IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                      DECRETO 19 ottobre 2010. 
 
Modifi ca del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
              origine controllata «Colline Salluzzesi». 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' 
 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
 
  VISTO il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
 
  VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
 
  VISTI i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  della  predetta
legge; 
 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
 
  VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  -
n° 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita'  per  l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC  e  negli  elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive; 
 
  VISTO il decreto ministeriale del 14 settembre  1996  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine  controllata  dei  vini  “Colline  Salluzzesi”  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
 
  VISTA la domanda  presentata  dalla  Regione  Piemonte,  intesa  ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata “Colline Salluzzesi”; 
 
  VISTI il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata “Colline Salluzzesi”  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n° 196 del 23 agosto 2010; 
 
  CONSIDERATO  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte  degli  interessati  in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; 
 
  RITENUTA  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini “Colline Salluzzesi” in conformita' al  parere  espresso  ed
alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                            D E C R E T A 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata “Colline Salluzzesi”,  riconosciuto  con  decreto
ministeriale del 14 settembre 1996  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla  campagna  vendemmiale
2010/2011.