IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16  maggio  2008,  n.85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2009  e  successiva
integrazione del 18 maggio 2010 dall'impresa SAPEC Agro S.A. con sede
legale in Setubal,Portogallo -  Apartado  11  E.C.  Bonfim.  2901-852
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato  BAROCCO,  contenente  la  sostanza
attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato AZUPEC  80
WG registrato al n.12949 con D.D. in data 28 maggio 2009 dell'Impresa
medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento AZUPEC 80
WG; 
    l'impresa richiedente risulta  anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 28  maggio
2014 di scadenza del prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatti
salvi gli  adeguamenti  e  gli  adempimenti  alle  conclusioni  delle
valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto  fitosanitario  di
riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  28  maggio
2014 l'Impresa SAPEC Agro S.A. con sede legale in Setubal, Portogallo
- Apartado 11 E.C. Bonfim. 2901-852, e' autorizzata ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  BAROCCO  con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti  alle
conclusioni delle valutazioni in applicazione dei  principi  uniformi
di cui all'allegato VI del decreto legislativo n.  194/1995,  per  il
prodotto fitosanitario di riferimento. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    Kg
0,1-0,2-0,5-1-5-10-20. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: SAPEC AGRO S.A. Herdade  Das  Praias  -  2910  -
Setubal - Portogallo. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14917. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 settembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello