IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'Accordo relativo ai  trasporti  internazionali  di  derrate
deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti
(ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2
maggio 1977, n. 264, ed in  particolare  i  paragrafi  29  e  49  che
consentono di nominare esperti  per  il  controllo  delle  proprieta'
isotermiche  dei  mezzi  di  trasporto  in  regime   di   temperatura
controllata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  maggio.  1979,
n. 404, concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo  relativo  ai
trasporti internazionali  di  derrate  deteriorabili  ed  ai  veicoli
speciali da utilizzare per tali. trasporti (ATP), ratificato  con  la
predetta legge n. 264 del 1977; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211, concernente  il  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto ministeriale 24  ottobre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2008; recante le «Procedure per
la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta'  isotermiche
delle  carrozzerie  degli  autoveicoli   circolanti   per   trasporti
internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»; 
  Visto il decreto ministeriale  10  agosto  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2009, recante  «Modifiche
al decreto 24  ottobre  2007,  recante  disposizioni  in  materia  di
procedura  per  la  nomina  degli  esperti  per  i  controlli   delle
proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti
per trasporti internazionali o nazionali  in  regime  di  temperatura
controllata.»; 
  Tenuto conto che il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
relativo alla  «Designazione  di  "Accredia"  quale  unico  organismo
nazionale italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza
del mercato» e' stato adottato il 22 dicembre 2009; 
  Considerata la necessita' di  prorogare  il  termine  previsto  dal
citato   decreto    ministeriale    24    ottobre    2007    relativo
all'accreditamento dei locali secondo le norme della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2000; 
  Considerato che  l'esperienza  acquisita  nello  svolgimento  delle
attivita' di verbalizzazione delle suddette attivita', deve ritenersi
qualificante   ai   fini   dell'acquisizione   di    una    specifica
professionalita' per l'esercizio dell'attivita'  di  esperto  per  il
controllo  delle  proprieta'  isotermiche   dei   mezzi   A.T.P.   in
circolazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  apportare  modifiche  al   citato
decreto ministeriale  24  ottobre  2007,  nel  senso  delle  suddette
considerazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto ministeriale 24 ottobre  2007,  come  modificato  dal
decreto ministeriale 10  agosto  2009,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 2, comma l, la sottosezione c2) della lettera  c)  e'
sostituita  dalla  seguente:  «c2)  attivita'   di   conduzione   e/o
verbalizzazione secondo la normativa  tecnica  A.T.P.,  in  media  di
almeno  trenta  prove  all'anno,  per  un  periodo  continuativo  non
inferire a cinque anni, presso stazioni di prova o locali  di  prova,
autorizzati all'effettuazione di  prove  A.T.P.  secondo  la  vigente
normativa in materia;»; 
    b) all'art. 4, comma 1, la frase «Gli ingegneri docenti di cui al
punto a) del comma 1 dell'art. 2 sono esentati dal sostenere le parti
I, II e III del programma descritto nell'allegato 1.» e' soppressa.; 
    c) all'art. 7, comma  1,  le  parole  «da  un  funzionario  della
Direzione generale  per  la  motorizzazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «dal   Direttore    del    Centro    prove    Autoveicoli
territorialmente competente»; 
    d) all'art. 8, comma 1, lettera b) le parole:  «entro  tre  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni». 
  2. Fermo restando  l'obbligo  di  adeguamento  nel  termine  ultimo
previsto  al  punto  b),  del  comma  1  dell'art.  8   del   decreto
ministeriale 24 ottobre 2007, come modificato dal precedente comma 1,
lettera d), i locali di prova di nuovo approntamento, utilizzati  sia
da esperti gia' nominati che di nuova nomina, sono soggetti a  quanto
previsto ai punti b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 6  del  medesimo
decreto 24 ottobre 2007. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 ottobre 2010 
 
                                                Il Ministro: Matteoli