IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,  recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge  7
luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del presidente della Repubblica del 1° luglio 1980
e successive  modifiche,  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
Denominazione di origine  controllata  e  garantita  dei  vini  «Vino
Nobile  di  Montepulciano»  ed  e'  stato   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda  presentata  dal  Consorzio  del  Vino  Nobile  di
Montepulciano intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano»; 
  Visto il parere favorevole della Regione Toscana; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 192 del 18 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» in conformita'
al parere espresso e alla  proposta  di  disciplinare  di  produzione
formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»,
riconosciuto con decreto  del  presidente  della  Repubblica  del  1°
luglio 1980 e successive modifiche,  e'  sostituito  per  intero  dal
testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.