IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo; Decreta: Art. 1 1. Per l'anno 2010 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento: a) per l'Esercito, 21 ufficiali per periodi di 95 giorni, ovvero 42 ufficiali per periodi di 45 giorni, 10 ufficiali per periodi di 44 giorni, 10 sottufficiali per periodi di 30 giorni e 20 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari complessivamente a 6 ufficiali, 1 sottufficiale e 3 militari di truppa in ragione d'anno; b) per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 1 ufficiale in ragione d'anno.