IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   origine
controllata dei vini «Oltrepo'  Pavese»  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti  con  i  quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visti: 
    il decreto ministeriale datato 3 agosto  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2010, con il quale  e'  stata
riconosciuta l'autonoma Denominazione di origine controllata del vino
«Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di Giuda»; 
    i decreti ministeriali datati 3  agosto  2010,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, con i quali sono  state
riconosciute  le  autonome  Denominazioni  di   origine   controllata
«Buttafuoco  dell'Oltrepo'  Pavese»  o  «Buttafuoco»e   «Pinot   nero
dell'Oltrepo' Pavese»; 
    i decreti ministeriali datati 3  agosto  2010,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010, con i quali sono  state
riconosciute  le  autonome  Denominazioni  di   origine   vontrollata
«Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e «Oltrepo' Pavese Pinot grigio», 
nonche' approvati i relativi disciplinari di produzione, a  decorrere
dalla  corrente  campagna  vendemmiale  2010/2011,  a  partire  dalle
corrispondenti tipologie  previste  dal  disciplinare  di  produzione
della  citata  preesistente  Denominazione  di  origine   controllata
«Oltrepo' Pavese»; 
  Vista la motivata richiesta presentata dal  Consorzio  tutela  vini
Oltrepo' Pavese intesa ad ottenere  lo  smaltimento  delle  etichette
riferite alle tipologie dei vini Denominazione di origine controllata
«Oltrepo' Pavese», di cui al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, qualificate  con  il
nome dei vitigni Bonarda, Pinot grigio e Pinot nero, e delle menzioni
tradizionali Buttafuoco e Sangue di Giuda, anche  per  le  produzioni
provenienti dalla vendemmia 2010/2011, relative alle citate  autonome
denominazioni di origine; 
  Visto il parere favorevole della  regione  Lombardia  sulla  citata
richiesta; 
  Ritenute accoglibili le predette istanze, tenuto  conto  del  fatto
che le etichette in questione sono  da  utilizzare  per  le  medesime
tipologie di  prodotto,  senza  generare  rischi  di  confusione  nei
confronti del consumatore circa l'identita' dei prodotti; 
  Ritenuto, pertanto, in accoglimento della  predetta  richiesta,  di
dover  apportare  la  conseguente   rettifica   ai   citati   decreto
ministeriale 3 agosto 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 2 dei decreti 3 agosto 2010 richiamati in  premessa,  con  i
quali sono state riconosciute le Denominazioni di origine controllata
«Bonarda  dell'Oltrepo'  Pavese»,  «Oltrepo'  Pavese  Pinot  grigio»,
«Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepo'  Pavese»
o «Buttafuoco», «Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o  «Sangue  di
Giuda», e' integrato dal seguente comma 2: 
  «2. Per la designazione delle partite di vino  a  Denominazione  di
origine controllata di cui all'art. 1, prodotte in  conformita'  alle
disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono  essere
utilizzate, fino al 31 luglio 2011, le etichette riportanti  il  nome
della corrispondente tipologia di cui al disciplinare  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto  1970  e  successive
modifiche, come richiamato in premessa, relativo  alla  Denominazione
di origine controllata "Oltrepo' Pavese".». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2010 
 
                                  Il capo dipartimento: Rasi Caldogno