Premesse 
  Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al  decreto
ministeriale  14  gennaio  2008,  come  nella  successiva   Circolare
esplicativa,  si  prescrive  che  sia  le  prove  sui  materiali   da
costruzione che le prove  geotecniche,  devono  essere  effettuate  e
certificate da uno dei laboratori di prova di  cui  all'art.  59  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- testo unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia - all'art. 59, che sostanzialmente  riprende  l'art.
20 della legge n. 1086/71 integrato con le prove sui terreni e  sulle
rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma
2 prevede che «Il Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti,
sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, puo'  autorizzare
con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori  ad
effettuare  prove  sui  materiali  da  costruzione,  comprese  quelle
geotecniche su terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini
del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.». 
  Fino ad oggi le autorizzazioni ai laboratori per le prove su  terre
e rocce sono state rilasciate sulla base dei criteri contenuti  nella
Circolare ministeriale n. 349/STC del 16 dicembre 1999, non  piu'  in
vigore.  La  predetta  circolare  ministeriale  aveva  definito   una
regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove
su terre e rocce un adeguato livello  qualitativo  e  conferire  loro
carattere di certificazione ufficiale. 
  Sulla  base  di  quanto  sopra,  al  fine  di  semplificare  l'iter
procedurale per il conseguimento dell'autorizzazione,  di  migliorare
l'applicazione delle piu' recenti  norme  tecniche  nel  settore  dei
lavori e delle  opere  di  ingegneria  civile  e  garantire  migliori
condizioni di qualita', affidabilita' ed indipendenza nelle attivita'
di prove e certificazione, si ritiene oggi  necessario  ridefinire  i
requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori delle terre e
delle rocce, tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del quadro
normativo introdotto  dall'entrata  in  vigore  delle  recenti  norme
tecniche e delle disposizioni del citato  art.  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
  In aderenza  agli  obbiettivi  posti  dalla  Direttiva  Europea  n.
89/106/CEE  ed  in   conformita'   ai   principi   che   disciplinano
l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione  e  prova
ed il loro operato in ambito europeo, nonche' ai principi del Diritto
comunitario (Direttiva europea n. 89/123/CEE riguardante i  servizi),
nel definire i criteri per il rilascio delle  autorizzazioni  di  cui
alla presente Circolare, si e' tenuto conto, per quanto  applicabili,
delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 156 del
9  maggio  2003,  recante  «Criteri  e  modalita'  per  il   rilascio
dell'abilitazione degli  organismi  di  certificazione,  ispezione  e
prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art.  9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1993,
n. 246». 
  Il presente provvedimento sostituisce la  precedente  Circolare  n.
349/1999, restando confermata la validita' delle autorizzazioni  gia'
rilasciate. 
  1 - Disposizioni generali 
  1.1 Campo di applicazione 
  Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art.  59  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 nonche' alle
vigenti  norme  tecniche   sulle   costruzioni,   le   autorizzazioni
disciplinate dalla presente Circolare riguardano i  seguenti  settori
di prova e certificazione: 
    Settore A 
  Comprendente le prove sulle terre 
    Settore B 
  Comprendente le prove sulle rocce 
  La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potra' riguardare
uno o entrambi i settori sopra indicati. 
  Ai  fini  di  quanto  riportato  nella  presente   circolare,   per
«Laboratorio» che effettua le prove e le  certificazioni  si  intende
l'insieme costituito da personale, locali ed attrezzature. 
  I laboratori autorizzati per lo  svolgimento  e  la  certificazione
delle prove devono essere  in  grado  di  effettuare,  documentare  e
certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati  di
tutte  le  apparecchiature  ed  attrezzature  a  cio'  necessarie,  e
comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6. 
  1.2 Soggetto gestore 
  Il  soggetto  gestore  del  laboratorio  puo'  essere   una   ditta
individuale, una societa' o un ente pubblico. 
  Sono  esclusi  dalla  autorizzazione  le  ditte  individuali  e  le
societa'  i  cui  soci,  i  rappresentanti  legali  od  altre  figure
equivalenti,   siano   direttamente    interessati    in    attivita'
imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile. 
  1.3 Garanzia di Qualita' 
  Il laboratorio deve operare  in  regime  di  garanzia  di  qualita'
dotandosi  di  un  Sistema  di  Gestione  della  Qualita'  (SGQ)  che
sovraintenda all'attivita' del laboratorio, coerente con la norma UNI
EN ISO 9001 in corso di validita', nonche' con la norma EN 17025  per
quanto  attiene  l'organizzazione  generale  e  la   gestione   della
struttura. La conformita' del SGQ alla norma UNI  EN  ISO  9001  deve
essere certificata da parte di un  organismo  terzo  indipendente  ed
accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione. 
  A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di  un  proprio  Manuale
della Qualita', gestito in modo autonomo da  un  «Responsabile  della
Qualita'», appartenente al personale del laboratorio, che  custodisce
il Manuale stesso ed e' responsabile della sua corretta  gestione  ed
implementazione. 
  Il Manuale della Qualita', che deve  fare  riferimento  anche  alla
norma EN 17025, deve essere riesaminato ed  eventualmente  aggiornato
periodicamente. 
  Una copia del Manuale della Qualita', anche in formato elettronico,
e' depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. 
