IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non
destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un
trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi
lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art.
19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i
periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247»;
Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato
art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio
2009;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 aprile 2010,
relativo alla societa' EUDEA SPA, unita' di Roma e Meri' (Messina),
per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra
citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2,
commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore
di n. 28 lavoratori licenziati dalla predetta societa', per il
periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011;
Visti gli elenchi presentati ai fini della concessione del
trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, in favore di 28 unita' lavorative degli
stabilimenti di Roma (24 lavoratori) e Meri' (Messina) (4
lavoratori), per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011;
Vista la nota con la quale la societa' ha dichiarato di rinunciare
integralmente e per l'intero periodo al trattamento straordinario di
integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 32 lavoratori, per il
periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010, come stabilito con
accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro in data
2 marzo 2010;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo
per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, - convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 aprile
2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136,
138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito
nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 28 aprile 2010, in favore di un numero
massimo di 28 unita' lavorative licenziate dalla societa' EUDEA SPA -
stabilimenti di Roma e Meri' (Messina).
Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di
cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge
24 dicembre 2007, n. 247.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno
al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' EUDEA
SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 307.769,28.