Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n.
510/2006 del  Consiglio  del  20  marzo  2006,  l'istanza  intesa  ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine   protetta   «Raschera»   registrata   con
regolamento (CE) n. 1263/1996 del 2 luglio 1996. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela del formaggio DOP Raschera, con sede in  via  Mondovi'  piazza
1/d - 12080 Vicoforte (Cuneo), e che il predetto consorzio e' l'unico
soggetto  legittimato  a  presentare  l'istanza   di   modifica   del
disciplinare di produzione ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi',  che  l'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 prevede la possibilita' da  parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito il parere della regione  Piemonte  circa  la  richiesta  di
modifica,  ritiene  di  dover  procedere   alla   pubblicazione   del
disciplinare  di  produzione  della  D.O.P.  «Raschera»  cosi'   come
modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita'  -  Direzione
generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' -  SAQ  VII,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero,
prima della trasmissione della suddetta  proposta  di  modifica  alla
Commissione europea. 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
         della denominazione di origine protetta «Raschera» 
 
                               Art. 1 
 
    E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  del   formaggio
«Raschera» il cui uso e' riservato al  prodotto  avente  i  requisiti
fissati con il  presente  disciplinare  con  riguardo  ai  metodi  di
lavorazione ed alle caratteristiche  organolettiche  e  merceologiche
derivanti dalla zona di produzione delimitata dal successivo art. 3.