IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,
recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.
69, in materia di mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato,  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  22
settembre 2010; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 14 ottobre 2010; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28; 
    c) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu'  soggetti  sia
nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una
controversia,  sia  nella  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa; 
    d)  «mediatore»:  la  persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    f)  «organismo»:  l'ente  pubblico  o  privato,  ovvero  la   sua
articolazione,  presso  cui  puo'  svolgersi   il   procedimento   di
mediazione ai sensi del decreto legislativo; 
    g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma  disciplina  della
procedura   di   mediazione   e   dei   relativi   costi,    adottato
dall'organismo; 
    h) «indennita'»: l'importo posto a carico  degli  utenti  per  la
fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi; 
    i) «registro»: il registro degli organismi  istituito  presso  il
Ministero; 
    l) «responsabile»: il responsabile della tenuta  del  registro  e
dell'elenco; 
    m) «formatore»: la persona o  le  persone  fisiche  che  svolgono
l'attivita' di formazione dei mediatori; 
    n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati,  ovvero  le
loro articolazioni, presso cui si svolge  l'attivita'  di  formazione
dei mediatori; 
    o) «responsabile scientifico»: la persona o  le  persone  fisiche
che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2,  lettera  i),
assicurando  l'idoneita'  dell'attivita'   svolta   dagli   enti   di
formazione; 
    p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione  istituito  presso
il Ministero; 
    q) «ente pubblico»: la  persona  giuridica  di  diritto  pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero; 
    r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso
dalla persona fisica; 
    s) «CCIAA»: le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell'articolo 60
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
          finalizzata alla conciliazione delle controversie civili  e
          commerciali.): 
              «Art. 16 (Organismi di mediazione  e  registro.  Elenco
          dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
          garanzie  di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a
          costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte
          interessata, a gestire il procedimento di mediazione  nelle
          materie di cui all'articolo 2  del  presente  decreto.  Gli
          organismi devono essere iscritti nel registro. 
              2. La formazione  del  registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
              3. L'organismo, unitamente alla domanda  di  iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati, proposte per l'approvazione a norma  dell'articolo
          17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
          giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 
              4.  La  vigilanza  sul  registro  e'   esercitata   dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              5. Presso il Ministero della  giustizia  e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione.   Il   decreto   stabilisce   i   criteri   per
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          formazione,  in  modo  da  garantire  elevati  livelli   di
          formazione  dei  mediatori.  Con  lo  stesso  decreto,   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
          all'attivita'  di  formazione  di  cui  al  presente  comma
          costituisce per il mediatore  requisito  di  qualificazione
          professionale. 
              6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
          dei formatori avvengono nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a
          legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
          il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la  parte  di
          rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del d.lgs. n. 28 del 2010, si  veda
          nelle note alle premesse.