IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si
sono verificati gravi eventi quali l'esondazione di numerosi corsi
d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti
franosi e fenomeni di dissesto idraulico, danni alle infrastrutture,
agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili nonche'
l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle
zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al
rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 14 ottobre
2010;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il Presidente della regione Liguria e' nominato Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di
cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche
avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono
sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite,
all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed
urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita'
per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza
delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le
loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione
delle strutture regionali, degli enti territoriali e non
territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
3. Il Commissario delegato in particolare puo' provvedere
all'approvazione e alla successiva realizzazione degli interventi
previsti dal progetto preliminare di messa in sicurezza della parte
terminale del torrente Chiaravagna, elaborato dal comune di Genova.
4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un
piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed
all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati
ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo
modalita' definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque
prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di
apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma
urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli
interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei primi
interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori
interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della
viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di
pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza
che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei
corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita';
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa
con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati.
5. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese
sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione, debitamente documentate.
6. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali.
7. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di
cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.