IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»; 
  Visto in particolare l'articolo 37 del  predetto  Testo  unico,  il
quale prevede che il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina
i  criteri  generali  cui  devono  uniformarsi  i  fondi  comuni   di
investimento; 
  Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale  dispone  che
«i  regolamenti  ministeriali  previsti  dal  presente  decreto  sono
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400», di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; 
  Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999,
n. 228, con il quale e' stata data  attuazione  all'articolo  37  del
Testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010; 
  Vista  la  nota  del  22  giugno  2010  con  la  quale,  ai   sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del  1988,  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. All'articolo l, comma 1, del regolamento n. 228 del  1999,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) 1a lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «d-bis)   "fondi   immobiliari":   i   fondi   che    investono
esclusivamente o prevalentemente  in  beni  immobili,  diritti  reali
immobiliari ivi inclusi quelli  derivanti  da  contratti  di  leasing
immobiliare  con  natura  traslativa  e   da   rapporti   concessori,
partecipazioni  in  societa'  immobiliari, parti   di   altri   fondi
immobiliari, anche esteri»; 
    b) dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
      «d-ter) "fondi riservati"': fondi comuni di investimento la cui
partecipazione, in base al regolamento di gestione,  e'  riservata  a
investitori qualificati». 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.
          71, S.O.: 
              «Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di  investimento).
          -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo: 
                a) all'oggetto dell'investimento; 
                b) alle categorie di  investitori  cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote; 
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione e rimborso delle quote,  all'eventuale  ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; 
                d) all'eventuale durata minima e massima; 
                d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le  quali
          devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei
          beni, sia in fase costitutiva che in fase  successiva  alla
          costituzione del fondo, nel caso  di  fondi  che  investano
          esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 
              2. Il  regolamento  previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso; 
                b)  le  cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento all'intervento di  esperti  indipendenti  nella
          valutazione dei beni, nel caso di cessioni  o  conferimenti
          di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della  societa'
          di gestione o dalle societa' facenti parte del  gruppo  cui
          essa appartiene, comunque prevedendo un limite  percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; 
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali di contenimento e di frazionamento del  rischio
          stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche  alla
          qualita' e all'esperienza professionale degli  investitori,
          a tali fondi non si applicano gli  articoli  36,  comma  3,
          ultimo periodo, e comma 7, e l'art. 39, comma 3;  nel  caso
          dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma  1  dovra'
          comunque  prevedersi  che  gli  stessi   possano   assumere
          prestiti sino a un valore di almeno il  60  per  cento  del
          valore degli immobili,  dei  diritti  reali  immobiliari  e
          delle partecipazioni in societa' immobiliari e del  20  per
          cento per gli  altri  beni  nonche'  che  possano  svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; 
                c)  le  scritture  contabili,  il  rendiconto   e   i
          prospetti  periodici  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per  le
          imprese commerciali, nonche' gli  obblighi  di  pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici; 
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato  dei  certificati  rappresentativi
          delle quote dei fondi; 
                e)  i  requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti indicati nell'art. 6,  comma  1,  lettera  c),
          numero 5). 
              2-bis. Con il regolamento previsto dal  comma  1,  sono
          altresi' individuate le materie sulle quali i  partecipanti
          dei fondi chiusi si riuniscono in  assemblea  per  adottare
          deliberazioni vincolanti per la societa'  di  gestione  del
          risparmio.  L'assemblea  delibera  in   ogni   caso   sulla
          sostituzione della  societa'  di  gestione  del  risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e sulle modifiche delle politiche di gestione.  L'assemblea
          e'  convocata  dal  consiglio  di   amministrazione   della
          societa' di gestione del risparmio anche su  richiesta  del
          partecipanti che rappresentino almeno il 10 per  cento  del
          valore delle quote in circolazione e le deliberazioni  sono
          approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu'  una
          quota   degli   intervenuti   all'assemblea.   Il    quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per cento del valore di tutte le quote in circolazione.  Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia per l'approvazione. Esse  si  intendono  approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla  trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti   si
          applica,  per  quanto  non  disciplinato   dalla   presente
          disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
          46, commi 2 e 3». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
              - Il  decreto  ministeriale  24  maggio  1999,  n.  228
          (Regolamento attuativo dell'art. 37 del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione  dei
          criteri generali  cui  devono  essere  uniformati  i  fondi
          comuni di investimento), e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
          228 del 1999, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1.  Nel  presente  regolamento
          s'intendono per: 
                a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58; 
                b) "Testo Unico Bancario": il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                c) "fondo": il  fondo  comune  di  investimento  come
          definito dall'art. 1 comma 1, lettera j) del Testo Unico; 
                d)   "fondi   armonizzati":   i   fondi   comuni   di
          investimento rientranti nell'ambito di  applicazione  delle
          direttive comunitarie  in  materia  e  che  possono  essere
          commercializzati  nel  territorio  dell'Unione  Europea  in
          regime di mutuo riconoscimento; 
                d-bis) "fondi immobiliari":  i  fondi  che  investono
          esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti
          reali  immobiliari,  ivi  inclusi   quelli   derivanti   da
          contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da
          rapporti    concessori,    partecipazioni    in    societa'
          immobiliari,  parti  di  altri  fondi  immobiliari,   anche
          esteri; 
                d-ter)   "fondi   riservati":   fondi    comuni    di
          investimento la cui partecipazione, in base al  regolamento
          di gestione, e' riservata a investitori qualificati; 
                e) "mercato regolamentato": il mercato  regolamentato
          iscritto  nell'elenco  previsto  dall'art.  63  comma  2  o
          nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma  1,  del
          Testo Unico  o  altro  mercato  regolamentato  regolarmente
          funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
          nel regolamento del fondo; 
                f)  "fondi   pensione":   le   forme   pensionistiche
          complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n. 124 e successive modificazioni; 
                g) "fondazioni bancarie": le fondazioni  disciplinate
          dal  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.   153,   e
          successive modificazioni; 
                g-bis) "partecipazioni in societa'  immobiliari":  le
          partecipazioni  in  societa'  di  capitali   che   svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili; 
                h) "investitori qualificati", le  seguenti  categorie
          di soggetti: 
                  le imprese di investimento, le banche,  gli  agenti
          di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR),  le
          societa' di investimento a capitale  variabile  (SICAV),  i
          fondi pensione, le imprese di  assicurazione,  le  societa'
          finanziarie capogruppo  di  gruppi  bancari  e  i  soggetti
          iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e  113
          del Testo Unico Bancario; 
                  i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in  forza
          della normativa in vigore nel proprio Paese di origine,  le
          medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente
          alinea; 
                  le fondazioni bancarie; 
                  le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in
          possesso  di  specifica   competenza   ed   esperienza   in
          operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata
          per  iscritto   dalla   persona   fisica   o   dal   legale
          rappresentante della persona giuridica o dell'ente. 
                h-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del Testo unico».