IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 2, comma 42 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in base al quale per i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009; Considerato che il citato art. 2, comma 42, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso comma; Considerato altresi' che la misura agevolativa si applica nei confronti dei comuni di cui sopra con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in quanto soggetti al patto di stabilita' interno; Vista la tabella A allegata al presente decreto, e che ne costituisce parte integrante, dalla quale risulta la distribuzione tra gli enti interessati della misura agevolativa; Sentita la Conferenza unificata; Decreta: Art. 1 Oggetto del provvedimento ed enti destinatari 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' di attribuzione della misura agevolativa, corrispondente all'esclusione dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 per un ammontare pari a 15 milioni di euro, riconosciuta ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. La misura agevolativa di cui al comma 1 e' attribuita esclusivamente ai comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 42 del citato art. 2.