IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n.  113,  e  successive
modificazioni,  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica; 
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n.  599,  e  successive
modificazioni, sullo stato  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica; 
  Visto l'art. 119 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 1964, n. 237, e  successive  modificazioni,  riguardante  la
leva e il reclutamento obbligatorio; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere   all'aggiornamento   e
all'addestramento del personale militare in congedo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2010 sono autorizzati i seguenti richiami  alle  armi
di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi  militari,  per
aggiornamento e addestramento: 
    a) per l'Esercito, 21 ufficiali per periodi di 95 giorni,  ovvero
42 ufficiali per periodi di 45 giorni, 10 ufficiali per periodi di 44
giorni, 10 sottufficiali per periodi di 30 giorni e  20  militari  di
truppa per periodi di 50 giorni, pari complessivamente a 6 ufficiali,
1 sottufficiale e 3 militari di truppa in ragione d'anno; 
    b) per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di 30 giorni,
pari a 1 ufficiale in ragione d'anno.