  2 - Direttore del laboratorio 
  2.1 Requisiti 
  Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di  laurea  in
ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero  magistrale,
o di altro equipollente titolo di studio. 
  In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze  nei
seguenti settori: 
    delle  caratteristiche  fisico-meccaniche  dei  terreni  e  delle
rocce; 
    delle procedure sperimentali; 
    della normativa nazionale ed internazionale di riferimento; 
    del funzionamento delle macchine e delle attrezzature. 
  Il Curriculum vitae, la qualificazione e l'esperienza del Direttore
devono essere adeguatamente documentate con riferimento  a  studi  ed
attivita' rientranti nel campo specifico delle prove  di  laboratorio
su terre e rocce. 
  2.2 Compiti, mansioni e limitazioni 
  Il Direttore del laboratorio: 
    sovrintende al funzionamento del  laboratorio  ed  all'esecuzione
delle prove; 
    adotta le corrette procedure operative sperimentali; 
    presta con continuita' la  propria  attivita'  professionale  nel
laboratorio; 
    vigila con continuita' sul rispetto delle procedure, sia tecniche
che amministrative, da parte del personale addetto; 
    assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza; 
    sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite. 
  Al  Direttore   del   Laboratorio   viene   attribuita   la   piena
responsabilita' della corretta esecuzione delle prove e dei risultati
ottenuti e della relativa certificazione. 
  Al Direttore  e'  fatto  divieto  di  assumere  contestualmente  la
direzione di piu' di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per
attivita' svolte nella  stessa  sede.  Il  Direttore  puo'  svolgere,
compatibilmente  con  il  proprio   titolo   di   studio,   attivita'
professionale di progettazione, direzione e  collaudo  di  opere  con
l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale  e'  Direttore,
prove su terre e rocce per  le  quali  sia  richiesta  certificazione
ufficiale, relative a lavori nei quali  lo  stesso  abbia  operato  o
operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore. 
  In caso di temporanea indisponibilita' del Direttore, per  malattia
o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente  incaricare  di
tali mansioni un sostituto, purche' dotato i degli stessi requisiti e
sottoposto agli stessi vincoli 
  3 - Personale 
  La  funzionalita'  del  laboratorio  deve  essere   assicurata   da
personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni,
alle caratteristiche ed ai settori per  i  quali  il  laboratorio  e'
autorizzato. 
  L'organico medio annuo degli  operatori  impiegati  dovra'  trovare
ragionevole  riscontro  con  il  numero  e  la  tipologia  di   prove
effettuate  e  certificate.  L'attivita'  dell'aliquota   minima   di
personale  richiesto  per  un   regolare   e   continuo   svolgimento
dell'attivita' del Laboratorio deve essere regolata da un rapporto di
dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di
vigenza  dell'autorizzazione.  Almeno  quest'ultimo  personale   deve
assicurare  la  propria  presenza  a  tempo  pieno   in   laboratorio
nell'orario di apertura dello stesso. 
  3.1 Requisiti ed oneri 
  Il personale addetto alla sperimentazione deve avere  una  perfetta
conoscenza  delle  procedure  di   prova   e   delle   modalita'   di
funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei
dati. 
  La qualificazione degli sperimentatori dovra' essere documentata da
un titolo di studio  non  inferiore  al  diploma  di  secondo  grado,
preferibilmente tecnico,  nonche'  dall'attivita'  svolta  nel  campo
delle prove di laboratorio su terre e/o rocce, riferita ad un periodo
di almeno due anni.  Tale  esperienza  puo'  essere  acquisita  anche
attraverso  l'esercizio   dell'attivita'   di   aiuto-sperimentatore,
mediante contratti di formazione o simili. Puo'  costituire  altresi'
titolo  di   qualificazione   la   frequenza   di   specifici   corsi
professionali organizzati e certificati  da  questo  Ministero  o  da
altri Enti idonei. 
  Il personale del laboratorio dovra' assicurare, ciascuno per quanto
attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in  osservanza
alle procedure definite nel Manuale della Qualita', il  funzionamento
del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore. 
  In particolare, il personale dovra': 
    curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni; 
    curare lo svolgimento delle prove,  secondo  il  programma  e  le
modalita' stabilite dal Direttore; 
    gestire l'archivio dell'attivita' del laboratorio e dei  campioni
esaminati. 
  3.2 Riservatezza e sicurezza 
  Tutto il personale  del  laboratorio  e'  tenuto  al  rispetto  del
segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni  raccolte
durante lo svolgimento dei  suoi  compiti,  ed  il  laboratorio  deve
rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di
riservatezza e la sicurezza della sua attivita'. 
  3.3 Imparzialita', indipendenza e integrita' 
  Il  laboratorio  ed  il  suo  personale  devono  essere  liberi  da
qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro  genere,  che
possa influenzare la conduzione delle prove. 
  Il laboratorio ed il  suo  personale  non  devono  altresi'  essere
comunque coinvolti in attivita' che possano  danneggiare  la  fiducia
nella loro indipendenza di giudizio  ed  imparzialita'  nei  riguardi
delle attivita' di prova. 
  Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e
delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio. 
  La remunerazione del personale addetto alle attivita' di prova  non
deve dipendere dal numero delle  prove  eseguite  ne'  dai  risultati
delle stesse. 
