IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2,  con  il  quale  e'  stato  previsto  che  «ai  lavoratori  non
destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge  23  luglio
1991, n. 223, in  caso  di  licenziamento,  puo'  essere  erogato  un
trattamento di  ammontare  equivalente  all'indennita'  di  mobilita'
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009  agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai  medesimi
lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui  all'art.
19,  primo  comma,  del  regio  decreto  14  aprile  1939,  n.   636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i
periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247»; 
  Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui  al  sopra  citato
art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono stati estesi  i  benefici  ivi  previsti  anche  all'ipotesi  di
cessazione del rapporto di lavoro; 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  data  28  aprile  2010,
relativo alla societa' EUDEA SPA, unita' di Roma e  Meri'  (Messina),
per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra
citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art.  2,
commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore
di n. 28  lavoratori  licenziati  dalla  predetta  societa',  per  il
periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011; 
  Visti  gli  elenchi  presentati  ai  fini  della  concessione   del
trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  in  favore  di  28  unita'  lavorative  degli
stabilimenti  di  Roma  (24  lavoratori)   e   Meri'   (Messina)   (4
lavoratori), per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011; 
  Vista la nota con la quale la societa' ha dichiarato di  rinunciare
integralmente e per l'intero periodo al trattamento straordinario  di
integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 32  lavoratori,  per  il
periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010,  come  stabilito  con
accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro in  data
2 marzo 2010; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, - convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata, per il periodo dal 1°  maggio  2010  al  31  aprile
2011, la concessione del trattamento di cui all'art.  2,  commi  136,
138  e  140,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 28 aprile 2010,  in  favore  di  un  numero
massimo di 28 unita' lavorative licenziate dalla societa' EUDEA SPA -
stabilimenti di Roma e Meri' (Messina). 
  Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di
cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14  aprile  1939,  n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.
1272,  si  applica  con  esclusivo  riferimento  alla   contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno
al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla  societa'  EUDEA
SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 307.769,28.