IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n.  84,  «Ordinamento
della professione di  assistente  sociale  ed  istituzione  dell'albo
professionale»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento
recante  norme  relative  all'istituzione  delle  sedi  regionali   o
interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti
sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall'albo professionale»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
dei Consiglio dei Ministri»; 
  Sentito  il  Sottosegretario  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con delega alle politiche per la famiglia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Sostituzione dell'articolo 3  del  decreto  ministeriale  11  ottobre
                            1994, n. 615 
 
  1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun
ordine  regionale  o  interregionale  il  controllo  sulla   gestione
patrimoniale e' attribuito ad un  revisore  dei  conti  iscritto  nel
registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti
all'albo con le modalita' previste per l'elezione dei componenti  del
consiglio. 
  2. L'incarico  di  revisore  contabile  ha  la  stessa  durata  del
consiglio. 
  3. Se il revisore non approva la previsione di  spesa  o  il  conto
consuntivo, informa senza ritardo,  trasmettendogli  una  dettagliata
relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio  se
sono  state  commesse  gravi  violazioni  di   norme   di   legge   o
regolamentari». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato,  con  decreto Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 23 marzo
          1993, n. 84 Ordinamento  della  professione  di  assistente
          sociale e istituzione dell'albo professionale.): 
              «Art. 4 (Norme regolamentari).  -  l  .  Entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con decreto del Ministro di grazia e  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli  affari
          sociali, sono adottate le norme relative  all'iscrizione  e
          alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con  il
          medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi
          regionali o interregionali dell'ordine,  l'istituzione  del
          consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.». 
              - Il decreto ministeriale  11  ottobre  1994,  n.  615,
          reca: «Regolamento recante norme relative,  all'istituzione
          delle sedi regionali o  interregionali  dell'Ordine  e  del
          Consiglio   nazionale   degli   assistenti   sociali,    ai
          procedimenti elettorali e alla iscrizione  e  cancellazione
          dall'albo professionale.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».