IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, cittadino
ecuadoregno, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  16  del  sopra
indicato decreto  legislativo,  il  riconoscimento  della  laurea  in
ingegneria industriale, conseguita nel 1997 presso l'«Universidad  De
Guayaquil» (Ecuador), per l'assunzione in Italia della  qualifica  di
responsabile  tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'   di
installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici,
distribuzione e utilizzo di gas,  sollevamento  di  persone  o  cose,
protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2,  lettere  a),  b),
c), d), e), f), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norma sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione
europea,  come  richiamato  dall'art.  60,  comma  3,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio  posseduto
dall'interessato,  idoneo  ed  attinente  ai   fini   del   richiesto
riconoscimento, solo per le attivita' di  installazione  di  impianti
elettrici, elettronici, termici, idraulici e  protezione  antincendio
di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d),  g)  del  decreto
ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione  di  misura
compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la  richiesta
di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione di impianti
di distribuzione e utilizzo di gas e sollevamento di persone o  cose,
di cui all'art. 1, comma 2, lettere e), f) del  decreto  ministeriale
n. 37/2008, perche' dalle materie studiate per il  conseguimento  del
titolo di studio non si individuano esami  attinenti  al  settore  di
impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas e sollevamento  di
persone o cose; 
  Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione  di
categoria CNA - Installazione impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 104872 del 9 agosto 2010 ha  comunicato  al  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato che il richiedente non si e' avvalso della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Baque Marcillo Agustin Alcides,  cittadino  ecuadoregno,
nato a Manabi Jipijapa (Ecuador) il 28 febbraio 1963 e'  riconosciuto
il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo  valido  per  lo
svolgimento in Italia delle attivita' di  installazione  di  impianti
elettrici, elettronici, termici, idraulici e  protezione  antincendio
di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d),  g)  del  decreto
del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,  senza
necessita' di applicazione di  misura  compensativa,  mentre  non  e'
riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa,
per  l'esercizio  dell'attivita'  di  installazione  di  impianti  di
distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o  cose,  di
cui alle lettere e), f) dello stesso art.  1,  comma  2  del  decreto
ministeriale n. 37/2008 in quanto dall'elenco delle materie  studiate
per il conseguimento del  titolo  studio  non  si  individuano  esami
attinenti ai restanti settori richiesti. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 1° ottobre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio