Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri; 
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato; 
                                  Agli Uffici centrali  del  bilancio
                                  presso le Amministrazioni  centrali
                                  dello Stato; 
                                  Alle Amministrazioni autonome dello
                                  Stato; 
                                  All'Ufficio centrale di  ragioneria
                                  presso  l'Amministrazione  autonoma
                                  dei monopoli di Stato; 
                                  Alle Ragionerie territoriali  dello
                                  Stato; 
                                  Alla     Banca      d'Italia      -
                                  Amministrazione Centrale - Servizio
                                  rapporti con il Tesoro; 
                                  All'Agenzia interregionale  per  il
                                  fiume Po; 
                                  Alla Corte dei conti; 
                                  Alle Sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti; 
                                  All'Avvocatura    Generale    dello
                                  Stato; 
                                  Alle Avvocature distrettuali  dello
                                  Stato; 
                                  Agli   Uffici   territoriali    del
                                  Governo; 
                                  Al Dipartimento delle Finanze; 
                                  All'Agenzia delle entrate; 
                                  All'Agenzia del demanio; 
                                  All'Agenzia del territorio; 
                                  All'Agenzia delle dogane; 
                                  A Equitalia S.p.A.; 
                                  Al  Dipartimento   del   tesoro   -
                                  Direzione V; 
                                  Alle     Direzioni     territoriali
                                  dell'Economia e delle Finanze; 
                                  Dipartimento   dell'Amministrazione
                                  Generale,  del  Personale   e   dei
                                  Servizi; 
                                  Alle Poste italiane S.p.A.; 
                                  e, per conoscenza: 
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Sezioni
                                  riunite in sede di controllo; 
                                  Ai Commissari o Rappresentanti  del
                                  Governo per le  Regioni  a  statuto
                                  speciale e le Province autonome  di
                                  Trento e Bolzano; 
                                  Alle  Ragionerie  delle  Regioni  a
                                  statuto ordinario, delle Regioni  a
                                  statuto speciale e  delle  Province
                                  autonome di Trento e Bolzano; 
                                  All'Associazione bancaria italiana. 
 
  La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita,
di consentire comportamenti univoci da parte  degli  Uffici  preposti
alle operazioni di chiusura delle  scritture  relative  all'esercizio
finanziario in gestione. 
  A tal fine gli Uffici in  indirizzo  procederanno  all'espletamento
delle attivita' per l'esercizio  2010,  avendo  come  riferimento  le
«Istruzioni» di cui all'allegato 1 nel  quale  vengono  definiti  gli
adempimenti in materia di entrate e di spese nonche'  del  patrimonio
dello Stato connessi con la chiusura  dell'esercizio,  di  competenza
delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come  previsto
dalla  normativa  contabile  e  dall'art.  193,  terzo  comma,  delle
Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di
chiusura relative alla gestione delle  entrate,  delle  spese  e  del
patrimonio  dello  Stato  nel  rispetto   della   vigente   normativa
contabile. 
  Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare. 
  Entrate: 
    per quanto riguarda la  resa  della  contabilita'  amministrativa
delle entrate, gli  Uffici  interessati  sono  tenuti  alla  rigorosa
osservanza degli articoli 254  e  257  del  vigente  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato. 
  Al fine di superare le difficolta'  operative  rappresentate  dalle
Ragionerie  territoriali  dello  Stato  e  dalla  Banca  d'Italia   e
consentire,  quindi,  la  corretta  contabilizzazione  delle  entrate
erariali,  si  ritiene   possibile   derogare,   limitatamente   alle
operazioni di chiusura,  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  62
delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le
rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e  consentire  altresi'
che le modifiche di imputazione  possano  essere  eseguite  anche  in
mancanza dell'originale della quietanza. 
  Per le operazioni di chiusura  riguardanti  l'esercizio  2010,  gli
Uffici  riscontranti  (R.T.S.,  U.C.B.  e  U.C.R.)  continueranno  ad
avvalersi delle funzionalita' S.I.E. - «Sistema Informativo Entrate»,
accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato. 
 
