IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Speranza Pablo Ignacio, nato ad  Almirante
Brown (Argentina) il 3 ottobre 1969, cittadino italiano,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del   titolo
professionale di «Abogado» di  cui  e'  in  possesso,  conseguito  in
Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di «Avvocato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 recante norme di attuazione del Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7   settembre   2005,   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto l'art. 1, coma 2 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286 e  successive  integrazioni,  che  prevede  l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo  accademico
«Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Nacional de  La
Plata» in data 28 agosto 1995; 
  Considerato che e' l'istante e' iscritto presso il «Colegio Publico
de Abogados de la Capital Federal» dal 21 settembre 1995; 
  Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi  nella
seduta del 9 giugno 2010; 
  Sentito  il  conforme  parere  del  rappresentante  del   Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; 
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Speranza Pablo Ignacio, nato a Almirante Brown  (Argentina)
il 3 ottobre 1969, cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie:  1)
diritto penale, 2)  diritto  civile  3)  diritto  costituzionale,  4)
diritto   commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)    diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale,  9)  diritto  internazionale  privato,  10)   deontologia   e
ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. 
  a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. 
  b) La prova scritta consiste nello svolgimento di  elaborati  sulle
seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a  scelta
del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia  e
ordinamento professionale; 
  c) La prova  orale  verte  nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra  quelle  sopra
elencate oltre che su deontologia  e  ordinamento  professionale.  Il
candidato potra' accedere  a  questo  secondo  esame  solo  se  abbia
superato con successo la prova scritta; 
  d)   La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 9 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano