IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento
della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo
professionale»;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento
recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o
interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti
sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall'albo professionale»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
dei Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega alle politiche per la famiglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615
1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun
ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione
patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel
registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti
all'albo con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del
consiglio.
2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del
consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto
consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata
relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se
sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o
regolamentari».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato, con decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 23 marzo
1993, n. 84 Ordinamento della professione di assistente
sociale e istituzione dell'albo professionale.):
«Art. 4 (Norme regolamentari). - l . Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari
sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e
alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il
medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi
regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del
consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.».
- Il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615,
reca: «Regolamento recante norme relative, all'istituzione
delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del
Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai
procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall'albo professionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».