IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                            di intesa con 
 
 
                             L'AUTORITA' 
                       PER L'ENERGIA ELETTRICA 
                              ED IL GAS 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva n. 96/92/CE, recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno dell'energia elettrica e successive modifiche; 
  Visto  il  decreto-legge  18  febbraio   2003,   n.   25,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri  generali  del  sistema
elettrico convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003,  n.
83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice  della
proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12  dicembre
2002, n. 273» ed in particolare l'art. 65, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  Unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»   (di
seguito: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000); 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  del  26  gennaio  2000,  recante
«Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico»
(di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ed in particolare il Titolo IV,
art. 10, comma 2, lettera b) secondo  cui  le  attivita'  di  ricerca
possono «... essere a beneficio degli utenti  del  sistema  elettrico
nazionale  e  contestualmente  di  interesse  specifico  di  soggetti
operanti   nel   settore   dell'energia   elettrica    nazionale    o
internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di
privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di
prodotti  industriali,  con  connessi  vincoli  di   segreto   o   di
riservatezza. I soggetti utilizzatori sono  tenuti  al  pagamento,  a
favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui  ammontare,
unitamente alle eventuali  condizioni  per  l'utilizzo  dei  suddetti
risultati, e' determinato dal Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas»; 
  Visto il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  dell'8
marzo  2006  (di  seguito:  decreto  8  marzo  2006),  recante  nuove
modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle  attivita'
di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema  elettrico
nazionale e abrogazione del  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive 28 febbraio 2003, che ha conferito alla  Cassa  conguaglio
per il settore elettrico la funzione operativa e gestionale  connessa
allo svolgimento delle gare, alla definizione  dei  contratti  con  i
soggetti aggiudicatari ed alla  liquidazione  dei  contributi,  sulla
base degli esiti  delle  attivita'  di  valutazione  sugli  stati  di
avanzamento condotta dal  Comitato  di  Esperti  di  Ricerca  per  il
Settore Elettrico (di seguito: CERSE); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  giugno
2007 che ha attribuito transitoriamente all'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas le funzioni del CERSE, di cui al decreto  8  marzo
2006; 
  Visti i decreti del Ministro delle attivita'  produttive  23  marzo
2006 e del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2009, che hanno
rispettivamente  approvato  i  Piani   Triennali   per   la   ricerca
nell'ambito del sistema elettrico nazionale per i periodi 2006-2008 e
2009-2011  e  i  piani  operativi  relativi  alle  rispettive   prime
annualita'; 
  Vista l'intesa dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas
rilasciata con deliberazione RDS 3/10 del 4 giugno 2010; 
  Ritenuto adeguato, per il pagamento del diritto, un periodo massimo
di 10 anni, a  decorrere  dalla  commercializzazione  del  titolo  di
proprieta' industriale, ai fini di un congruo reintegro a favore  del
Fondo, delle somme erogate  per  il  finanziamento  dei  progetti  di
ricerca di sistema elettrico; 
  Ritenuto, pertanto, necessario  procedere  alla  definizione  delle
modalita' di utilizzo dei risultati delle attivita' di  cui  all'art.
10, comma 2, lettera b) del decreto  26  gennaio  2000,  al  fine  di
determinare i soggetti obbligati e l'ammontare  del  diritto  di  cui
alla medesima lettera; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    bando: bando di gara  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  di
interesse generale per il sistema elettrico di  cui  all'art.  5  del
decreto 8 marzo 2006; 
    titolo di proprieta' industriale: diritto, di cui all'art. 2  del
Codice della proprieta' industriale, acquisito mediante brevettazione
o  registrazione  dei  risultati  dei  progetti,  o  parte  di  essi,
realizzati in forza dei contratti di ricerca di cui all'art. 7, comma
2, del decreto 8 marzo 2006; 
    Cassa conguaglio per il settore elettrico  (CCSE):  organismo  di
gestione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vigilato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
    cessione del titolo di proprieta' industriale: contratto con  cui
il titolare cede ad altro soggetto il proprio diritto; 
    diritto: corrispettivo di cui all'art. 10, comma  2,  lettera  b)
del decreto 26 gennaio 2000, che i soggetti utilizzatori sono  tenuti
a pagare al Fondo; 
    fatturato: fatturato al netto di IVA e imposte di legge; 
    Fondo: fondo per il finanziamento delle attivita'  di  ricerca  e
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale  di
cui art. 11 del decreto 26 gennaio 2000; 
    licenza: contratto con cui il titolare di proprieta'  industriale
concede, parzialmente o totalmente,  anche  a  titolo  esclusivo,  al
licenziatario, dietro il pagamento di  un  corrispettivo  ad  importo
fisso, di royalties ovvero con riserva di una quota degli  utili,  il
diritto di utilizzo del titolo di proprieta' industriale; 
    licenziatari: soggetti utilizzatori titolari di un  contratto  di
licenza; 
    progetto: progetto realizzato in forza di un contratto di ricerca
concluso con la CCSE in forza delle risultanze del bando; 
    risultato: conseguimento, nell'ambito dei progetti di ricerca  di
cui all'art. 10 comma 2, lett. b), del decreto 26 gennaio 2000, di un
prodotto atto ad essere brevettato o  registrato  o  suscettibile  di
commercializzazione; 
    royalty: il compenso al titolare  di  proprieta'  industriale  da
parte del licenziatario, per  l'utilizzo  del  titolo  di  proprieta'
industriale; 
    Segreteria  operativa:  la  segreteria   operativa   del   CERSE,
istituita dalla CCSE in  applicazione  dell'art.  10,  comma  2,  del
decreto 8 marzo 2006; 
    soggetti utilizzatori: coloro che beneficiano commercialmente  in
proprio in qualita' di titolari o in  qualita'  di  licenziatari  del
titolo di proprieta' industriale; 
    titolare di proprieta' industriale: il  soggetto  o  i  soggetti,
originario  o  cessionario,  titolare  o   titolari   di   proprieta'
industriale.