IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale la  signora  Krajewska  Anna  Maria,  nata  a  Kędzierzyn-Koźle
(Polonia)  il  14  agosto  1986,   cittadina   polacca,   chiede   il
riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa»
conseguito  in  Polonia  presso  l'Accademia  di  Medicina   «Piastow
Śląskich» di Wroclaw  nell'anno  2008,  al  fine  dell'esercizio,  in
Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; 
  Visto  l'attestato  di  conformita'  rilasciato  dall'autorita'  di
governo competente della Polonia in data 22 settembre 2010 e relativa
traduzione che certifica che «l'infermiera e'  titolare  del  diploma
che conformemente all'art. 23, comma 6,  attesta  il  possesso  delle
qualifiche  che  comprovano  il  compimento  con  successo   di   una
formazione  conforme  all'art.  31  della  direttiva  2005/36/CE  del
Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali ed  e'  trattato  nella
Repubblica di Polonia alla pari delle qualifiche i cui titoli vengono
elencati all'allegato V, punto 5.2.2. della stessa direttiva.»; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III,  capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo  di  «licencjat  pielęgniarstwa»  conseguito  in  Polonia
presso  l'Accademia  di  Medicina  «Piastow  Śląskich»   di   Wroclaw
nell'anno  2008  dalla  signora  Krajewska   Anna   Maria,   nata   a
Kędzierzyn-Koźle (Polonia) il 14 agosto 1986, e'  riconosciuto  quale
titolo abilitante per l'esercizio  in  Italia  della  professione  di
infermiere.