Spese: 
 
  Ai fini della predisposizione  del  «cedolino  unico»  che  prevede
l'unificazione del pagamento delle competenze fisse ed accessorie  ai
sensi dell'art. 2, comma 197, legge n. 191/2009, sono state  inserite
nelle  istruzioni  operative  della  presente  circolare   specifiche
indicazioni. 
  Corre l'obbligo  di  raccomandare  alle  Amministrazioni  centrali,
nonche' agli Uffici periferici competenti  ad  emettere  aperture  di
credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge  17  agosto
1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei  fabbisogni
prima di concedere l'apertura  di  credito,  onde  evitare  che,  per
effetto di  errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano  sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati. 
  La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle  aperture
di credito alle effettive necessita' dei  funzionari  delegati,  trae
anche giustificazione - specialmente  per  i  capitoli  con  gestione
esclusivamente delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione  piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli  stanziamenti  di  cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per  l'emissione  di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis  C.
G. o di mod. 62 C.G. 
  Va peraltro precisato che una  valutazione  piu'  attenta  di  tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi  il  capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni  centrali
e  periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in   ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2  della  citata
legge n. 908/1960. 
  In particolare tale norma,  nel  disporre  che  le  Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le  somme  stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra  i  dipendenti  Uffici  periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso  dell'esercizio,  le
variazioni che si rendessero necessarie alle  ripartizioni  medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento  delle  risorse
in relazione alle effettive necessita'  dei  singoli  Uffici  e,  nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano  somme  non  impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro  che  i  fondi
assegnati risultino insufficienti per  far  fronte  ai  pagamenti  di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo  di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in  sede  di  bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata  legge  n.
908/1960, sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote  di
stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre  sugli  stessi
capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali. 
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda a queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra  nel  corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle  variazioni  che  si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le  assegnazioni  degli
Uffici periferici per la parte non impegnata  ad  integrazione  della
quota a se stesse riservata. 
  Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  Uffici  periferici
affinche' comunichino tempestivamente  alla  propria  Amministrazione
centrale  gli  eventuali  esuberi  di   assegnazioni   ricevute   per
consentire  a  ciascuna  di  esse  di  procedere   alle   conseguenti
variazioni,  prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di   propria
competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio  rimangano  sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e  per  ridurre  al
minimo la formazione dei residui passivi ed  il  trasporto  al  nuovo
esercizio di ordinativi su ordini di  accreditamento,  e'  necessario
che tutti gli uffici ed i  funzionari  preposti  alla  ordinazione  e
liquidazione delle spese adottino le opportune  e  tempestive  misure
perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime  avvengano  al
piu'  presto,  senza  attendere  gli  ultimi  giorni   dell'esercizio
finanziario in corso. 
  Si segnala, inoltre, la necessita' di  effettuare  la  sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi  precedenti  e
tuttora scritturati al conto sospeso  «collettivi»  presso  la  Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie  hanno  gia'  addebitato  al
«conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non  possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo. 
  La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire  dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e  la  tempistica
riportata  nelle  sopraindicate  «Istruzioni»  al  titolo  SPESE   DA
SISTEMARE, lettera  B  «Spese  in  gestione  ai  funzionari  delegati
rimaste insolute». 
  Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di somme accreditate su  un  capitolo  per  far  fronte  a  spese  di
pertinenza di altro capitolo deve  configurarsi  esclusivamente  come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione. 
  Sara',  pertanto,  cura   del   funzionario   delegato   richiedere
tempestivamente   alla   propria   amministrazione    centrale    gli
accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon  fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza. 
 
