IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7  ottobre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio
delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010; 
  Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici,  si
sono verificati gravi eventi quali l'esondazione  di  numerosi  corsi
d'acqua con conseguenti  allagamenti  di  centri  abitati,  movimenti
franosi e fenomeni di dissesto idraulico, danni alle  infrastrutture,
agli  edifici  pubblici  e  privati  ed  ai   beni   mobili   nonche'
l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei; 
  Considerato che la natura e la violenza degli eventi  meteorologici
hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle
zone colpite; 
  Considerato, inoltre, che i  fenomeni  meteorologici  in  argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento  di
iniziative di  carattere  straordinario  ed  urgente  finalizzate  al
rapido ritorno alle normali condizioni di vita; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota  del  14  ottobre
2010; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della  regione  Liguria  e'  nominato  Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi  di
cui in premessa. Il Commissario delegato, previa  individuazione  dei
comuni  danneggiati  dagli   eventi   calamitosi,   provvede,   anche
avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono
sulla  base  di  specifiche  direttive  ed   indicazioni   impartite,
all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte  le  necessarie  ed
urgenti iniziative volte a rimuovere le  situazioni  di  rischio,  ad
assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite  dai
predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile  attivita'
per l'avvio, in termini di somma urgenza, della  messa  in  sicurezza
delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. 
  2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono  le
loro funzioni a titolo  gratuito,  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della  collaborazione
delle  strutture   regionali,   degli   enti   territoriali   e   non
territoriali, nonche' delle amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato. 
  3.  Il  Commissario  delegato  in   particolare   puo'   provvedere
all'approvazione e alla  successiva  realizzazione  degli  interventi
previsti dal progetto preliminare di messa in sicurezza  della  parte
terminale del torrente Chiaravagna, elaborato dal comune di Genova. 
  4.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori, provvede entro quarantacinque giorni  dalla  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana alla predisposizione, anche per stralci  successivi,  di  un
piano  degli  interventi  per  il  superamento   dell'emergenza,   ed
all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori  individuati
ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo
modalita' definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e con il  coinvolgimento  degli  enti  locali
interessati, deve contenere: 
    a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute da parte delle Amministrazione  dei  territori  interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi  di  prima  emergenza  e  comunque
prima della pubblicazione della presente  ordinanza,  sulla  base  di
apposita  rendicontazione,  ivi  compresi  gli  interventi  di  somma
urgenza; 
    b) la quantificazione del fabbisogno per il  finanziamento  degli
interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei  primi
interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei  territori
interessati mediante il ripristino in condizioni di  sicurezza  della
viabilita', degli impianti e  delle  infrastrutture  pubbliche  e  di
pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza
che sono  stati  danneggiati,  nonche'  per  la  stabilizzazione  dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei  dei
corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica; 
    c) la quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti delle competenti autorita'; 
    d) la quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili; 
    e) la quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale; 
    f) la individuazione di appositi siti di  stoccaggio  provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa
con gli enti ordinariamente  competenti  le  modalita'  per  il  loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati. 
  5. Il Commissario delegato e' autorizzato  a  rimborsare  le  spese
sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione, debitamente documentate. 
  6. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli  incidenti
su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali. 
  7. Il Commissario delegato provvede a soddisfare  i  fabbisogni  di
cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.