IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di intesa con L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed in particolare l'art. 65, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000); Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ed in particolare il Titolo IV, art. 10, comma 2, lettera b) secondo cui le attivita' di ricerca possono «... essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, e' determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003, che ha conferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la funzione operativa e gestionale connessa allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari ed alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti delle attivita' di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007 che ha attribuito transitoriamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 2006; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006 e del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2009, che hanno rispettivamente approvato i Piani Triennali per la ricerca nell'ambito del sistema elettrico nazionale per i periodi 2006-2008 e 2009-2011 e i piani operativi relativi alle rispettive prime annualita'; Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rilasciata con deliberazione RDS 3/10 del 4 giugno 2010; Ritenuto adeguato, per il pagamento del diritto, un periodo massimo di 10 anni, a decorrere dalla commercializzazione del titolo di proprieta' industriale, ai fini di un congruo reintegro a favore del Fondo, delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di ricerca di sistema elettrico; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle modalita' di utilizzo dei risultati delle attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, al fine di determinare i soggetti obbligati e l'ammontare del diritto di cui alla medesima lettera; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: bando: bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico di cui all'art. 5 del decreto 8 marzo 2006; titolo di proprieta' industriale: diritto, di cui all'art. 2 del Codice della proprieta' industriale, acquisito mediante brevettazione o registrazione dei risultati dei progetti, o parte di essi, realizzati in forza dei contratti di ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006; Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE): organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vigilato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; cessione del titolo di proprieta' industriale: contratto con cui il titolare cede ad altro soggetto il proprio diritto; diritto: corrispettivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, che i soggetti utilizzatori sono tenuti a pagare al Fondo; fatturato: fatturato al netto di IVA e imposte di legge; Fondo: fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui art. 11 del decreto 26 gennaio 2000; licenza: contratto con cui il titolare di proprieta' industriale concede, parzialmente o totalmente, anche a titolo esclusivo, al licenziatario, dietro il pagamento di un corrispettivo ad importo fisso, di royalties ovvero con riserva di una quota degli utili, il diritto di utilizzo del titolo di proprieta' industriale; licenziatari: soggetti utilizzatori titolari di un contratto di licenza; progetto: progetto realizzato in forza di un contratto di ricerca concluso con la CCSE in forza delle risultanze del bando; risultato: conseguimento, nell'ambito dei progetti di ricerca di cui all'art. 10 comma 2, lett. b), del decreto 26 gennaio 2000, di un prodotto atto ad essere brevettato o registrato o suscettibile di commercializzazione; royalty: il compenso al titolare di proprieta' industriale da parte del licenziatario, per l'utilizzo del titolo di proprieta' industriale; Segreteria operativa: la segreteria operativa del CERSE, istituita dalla CCSE in applicazione dell'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006; soggetti utilizzatori: coloro che beneficiano commercialmente in proprio in qualita' di titolari o in qualita' di licenziatari del titolo di proprieta' industriale; titolare di proprieta' industriale: il soggetto o i soggetti, originario o cessionario, titolare o titolari di proprieta' industriale.