  4 - Locali 
  I locali del laboratorio devono essere in  regola  con  le  vigenti
disposizioni  in  tema  di  regolamenti  urbanistici,  di  igiene   e
sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile,  costituita
da spazi operativi,  uffici,  depositi  ed  altri  servizi,  adeguata
all'entita' ed al tipo di prove da svolgere, agli spazi  d'uso  e  di
manovra delle attrezzature di prova, nonche' al personale  impiegato,
nel rispetto delle norme vigenti a tutela  della  sicurezza  e  della
salute dei lavoratori nei  luoghi  di  lavoro.  I  locali  nei  quali
vengono eseguite  le  prove  devono  avere  caratteristiche  tali  da
consentire la corretta e razionale  esecuzione  delle  prove  stesse;
devono essere  opportunamente  protetti  da  condizioni  anomale  per
effetti di temperatura, polvere, umidita', vapore, rumore, vibrazioni
etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate. 
  Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale
da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli  addetti
di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Quando
le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di  dispositivi
per il controllo delle condizioni ambientali. L'accesso alle zone  di
prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere
definite  le  condizioni  per  l'eventuale  accesso  di  persone  non
addette. 
  5 - Prove 
  I laboratori autorizzati devono essere in grado di  effettuare  con
proprie attrezzature, elaborare  e  certificare  almeno  le  seguenti
prove,  che  costituiscono   requisito   minimo   per   il   rilascio
dell'autorizzazione: 
    Settore A 
  1 - Prove di laboratorio sulle terre 
    Contenuto d'acqua allo stato naturale 
    Peso dell'unita' di volume 
    Peso dell'unita' di volume dei granuli solidi 
    Analisi granulometrica  per  sedimentazione  (aerometria)  e  per
stacciatura 
    Limiti di consistenza o di Atterberg 
    Limite di ritiro 
    Densita' relativa 
    Contenuto in sostanze organiche 
    Prova di compressione non confinata - ELL 
    Prova edometrica ad incrementi di carico 
    Prova di taglio diretto con apparecchio di Casagrande 
    Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata - UU 
    Prova di compressione triassiale consolidata non drenata - CIU 
    Prova di compressione triassiale consolidata drenata - CD 
    Prova  di  compattazione  con   modalita'   AASHTO   standard   o
modificata; 
    Prova per la determinazione dell' indice di portanza CBR 
    Prova di permeabilita' con permeametro a carico variabile 
    Prova di permeabilita' con permeametro a carico costante 
    Prova di permeabilita' in cella edometrica 
    Prova di permeabilita' in cella triassiale 
    Settore B 
  2 - Prove di laboratorio sulle rocce 
    Determinazione della massa volumica apparente 
    Determinazione della massa volumica reale 
    Descrizione petrografica semplificata 
    Contenuto d'acqua 
    Misure della porosita' 
    Misura del coefficiente di imbibizione 
    Prova di gelivita' 
    Prova di compressione a carico concentrato (Point Load Test) 
    Prova di compressione uniassiale su provino 
    Prova di compressione triassiale su rocce 
    Prova di flessione su rocce 
    Prova di taglio diretto sui giunti 
    Prova di trazione indiretta 
    Misura delle velocita' delle onde elastiche 
  Oltre alle prove obbligatorie dei Settori A e B sopra elencate,  il
laboratorio potra' inoltre richiedere l'autorizzazione a  svolgere  e
certificare altre  specifiche  prove,  riconducibili  a  prescrizioni
contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione
il laboratorio dovra' dimostrare di  possedere  le  conoscenze  e  le
attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative,
che dovranno  essere  svolte  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei
principi riportati nella presente Circolare. 
  Si riporta, a titolo  esemplificativo  un  elenco  delle  possibili
prove facoltative: 
  1 - Prove di laboratorio sulle terre 
    Prove in colonna risonante (RC) (basse e medie deformazioni) 
    Prove triassiali cicliche (TTC) (elevate deformazioni) 
    Taglio torsionale ciclico (TXC) (elevate deformazioni) 
  2 - Prove di laboratorio sulle rocce 
    Prova di resistenza all'usura 
    Prova Los Angeles 
    Prova di permeabilita' 
    Prova di usura per attrito radente 
    Prova di resistenza all'abrasione 
  3 - Prove di laboratorio su aggregati 
  Il laboratorio, qualora  richieda  l'autorizzazione  all'esecuzione
delle prove facoltative sugli aggregati,  deve  essere  in  grado  di
svolgere e certificare tutte le seguenti prove: 
    Descrizione petrografica semplificata 
    Determinazione della distribuzione granulometrica 
    Determinazione   della   forma   dei   grani   (Coefficiente   di
appiattimento) 
    Determinazione della forma dei grani (Indice di forma) 
    Determinazione della percentuale di  superfici  frantumate  negli
aggregati grossi 
    Determinazione del contenuto di conchiglie 
    Prova dell'equivalente in sabbia 
    Prova del blu di metilene 
    Resistenza all'usura (micro-Deval) 
    Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) 
    Determinazione della  massa  volumica  in  mucchio  e  dei  vuoti
intergranulari 
    Determinazione   della   massa    volumica    dei    granuli    e
dell'assorbimento d'acqua 
    Determinazione del valore di levigabilita' e abrasione 
    Resistenza al gelo e disgelo 
    Potenziale reattivita' degli aggregati in presenza di alcali 
  4 - Altre prove esterne 
    Prova di densita' in sito 
    Prova di carico su piastra 
    Prove di carico su pali 
  I laboratori  di  cui  alla  presente  non  possono  effettuare  il
campionamento  delle  terre  e  delle  rocce  mediante  perforazione,
attivita'  riservata  ai  Laboratori  autorizzati  per  le   indagini
geognostiche, prelievi e prove in sito. Gli stessi laboratori possono
tuttavia effettuare il campionamento da saggi superficiali. 
  6 - Attrezzature 
  All'atto dell'istanza il laboratorio  deve  disporre  di  tutte  le
attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove obbligatorie  di
cui  sopra,  nella  quantita'  adeguata  rispetto  alla  numerosita',
all'entita' ed alla tipologia di attivita' svolta,  e  comunque  deve
disporre almeno delle attrezzature elencate nel seguito: 
  1 - Prove di laboratorio sulle terre 
  1.01 estrusore dei campioni attrezzato  per  campioni  fino  ad  un
diametro non inferiore a 120 mm; 
  1.02 serie unificata di setacci; 
  1.05  vasca  termostatica  per  l'   analisi   granulometrica   per
sedimentazione; 
  1.09 attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidita'  e
di plasticita'; 
  1.10 attrezzatura per la determinazione del limite di ritiro; 
  1.12 volumometro; 
  1.13 picnometri; 
  1.15 bilance di varia portata e precisione, di cui almeno  una  con
precisione di 1/100 g per portate fino ad 1kg ed una  con  precisione
di 1 g per portate fino a 10 kg; 
  1.16 calcimetro; 
  1.17 scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer
e torvane); 
  1.18 apparecchiature per la misura delle sostanze organiche; 
  1.19 forni da laboratorio di varia capacita'; 
  1.20 tornietto da laboratorio; 
  1.21 edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su un
campione di area non inferiore a  20  cm²,  completi  delle  relative
celle edometriche e strumenti per la misura dei  cedimenti  verticali
con sensibilita' e precisione non inferiore a 10 mm; 
  1.22 apparecchiature per prove di taglio diretto,  ognuna  completa
di almeno due  scatole  di  taglio  per  provini  di  dimensioni  non
inferiori a 36 cm² di area e 2 cm di altezza; complete  di  strumenti
per  la  misura  delle  deformazioni  verticali  ed  orizzontali  con
sensibilita' e precisione non inferiori a 10 mm.  Le  apparecchiature
dovranno garantire l'applicazione di un carico non  inferiore  a  0.6
MPa su campioni di 36 cm² di area.  Strumenti  per  la  misura  dello
sforzo di taglio con precisione non inferiore allo  0.2%  del  valore
massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura
della resistenza residua  con  la  tecnica  del  moto  alternato.  Le
attrezzature dovranno garantire una velocita' di  scorrimento  minima
non superiore a 5x10E-4 mm/min ed  una  massima  non  inferiore  a  1
mm/min; 
  1.23 celle per prove di compressione  triassiale  a  4  uscite  per
provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere  pressioni  di
cella di almeno 1,5 MPa; 
  1.24 celle per prove di compressione  triassiale  a  4  uscite  per
provini di diametro fino a 100 mm in grado di sostenere pressioni  di
cella di almeno 1,5 MPa; 
  1.25 presse di portata non inferiore  a  50  KN  che  consenta  una
velocita' di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una
massima non inferiore a 1 mm/min; 
   1.26 attrezzatura per prove di compressione triassiale  costituita
da: sistema di applicazione di pressioni non  inferiori  a  1,5  MPa,
autocompensati per garantire livelli di pressione con una  precisione
dell'1%; 
  1.27 pannello/i di controllo della pressione; 
  1.28 sistemi  di  misura  delle  pressioni  interstiziali  e  delle
variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5
KPa e 0.2 cm³; 
  1.29 sistema per la misura del carico verticale con precisione  non
inferiore allo 0.2% del carico massimo; 
  1.30  sistema  per  la  misura  degli  spostamenti  verticali   con
precisione non inferiore a 10 mm; 
  1.31 banco di consolidazione  per  celle  triassiali  ad  almeno  3
posti; 
  1.32  banco  permeametri  ad  almeno  tre  posti  per   misure   di
permeabilita'  a  carico  variabile  ed  a  carico  costante  con   i
rispettivi permeametri; 
    1.33 compattatore per prove Proctor  o  CBR  (AASHTO  Standard  e
ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici; 
    1.34 attrezzatura per esecuzione di prove CBR; 
    1.35 camera climatizzata per la conservazione dei campioni; 
  2 - Prove di laboratorio sulle rocce 
  2.01  carotatrice  da  laboratorio  per  rocce  con  velocita'   di
rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di  lunghezza  non
inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosita'; 
  2.02 frantoio da laboratorio per rocce; 
  2.05 pressa idraulica motorizzata  per  prova  a  compressione  con
portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema  di  controllo  per
l'applicazione del carico; 
  2.06 serie unificata di setacci; 
  2.07 setacciatore meccanico o elettromagnetico; 
  2.08 cella di taratura da 1.5 MN  o  comunque  compatibile  con  la
pressa di cui sopra; 
  2.09 calibri e bilance di precisione per  la  determinazione  delle
dimensioni e del peso dei campioni; 
  2.10 macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia
e sui giunti; 
  2.11 macchina per l'esecuzione  del  carico  puntuale  «Point  Load
Test»; 
  2.14 centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti  dalle
prove meccaniche; 
  2.15 celle in acciaio per l'esecuzione  di  prove  di  compressione
triassiale su campioni di roccia (di cui almeno una con diametro pari
a 54.7 mm) in grado di sopportare pressioni di cella non inferiori  a
50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema  di  applicazione
della pressione di cella, spessori ed adattatori per  i  campioni  di
diversa altezza; 
  2.16 set per l' installazione di misuratori di deformazione  locale
sul campione, completo  di  attrezzature  per  l'  installazione  dei
misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova; 
  2.17  permeametro  per   rocce,   completo   di   pompa   idraulica
motorizzata,  sistema  di  applicazione  della  pressione   e   tutto
l'occorrente per l' esecuzione della prova. 
  I macchinari ed  i  dispositivi  di  prova  devono  essere  idonei,
periodicamente controllati e soggetti ad adeguata manutenzione  .  Il
programma  di  controllo,  manutenzione   e   taratura   di   ciascun
macchinario e strumento di misura deve essere esplicitamente compreso
nel Manuale della Qualita'  e  commisurato  alle  tipologie  ed  alle
caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi. 
  Le tarature delle apparecchiature di misura di forza e  spostamenti
devono  essere  controllate  e  certificate  da  uno  dei  laboratori
ufficiali di cui all'art. 59, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  380/2001  o  da  organismi  terzi  di  taratura
appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. 
  All'atto dell'istanza il laboratorio deve presentare i  certificati
delle verifiche di taratura, effettuate da non piu' di sei mesi. 
  Nel corso dell'attivita', il controllo della taratura  deve  essere
effettuato con cadenza almeno annuale. Il laboratorio dovra'  inoltre
dimostrare di possedere un efficace sistema  interno  di  verifica  e
calibrazione delle apparecchiature di cui  sopra,  con  registrazione
delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale. 
  7 - Metodi di prova e procedure 
  Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate, documentate
e chiaramente rappresentate sull'utilizzazione e il funzionamento  di
tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la  preparazione  dei
materiali  da  sottoporre  a  prova  e  sulle   tecniche   di   prova
normalizzate. 
  Per l'esecuzione delle prove geotecniche sulle terre  costituiscono
documenti di riferimento di comprovata validita'  le  Raccomandazioni
AGI (Associazione Geotecnica Italiana), le norme di prova  pubblicate
dall'UNI e dall'ASTM, per le pertinenti parti. 
  Per l'esecuzione delle prove sulle rocce costituiscono documenti di
riferimento di comprovata validita'  le  norme  di  prova  pubblicate
dall'ASTM e dall' ISRM - Suggested Methods for Rock  Characterization
Testing and Monitoring, per le pertinenti parti. 
  L'impiego di eventuali altri documenti di  riferimento  riguardanti
procedure di prova non comprese nei  precedenti  riferimenti,  dovra'
essere esplicitamente rappresentato e  giustificato  nell'istanza  di
autorizzazione. 
  Nel caso in cui al  Laboratorio  vengano  presentate  richieste  di
prove da eseguire in difformita' alle suddette procedure o norme  e/o
secondo  procedure  che  rischiano  di  alterare  l'obiettivita'  del
risultato, il Laboratorio non potra' rilasciare, per tali  prove,  un
Certificato ufficiale. 
  Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i  dati  di  riferimento
utilizzati nelle attivita' del laboratorio  e  le  procedure  per  il
rilascio  dei  certificati  di  prova  devono  essere  contenute,  ed
eventualmente aggiornate con continuita',  nella  documentazione  del
SGQ. 
  8 - Iter amministrativo e procedura di certificazione 
  L'iter  amministrativo  interno  finalizzato  al   rilascio   della
certificazione  deve  comprendere  la  redazione   del   verbale   di
accettazione e della minuta di  prova,  la  tenuta  del  registro  di
carico e scarico, l'archiviazione della documentazione di prova e  di
certificazione. In particolare: 
  Il verbale di accettazione e' costituito da un blocco,  prenumerato
e bollato, contenente tre copie del verbale di  accettazione  di  cui
due staccabili. La prima viene consegnata sul momento al committente,
la seconda accompagna i campioni nell'iter di  prova  e  deve  essere
conservata nel fascicolo di prova da archiviare  successivamente,  la
terza resta nel blocco quale riscontro. Il blocco, in generale,  deve
bollato da un organismo idoneo ovvero da  un  notaio.  In  luogo  del
blocco, in  caso  di  gestione  informatizzata,  sono  ammessi  fogli
singoli, fermo  restando  che  gli  stessi  debbono  essere  comunque
prenumerati  in  triplice  copia   e,   in   questo   caso,   bollati
singolarmente da un notaio. 
  Il registro deve essere redatto secondo il numero  progressivo  dei
certificati emessi e  contenere  gli  estremi  di  tutti  i  passaggi
interni dall'accettazione alla fatturazione,  con  l'indicazione  del
committente,  dei  materiali   di   prova   consegnati   e   relativa
identificazione, degli estremi del  verbale  di  accettazione,  della
data delle prove, degli estremi delle relative fatture.  In  caso  di
gestione informatizzata, e' ammessa la registrazione  giornaliera  su
file dei dati, ferma restando la necessita' che periodicamente i dati
completi vengano stampati. 
