IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Visto: 
    il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,  recante  «Norme
in materia ambientale»; 
    in particolare, gli articoli 53 - 72 relativi alla parte III  del
suddetto decreto legislativo, nonche' l'art. 170, comma 11, ai  sensi
del quale «fino all'emanazione di  corrispondenti  atti  adottati  in
attuazione della Parte III del presente decreto,  restano  validi  ed
efficaci i procedimenti  e  gli  atti  emanati  in  attuazione  delle
disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 
    altresi', l'art. 1 del decreto-legge  30  dicembre  2008  «Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
febbraio 209 n. 13, che ha previsto la  proroga  delle  Autorita'  di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che «fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 170, comma 2-bis, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1,  sono
fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui
al presente art. dal 30 aprile 2006»; 
    quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  10  agosto
1989 istitutivo dell'Autorita' di Bacino del fiume Tevere; 
    il  decreto-legge  11  giugno  1998,  n.  180   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 luglio 1998, n.  267,  recante  «Misure
urgenti per la prevenzione del  rischio  idrogeologico  ed  a  favore
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre
1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione
dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»; 
    il  decreto-legge  13  maggio  1999,  n.  132   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  14  luglio  1999,   n.   226,   recante
«Interventi urgenti in materia di protezione civile»; 
    il  decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279  convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  11  dicembre  2000,  n.   365   recante
«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della
regione  Calabria  danneggiate  dalle  calamita'  idrogeologiche   di
settembre ed ottobre 2000»; 
    la deliberazione n. 114  del  5  aprile  2006  con  la  quale  il
Comitato  Istituzionale  ha  definitivamente   adottato,   ai   sensi
dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il  Piano
di bacino del fiume Tevere - VI  stralcio  funzionale  per  l'assetto
idrogeologico; 
    il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10
novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  9  febbraio
2007, n. 33, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
approvato  il  Piano  di  bacino  del  fiume  Tevere  -  VI  stralcio
funzionale per l'assetto idrogeologico; 
    l'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di bacino
del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico
(PAI), che disciplina la procedura finalizzata alla ridefinizione del
perimetro delle zone gia' soggette a rischio ed alla  loro  eventuale
declassificazione autorizzando il Segretario Generale  dell'Autorita'
di bacino del Tevere, «su parere del Comitato Tecnico, sulla base del
certificato  di  collaudo  dell'opera  e  del  parere  dell'autorita'
competente  nel  settore  idraulico  o  geomorfologico»,  ad  emanare
apposito decreto con il quale viene  riperimetrata  o  riclassificata
l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa in sicurezza  o  di
studio e che costituisce aggiornamento del Piano. 
  Posto che: 
    il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale  per
l'assetto idrogeologico (PAI) individua  la  porzione  di  territorio
della localita' Pian Quintino - Comune di  Colonna  -  quale  area  a
rischio idraulico R4. 
  Considerato che: 
    nella  citata  porzione  di  territorio  sono  stati   realizzati
interventi per l'eliminazione del rischio; 
    con nota prot.  n.  D2/2S/00/256474  del  4  dicembre  2009,  del
direttore della Direzione Regionale Ambiente  e  Cooperazione  tra  i
Popoli della Regione  Lazio,  acquisita  al  prot.  n.  4265  dell'11
dicembre 2009 di questa Autorita' di bacino, e'  stato  trasmesso  il
parere di ammissibilita' idraulica  prodotto  dall'Agenzia  Regionale
per la Difesa del Suolo - A.R.DI.S. - con nota n. D2/2Y/03/253900 del
2 dicembre 2009,  che  da  atto  dell'avvenuta  realizzazione  e  del
collaudo degli interventi di messa in sicurezza dell'area, per eventi
pluviometrici stimabili dall'adozione  della  curva  di  possibilita'
pluviometrica determinata per un tempo di ritorno pari a 200  anni  e
la conferma della capacita' di vettoriamento del  fosso  Piscaro,  in
concomitanza dell'immissione della  portata  integrativa  proveniente
dalle opere di messa in sicurezza dell'area; 
    con nota prot. n° 36605 del 3 marzo 2010 della Provincia di Roma,
acquisita al prot. n. 901 dell'8 marzo 2010 di  questa  Autorita'  di
bacino, in risposta alle note del Comune di Colonna n°  1273  del  25
febbraio 2010, della Regione Lazio n. 261669 del 14 dicembre  2009  e
di questa Autorita' di bacino n. 537 del 10 febbraio 2010,  e'  stato
espresso parere di ammissibilita' idraulica a valere quale nulla osta
ai fini idraulici; 
    con nota prot. n. 65870 dell'11 marzo 2010, emessa dalla  Regione
Lazio, acquisita al prot.  n.  1115  del  22  marzo  2010  di  questa
Autorita' di bacino, e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 43, comma
5, delle Norme di  attuazione  del  Piano  di  Assetto  Idrogeologico
(PAI), la deperimetrazione dell'area soggetta a rischio idraulico  R4
del bacino area «Pian Quintino», situata  nel  Comune  di  Colonna  e
l'aggiornamento dello stesso Piano di Assetto Idrogeologico; 
    con nota n. 3007 del  13  maggio  2010  del  Comune  di  Colonna,
acquisita al prot. n. 1831 del 20 maggio 2010 di questa Autorita'  di
bacino, e' stata dichiarata  la  completa  eliminazione  dell'area  a
rischio idraulico di tipo «R4» e la presa in carico  delle  opere  ai
fini della manutenzione ordinaria delle stesse. 
  Preso atto: 
    del parere del Comitato Tecnico  espresso  nella  seduta  del  29
settembre  2010  che,  sulla  base  dell'istruttoria  condotta  dalla
Segreteria  Tecnico-Operativa  dell'Autorita'  di  Bacino  del  fiume
Tevere, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione
Lazio di completa deperimetrazione  dell'area  a  rischio  idraulico,
bacino  area  «Pian  Quintino»,  nel  Comune  di  Colonna,  ritenendo
rispettata la procedura prevista dall'art. 43, comma 5,  delle  Norme
tecniche di attuazione del PAI. 
  Ritenuto pertanto: 
    ricorrano tutti i necessari presupposti  previsti  dall'art.  43,
comma 5, delle Norme di attuazione del  Piano  di  bacino  del  fiume
Tevere - VI stralcio funzionale per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),
per  emanare  il  presente   decreto   di   riperimetrazione   e   di
riclassificazione delle suddette aree a rischio riportate  nel  Piano
in questione. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  43,  comma  5,
delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio  per  l'Assetto
Idrogeologico, approvato dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
con decreto  del  10  novembre  2006,  la  completa  deperimetrazione
dell'area a rischio idraulico, riportata nella Tav. n. 61  -  Atlante
delle situazioni di rischio idraulico (Reticolo secondario e  minore)
della Cartografia di PAI.