Patrimonio: 
 
  Si  richiamano  le  disposizioni  in  materia  di   rendicontazione
patrimoniale recate dalla  legge  3  aprile  1997,  n.  94  e  quelle
contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.  279  del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30  gennaio  2003,  relativo  alla
«Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione». 
  Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del  documento
contabile convergono sulla necessita' di  rispondere  alle  leggi  di
riforma sotto il profilo di  una  sua  maggiore  significativita'  in
riferimento  all'economicita'  della  gestione   patrimoniale.   Come
indicato, poi, dalla  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato n. 13 del 12 marzo  2003,  il  documento  espone
distintamente  i  conti  accesi  ai  componenti  attivi   e   passivi
significativi  del  patrimonio   dello   Stato   raccordandoli   alla
classificazione delle poste attive e passive  riportate  nel  SEC  95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita'). 
  Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in  particolare,  si
ricorda che tale classificazione non sostituisce  la  distinzione  in
«categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa;  cio'  in
quanto,   dovendosi   esprimere   una   logica   economica   per   la
rappresentazione dell'attivo  patrimoniale,  si  e'  reso  necessario
affiancare  alla   tradizionale   distinzione   in   «categorie»   la
classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95. 
  A  cio'  si  aggiunga  che  con  l'art.  3  del  suddetto   decreto
interministeriale sono  stati  definiti  i  criteri  di  valutazione,
basati su principi di carattere economico  degli  elementi  attivi  e
passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato
art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni  immobili  demaniali
di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili  di  utilizzazione
economica. 
  Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili  di
proprieta' dello Stato, va  ricordato  che  a  seguito  dell'avvenuta
integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO.
- Sistema informatico di gestione e controllo dei  beni  mobili»,  di
cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che  la
utilizzano  sono  sollevati  dall'obbligo  di  inviare  agli   uffici
riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili  -
mod. 98 C.G., nonche'  i  relativi  buoni  di  carico  e  scarico,  a
conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a loro  carico
l'adempimento della trasmissione della documentazione  giustificativa
delle variazioni nella consistenza  dei  beni  nonche'  dell'apposita
comunicazione  del  dirigente  responsabile  degli  acquisti  o   del
titolare dell'ufficio periferico  attestante  l'eseguita  validazione
delle risultanze del mod. 98 C.G. 
  Gli uffici  riscontranti  potranno  operare  la  validazione  delle
risultanze contabili  presenti  al  Sistema  informativo,  verificate
sulla base della documentazione ricevuta. 
  Sempre riguardo alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di
proprieta'  dello  Stato,  si  richiama  l'adempimento  del   rinnovo
inventariale da effettuarsi con  riferimento  al  31  dicembre  2010,
disposto con la circolare 26 gennaio 2010, n. 4. 
  Si  informa  inoltre  che,  in  considerazione  delle  disposizioni
dettate dalla circolare n. 4 del 26 gennaio  2010  per  l'adempimento
del rinnovo inventariale al 31 dicembre 2010, l'applicativo  GeCo  e'
stato aggiornato con delle apposite funzionalita', tra  le  quali  la
produzione del nuovo inventario - mod. 94. 
  Si rende noto che nel corso  dell'esercizio  finanziario  2009,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  ha  attivato  il
nuovo sistema in ambiente web, denominato SIGMA-DAP,  concernente  la
gestione della contabilita' del materiale degli Istituti Penitenziari
del Ministero della giustizia. 
  Inoltre, relativamente ai beni  immobili,  l'avvenuta  integrazione
dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello  Stato,  consente  al  S.I.R.G.S.  di
ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate  dalle
singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno,  ai
fini della  rendicontazione  patrimoniale,  le  risultanze  contabili
connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare. 
  Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni
eventualmente  intervenute  nella  consistenza  dei   beni   immobili
appartenenti   al   demanio   storico-artistico    suscettibili    di
utilizzazione  economica,  si  ricorda  l'avvenuta  introduzione  del
modello 91-DSA (circolare n. 8 del11 febbraio 2009). 
  In relazione poi all'operativita'  delle  procedure  che  attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti  alla  resa
delle  contabilita',  viene   altresi'   riportato   nelle   predette
Istruzioni  il  «Calendario  degli  adempimenti»  per  consentire  il
rispetto dei termini previsti per  l'espletamento  degli  adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili. 
  La  presente  circolare  e'  disponibile  nella   specifica   area,
accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it 
    Roma, 12 ottobre 2010 
 
                           Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio