IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166;
Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni
parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime
transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non puo'
che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento
italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi,
o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui
numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo
129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica,
che, in qualita' di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di
cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l'impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui
all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del
Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le
comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo
economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la
realizzazione e la gestione del servizio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-bis,
del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,
mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita' semplificate e anche in via
telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della
quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee):
«Art. 20-bis. Adeguamento alla normativa comunitaria in
materia di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva
2002/58/CE. - 1. Al fine di superare a regime la disciplina
introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonche' ai sensi di quanto
previsto dal comma 3-bis del presente articolo"»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma
1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), 1e' consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di,
opposizione, con modalita' semplificate e anche in via
telematica, mediante l'iscrizione della numerazione: della
quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400,e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione
del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante, contratto di servizio, nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed, anche in
via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di
funzionamento , e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso;
prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita' o di categoria merceologica, del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano
trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera b), di garantire la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e di fornire
all'utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita' e sulle, modalita' di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e controllo
sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante";
c) all'articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal
relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo».
2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis,
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
adottati dal Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive
modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo
codice.
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al
termine di sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135».
4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. L'impiego da parte di un professionista del
telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax
richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta
salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma
3-bis, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di
abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta testo dell'articolo 55 del Codice in
materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni:
«Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b)
anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete
urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica
o in entrambe le forme, approvata dall'Autorita' e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli
elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell esistenza sul mercato di
diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e
prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del
Codice, e fintantoche' il Ministero non riscontri il venir
meno di tali condizioni, al servizio, di consultazione
degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si
applicano gli obblighi di fornitura del servizio
universale. Il Ministero verifica il permanere delle
predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con
cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono
servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non
discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro Comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma .1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai
sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le
modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle
imprese, delle attivazioni in materia di portabilita' del
numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche'
del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto
trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria ha
facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno http://bd01.leggiditalia.it/cgi-
bin/FuiShow?NAVIPOS.=1 & DS POS=0 & KEY=01LX0000157574ART56
& FT CID=276349 & 0PERA=01 - 8.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice
in materia di protezione dei dati personali:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».
Note all'art. 1:
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 3 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129. Elenchi di abbonati. 1. Il Garante individua
con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
154, comma 3, e in conformita' alla normativa comunitaria,
le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche
in riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee
modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione
negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in
base al principio della massima semplificazione delle
modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera
ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e
del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica
o cancellazione dei dati senza oneri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-bis,
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,
mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita' semplificate e anche in via
telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della
quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.».