IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare  l'art.  1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti  e'  effettuata  dallo  Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  29
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana  n.  246  del  21  ottobre  2005,  che  stabilisce  in   via
transitoria, al fine  di  assicurare  l'efficienza  e  l'economicita'
nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per  la
classificazione delle Reti di Trasporto Regionale; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008.  Supplemento  ordinario
n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di  Reti  di  Trasporto
Regionale devono presentare al  Ministero  dello  sviluppo  economico
(nel seguito «il Ministero»)  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,
istanza  di  aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato   di
consistenza riferito alla data di chiusura  dell'esercizio  dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22  aprile  2008,
che stabilisce che il Ministero si esprime  entro  il  successivo  31
marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  e  la
Regione o le Regioni interessate; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22  aprile  2008,
che stabilisce che l'aggiornamento delle Reti di Trasporto  Regionale
entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui  e'  stata  presentata
istanza di aggiornamento e si riferisce  alle  infrastrutture  aventi
stato di consistenza riferite alla data  di  chiusura  dell'esercizio
dell'anno precedente  a  quello  relativo  alla  presentazione  della
medesima istanza; 
  Vista l'istanza in data 29 gennaio 2010 della societa' di trasporto
SnamReteGas S.p.A. con la quale e' stata trasmessa la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  31  dicembre  2009  e  in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti di  rete  di'  nuova  realizzazione  riportati  in
allegato 1; 
  Vista l'istanza in data in data 31 gennaio 2010, della societa'  di
trasporto S.G.I. con la quale e' stata  trasmessa  la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  31  dicembre  2009  e  in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  riportati  in
allegato 2; 
  Vista  l'istanza  della  societa'  di  trasporto  Consorzio   Media
Valtellina. in data 29 gennaio 2010, con la quale e' stata  trasmessa
la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31  dicembre
2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di
trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati
in allegato 3; 
  Vista l'istanza in data 21 gennaio 2010 della societa' di trasporto
Retragas S.r.l.., con la quale e' stata trasmessa  la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  31  dicembre  2009  e  in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i  tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  elencati  in
allegato 4; 
  Vista l'istanza in data 22 gennaio 2010 della societa' di trasporto
NetEnergy  Service  S.r.l.  con  la  quale  e'  stata  trasmessa   la
documentazione relativa alla situazione  aggiornata  al  31  dicembre
2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di
trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione  elencati
in allegato 5; 
  Vista l'istanza in data 9 dicembre 2009 della societa' di trasporto
Metan Alpi  Energia  S.r.l.  con  la  quale  e'  stata  trasmessa  la
documentazione relativa alla situazione  aggiornata  al  31  dicembre
2009 e in particolare e' stato richiesto di riclassificare come  rete
di distribuzione alcuni tratti di rete; 
  Vista l'istanza in data 25 gennaio 2010 della societa' di trasporto
Gas Plus S.r.l. con la quale e'  stata  trasmessa  la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  31  dicembre  2009  e  in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i  tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  elencati  in
allegato 6; 
  Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22
aprile 2008, l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e  le
Regioni interessate e  non  essendo  emersi  elementi  ostativi  alle
richiesta di classificazione come reti regionali di  trasporto  sopra
citate delle societa' SnamReteGas S.p.A.,  S.G.I.  S.p.A.;  Consorzio
Media Valtellina, Retragas S.r.l, Netenergy service S.r.l: e Gas Plus
S.r.l.,  mentre  non  e'  stato  ritenuto  possibile  accogliere   la
richiesta della societa' Metan Alpi energia S.r.l. di  riclassificare
come rete di distribuzione i tratti di gasdotto richiesti  in  quanto
non previsto dalla norme vigenti, 
  Ritenuto che le caratteristiche  tecnico  funzionali  dei  gasdotti
sopra citati siano riconducibili a quelli previsti all'art. 2,  comma
3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Aggiornamento della Rete Regionale dei gasdotti 
 
  1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della  Rete  di  Trasporto
Regionale allegato al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
25 maggio 2009, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011,  i
tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2,  3,  4,  5,  6,  aventi
stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2009. 
  2. L'aggiornamento delle  Reti  di  Trasporto  Regionale  entra  in
vigore il 1° gennaio 2011, comprensivo dei tratti di rete di  cui  al
comma 1, ed e' riportato nei seguenti Allegati: 
  gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A; 
  gasdotti   della   societa'   Societa'   Gasdotti   Italia   S.p.A.
nell'allegato B; 
  gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C; 
  gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D; 
  gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E; 
  gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F; 
  gasdotti della societa' Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G; 
  gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H; 
  gasdotti della societa' ltalcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I.