IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo  alle  attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134,  concernente  regolamento  recante  disciplina   per   le   navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose ed in  particolare  l'art.  3  che  prevede  che  il
trasporto di merci pericolose deve essere effettuato  in  conformita'
alla prescrizioni del codice IMDG; 
  Visto il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante
generale  del  corpo  delle  capitanerie  di  porto   relativo   alla
classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del  succitato  codice  IMDG
stabilisce che la classificazione dei perossidi organici non indicati
nel precedente paragrafo 2.5.3.2.4 deve essere  fatta  dall'autorita'
competente del paese di origine; 
  Considerata la necessita' di procedere alla classificazione  di  un
nuovo perossido organico denominato «perossido di acetilacetone»,  ai
fini del trasporto marittimo di merci pericolose; 
  Considerata altresi' la necessita' di  aggiornare  le  prescrizioni
per i perossidi organici classificati con il decreto dirigenziale 549
del  24  giugno  2008  del  Comandante  generale  del   Corpo   delle
capitanerie di porto citato, alla  luce  dell'emendamento  34-08  del
codice IMDG che stabilisce l'inserimento delle disposizioni  relative
alle «quantita' esenti»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3  e  4  al
presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo  in  imballaggi,
in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalita'  e  con
le prescrizioni stabilite negli allegati stessi. 
  Il decreto dirigenziale 549  del  24  giugno  2008  del  Comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto e' abrogato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 ottobre 2010 
 
                                              Il Comandante generale: 
                                                               Brusco