IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto l'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, che
sostituisce l'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia»;
Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159
- «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'accordo in conferenza unificata dell'11 luglio 2002,
concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il
sistema informativo lavoro (SIL);
D'intesa con la conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 7
ottobre 2010;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «prospetto informativo» il modello, di cui all'art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 40, comma
4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 adottato su tutto il
territorio nazionale, in base al quale i datori di lavoro pubblici e
privati soggetti alle disposizioni della citata legge n. 68/1999 sono
tenuti ad inviare esclusivamente in via telematica ai servizi
competenti le informazioni contenute nell'allegato A relative ai
dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della
disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili;
b) «servizi competenti», gli uffici di cui all'art. 6, comma 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) «soggetti obbligati», i datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) «soggetti abilitati», i soggetti di cui alla lettera
precedente nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente
possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei soggetti
obbligati;
e) «servizi informatici», le procedure applicative messe a
disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per
consentire la trasmissione informatica dei moduli, in conformita' a
quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.