IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli  ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa  per  la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; 
  Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo  alla
procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP  e  IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista la domanda presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione del  Limone  di  Rocca  Imperiale  e  dell'Alto  Jonio
Cosentino, con sede in Rocca Imperiale (CS), Via Castello Aragona  n.
42, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Limone di
Rocca  Imperiale,  ai  sensi  dell'art.  5  del  citato   regolamento
510/2006; 
  Vista la nota protocollo n. 11455 del 23 luglio 2010 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento  comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale  il  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione del  Limone  di  Rocca  Imperiale  e  dell'Alto  Jonio
Cosentino, ha  chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio  della
stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  regolamento  (CE)
510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per  esso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della indicazione geografica  protetta,  ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione  della  denominazione  Limone  di
Rocca Imperiale, in attesa che l'organismo comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda  avanzata  dal  Consorzio  per  la
tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale e  dell'Alto
Jonio Cosentino, assicuri la protezione  a  titolo  transitorio  e  a
livello nazionale della  denominazione  Limone  di  Rocca  Imperiale,
secondo  il  disciplinare  di  produzione   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  predetto  regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Limone di Rocca Imperiale.