  La minuta di prova: e' un foglio di  lavoro  annesso  alla  seconda
copia del  verbale  di  accettazione,  contraddistinto  dallo  stesso
numero del verbale  di  accettazione  cui  si  riferisce,  sul  quale
vengono riportati la data  di  prova,  i  risultati  e  le  eventuali
osservazioni, ed e'  firmata  dallo  sperimentatore  esecutore  della
prova. 
  Nell'archivio devono essere raccolti  per  ciascuna  richiesta:  la
lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta
di prova, la copia del certificato di prova, la copia della  fattura.
La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno  dieci
anni, salvo diversa indicazione. E' consentita,  previa  approvazione
del Servizio tecnico centrale, la conservazione della  documentazione
di archivio in modalita' informatica. Le modalita' di archiviazione e
conservazione dei  dati  dovranno  tenere  conto  delle  disposizioni
emanate al riguardo dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005  e
della Delibera:zione CNIPA (Centro Nazionale per  l'Informatizzazione
nella Pubblica Amministrazione) n. 11 del 19 febbraio 2004  (G.U.  n.
57 del 9 marzo 2004). 
  Gli  stampati  adottati  per  l'accettazione  od  altre  procedure,
nonche' la carta intestata del laboratorio, o comunque  del  soggetto
gestore, devono indicare chiaramente il settore o i settori di  prova
per il quale lo stesso e' stato autorizzato. 
  Tutti i certificati emessi  devono  essere  conservati  con  numero
progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio. 
  9 - Certificati di prova 
  I  risultati  della   prova   di   laboratorio,   unitamente   alle
informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del Certificato
di prova che espone con esattezza, chiarezza  e  senza  ambiguita'  i
risultati della prova, le metodologie seguite e  tutte  le  ulteriori
informazioni utili. 
  In generale ciascun Certificato  deve  far  riferimento  all'intera
commessa  o  almeno  a  ciascuno  dei  punti  di  sondaggio  previsti
nell'area e deve contenere almeno: 
    a) l'identificazione del laboratorio; 
    b) una identificazione univoca del  certificato  (con  un  numero
progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina
ed  il  numero  totale  delle  pagine.   Nell'ambito   del   medesimo
Certificato, tutte le certificazioni delle diverse prove sui  diversi
campioni dovranno  essere  individuate  con  un  numero  progressivo,
aggiuntivo al numero di serie del Certificato; 
    c) l'identificazione  del  richiedente  e  del  cantiere,  ovvero
dell'opera; 
    d) la descrizione e l'identificazione del campione; 
    e) la data di ricevimento del campione, la data di  apertura  del
campione e la data di esecuzione delle prove; 
    f) l'identificazione della specifica di prova  o  la  descrizione
del metodo o della procedura seguita; 
    g)  la   descrizione,   se   necessario,   della   procedura   di
campionamento; 
    h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla
specifica di prova; 
    i) l'identificazione  di  tutti  i  metodi  o  le  procedure  non
normalizzate che siano state utilizzate; 
    j) le misure, gli esami e i  loro  risultati  corredati,  se  del
caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie; 
    k) le eventuali anomalie riscontrate; 
    l) la firma e il  titolo  o  un  contrassegno  equivalente  delle
persone che hanno assunto la responsabilita' tecnica delle prove. 
  Modifiche o aggiunte ad  un  certificato  di  prova,  dopo  la  sua
emissione, sono consentite solo  per  mezzo  di  un  altro  documento
«emendamento/aggiunta» al certificato di  prova,  che  deve  avere  i
requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento  dovra'
essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato.
Il  Certificato  non  deve  contenere  valutazioni,  apprezzamenti  o
interpretazioni sui risultati della prova. 
  10 - Manipolazione dei campioni e dei materiali sottoposti a prove 
  Al fine di attuare un sistema di identificazione dei  campioni  che
devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni
sia sull'identita'  dei  campioni  sia  sul  risultato  delle  misure
effettuate, nel verbale di accettazione devono essere  specificati  i
vari sondaggi ed  i  relativi  campioni;  in  tal  senso  su  ciascun
campione deve essere apposta  una  sigla  riportante  il  numero  del
sondaggio ed il numero del campione stesso. 
  I laboratori devono conservare i campioni sottoposti  a  prova  per
almeno 60 giorni dopo  l'emissione  dei  certificati  di  prova,  per
consentirne la rintracciabilita' ed identificabilita';  i  laboratori
devono altresi' conservare le parti dei campioni non  utilizzati  per
almeno sei mesi dopo l'emissione dei certificati di prova. 
  11 - Documentazione da allegare all'istanza 
  L'istanza  di  autorizzazione  deve  contenere  la   documentazione
riportata nell'elenco seguente: 
  1)  Documentazione  relativa   alla   gestione   del   laboratorio,
costituita, in caso di societa', da  copia  dell'Atto  Costitutivo  e
Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni. 
  2) Dichiarazione della composizione societaria a firma  del  Legale
Rappresentante. 
  3) Copia  conforme  del  Certificato  della  Camera  di  Commercio,
comprensivo della certificazione antimafia. 
  4)  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'   di   non
incompatibilita' resa dal Legale Rappresentante. 
  5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal  Legale
Rappresentante circa l'assenza, nella compagine  sociale  e  tra  gli
amministratori,  di  soggetti  coinvolti  nelle  attivita'   ritenute
incompatibili, come precisato nella Circolare. 
  6) Dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  impegno
sull'osservanza  delle  regole  comportamentali   resa   dal   Legale
Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali). 
  7) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e siglata dal
Legale Rappresentante. 
  8) Dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  del  Legale
Rappresentante con la quale si attesta che i locali  sono  in  regola
con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di
igiene e di sicurezza sul lavoro. 
  9) Dichiarazione riguardante  la  proprieta'  dei  locali  o  copia
conforme del contratto di affitto. 
  10)   Elenco   delle   attrezzature   presenti   nel   laboratorio,
sottoscritto dal Legale Rappresentante. 
  11) Un prospetto  in  cui  si  mettano  in  correlazione  le  prove
previste, le corrispondenti norme/procedure  di  prova,  le  relative
attrezzature di prova nonche' l'ente che effettua le  tarature  e  le
periodicita'. 
  12) Dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  del  Legale
Rappresentante attestante la proprieta' dei macchinari, anche se  con
riservato dominio. 
  13) Copia conforme dei certificati di taratura  delle  attrezzature
di misura di forze e spostamenti, emessi - da non piu' di sei  mesi -
da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art.  59,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o da organismo di
taratura regolarmente accreditato. 
  14) Elenco del personale, sottoscritto dal  Legale  Rappresentante,
con indicazione, per ciascuno, del titolo di studio,  della  mansione
ricoperta e del rapporto di lavoro. 
  15) Copia conforme  dei  titoli  di  studio  e  dei  curricula  del
Direttore e degli sperimentatori. 
  16) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando
non dipendente. 
  17)  Dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorieta'  di   non
incompatibilita' rese dal Direttore e dagli Sperimentatori. 
  18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti,  ovvero  del
Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per
il restante personale. 
  19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta  intestata
riportante l'attivita' svolta nel periodo precedente la richiesta  di
autorizzazione. 
  20) Modelli utilizzati per l'accettazione, la  registrazione  e  la
certificazione (Richiesta prove, Verbale di  accettazione,  Registro,
Certificati tipo e Minute di prova). 
  21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sull'orario  ed
il calendario di apertura. 
  22) Descrizione dell'iter amministrativo interno. 
  23)  Fotocopia  dei  documenti   di   identita'   di   coloro   che
sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive. 
  24) Copia conforme della certificazione  del  Sistema  di  Gestione
della Qualita'. 
  25) Manuale della Qualita', anche in formato elettronico. 
  26) Per le dichiarazioni si riportano di seguito alcuni schemi: 
  Per  la  dichiarazione  di  impegno  sull'osservanza  delle  regole
comportamentali (punto 6 dell'elenco), resa dal titolare o dal Legale
Rappresentante si suggerisce il seguente schema: 
  «Il  sottoscritto...........,  in  qualita'   di   Titolare   della
ditta.... (o Legale Rappresentante della societa'....) si impegna a: 
    a)  chiedere,  producendo  la   necessaria   documentazione,   il
preventivo   nulla-osta   per   qualsiasi   variazione   dell'assetto
proprietario,  per   eventuale   sostituzione   del   direttore   del
laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale  cambio  di  sede;
cio' per consentire all'Amministrazione la verifica della  permanenza
dei   presupposti   in   base   ai   quali   e'   stata    rilasciata
l'autorizzazione; 
    b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico  centrale  ogni
eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario; 
    c) conservare per sei mesi le parti dei campioni non utilizzati e
per sessanta giorni i campioni identificabili sottoposti a  prova  di
laboratorio; 
    d) non istituire centri di raccolta ne' centri attrezzati per  le
prove oggetto di certificazione, fuori della sede autorizzata; 
    e) controllare che tutte le richieste di prove siano formulate  e
sottoscritte  da  soggetti  che   ne   abbiano   titolo,   quali   il
rappresentante dell'Ente  appaltante  o  il  Progettista;  che  dette
richieste siano indirizzate direttamente al  laboratorio,  e  che  la
relativa  fatturazione  intercorra  fra   gli   interessati   ed   il
laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari; 
    f) non affidare in subappalto,  ad  altri  laboratori,  le  prove
richieste al laboratorio; 
    g)     rispettare     tutte     le     disposizioni     impartite
dall'Amministrazione   circa   l'iter   amministrativo   da   seguire
nell'attivita' di prove e certificazione.». 
  Per la  dichiarazione  di  non  incompatibilita'  rese  dal  Legale
Rappresentante, del Direttore e degli Sperimentatori (punti  4  e  17
dell'elenco), si suggerisce il seguente schema: 
  «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna  incompatibilita'
fra  l'attivita'  esercitata  nel  laboratorio  ed  altre   attivita'
esterne.  In  particolare  dichiara  di   non   essere   direttamente
interessato in attivita' di esecuzione di opere di ingegneria civile;
si impegna altresi' a non operare in qualita' di direttore dei lavori
o collaudatore per le realizzazioni di  opere  di  ingegneria  civile
rispetto alle quali sono richieste,  impiegate  o  programmate  prove
geotecniche sulle terre e/o sulle rocce effettuate o  da  effettuarsi
dal laboratorio nel quale opera». 
  Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza  si  intendono  rese  a
mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai  sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
  12 - Istruttoria e controlli 
  La  documentazione  inerente  l'istanza  di  autorizzazione,  sopra
richiamata, deve essere trasmessa al Servizio  Tecnico  Centrale  del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che  ne  cura  l'istruttoria
per il successivo esame e  parere  del  predetto  Consesso.  In  fase
istruttoria il Servizio  Tecnico  Centrale  puo'  disporre  visite  o
controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento.
Le predette visite ispettive o controlli potranno  essere  effettuate
da personale dei Provveditorati Interregionali alle Opere  Pubbliche,
in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale. 
  Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono
essere altresi' disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il
mantenimento dei requisiti richiesti. 
  13 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione 
  L'autorizzazione,  rilasciata  dal  Servizio  Tecnico  Centrale  su
conforme parere del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  ha
validita' quinquennale e puo' essere rinnovata alla scadenza. 
  L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno  sei  mesi  prima
della scadenza  dell'autorizzazione  al  Servizio  Tecnico  Centrale,
corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di  quella
rimasta invariata,  per  la  quale  si  deve  comunque  produrre  una
dichiarazione attestante la validita'  della  documentazione  stessa,
con relativo elenco esplicativo. 
  La  mancata  o  incompleta  presentazione  dell'istanza   e   della
documentazione   entro   tale   termine   comporta    la    decadenza
dell'autorizzazione alla scadenza naturale. 
  14 - Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione 
  Quando il Servizio  Tecnico  Centrale,  nell'ambito  delle  proprie
attivita' di controllo o  visite  ispettive,  riscontra  difformita',
inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti  richiesti,
di entita' tali da non compromettere nel complesso  la  funzionalita'
del laboratorio e la  significativita'  dei  risultati  delle  prove,
diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che
saranno formalmente comunicati. 
  Quando invece il Servizio Tecnico centrale riscontra inadempienze o
sopravvenute  carenze  rispetto  ai  requisiti  richiesti,  tali   da
compromettere,  in  maniera  temporanea  o  comunque   sanabile,   la
funzionalita' del  laboratorio  e  che  richiedono  una  revisione  e
riorganizzazione del laboratorio stesso,  ovvero  qualora  le  azioni
correttive messe in atto in riposta alla diffida  di  cui  sopra  non
risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei
LL.PP.   l'emissione   di    un    provvedimento    di    sospensione
dell'autorizzazione,  nel  quale  ne  e'  indicata  la  durata,   non
superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il  laboratorio  deve
dimostrare   l'ottemperanza   alle    prescrizioni    indicate    nel
provvedimento di sospensione. 
  L'attivita' del laboratorio potra' essere ripresa alla scadenza del
periodo   di   sospensione,   previo    accertamento    dell'avvenuto
adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede
di sospensione. 
  15 - Revoca dell'autorizzazione 
  Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel
provvedimento di  sospensione  di  cui  sopra,  il  Servizio  Tecnico
Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un  termine  non
inferiore  a  trenta  giorni.  Decorso  tale  termine  senza  che  il
laboratorio abbia provveduto efficacemente, propone al Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca. 
  E' prevista altresi' la revoca dell'autorizzazione ove il  Servizio
Tecnico  Centrale  accerti  gravi  inadempienze  rispetto  a   quanto
stabilito dalla presente Circolare  ministeriale,  in  particolare  a
quelli riguardanti i criteri di imparzialita', indipendenza, corretta
gestione  del  laboratorio,  competenza,  trasparenza  e  concorrenza
previste  nell'esecuzione  delle   prove,   tali   da   compromettere
gravemente la garanzia di qualita' a base dell'autorizzazione. 
  Nel caso  in  cui  il  Servizio  Tecnico  Centrale  accerti,  anche
mediante ispezioni  e  controlli,  le  suddette  gravi  inadempienze,
procede  immediatamente   con   un   provvedimento   di   sospensione
cautelativa  dell'attivita'   di   certificazione,   e   diffida   il
laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore
a  trenta  giorni.  Entro  tale   termine   il   laboratorio   potra'
eventualmente produrre le proprie controdeduzioni. 
  Decorso  il  suddetto  termine  senza  che  il  laboratorio   abbia
provveduto in maniera efficace a mettersi in regola,  ovvero  qualora
non  si  considerino  esaurienti  le  controdeduzioni   eventualmente
presentate dal  laboratorio  stesso,  il  Servizio  Tecnico  Centrale
propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  il
provvedimento di revoca. 
  I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito  il  parere  del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
  16 - Procedure transitorie per i laboratori gia' autorizzati 
  I  laboratori  gia'  titolari  di  autorizzazione  ministeriale   a
svolgere e certificare prove geotecniche devono  adeguarsi  a  quanto
riportato  nella  presente  Circolare  ministeriale  entro  12   mesi
dall'emanazione  della  Circolare  stessa,  comunicando  al  Servizio
Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento  a
quanto sopra riportato deve essere comunque  verificato  in  sede  di
rinnovo delle precedenti autorizzazioni. 
    Roma, 8 settembre 2010 
 
                                                Il Presidente: Karrer