IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro,
misure urgenti a sostegno dei settori industriali  in  crisi,  ed  in
particolare l'art. 7-octies,  come  modificato  dall'art.  19,  terzo
comma, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito  con
modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102,  recante  «Misure  a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.a.» (di seguito indicata,  nel  presente  decreto,
come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che: 
    ai  possessori  di  obbligazioni  del  prestito   obbligazionario
«Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia»,
ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto  di
cedere al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  propri  titoli
alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato  di  nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e  con  taglio
minimo unitario di 1.000 euro; 
    ai  titolari  di  azioni  della  societa'  «Alitalia»,   ora   in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di  cedere
al Ministero dell'economia e  delle  finanze  i  propri  titoli  alle
condizioni ivi indicate, in  cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e  con  taglio
minimo unitario di euro 1.000, 
con le modalita', secondo le procedure  e  nei  limiti  indicati  nel
medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del  citato  art.
7-octies del decreto-legge  n.  5  del  2009,  ove  si  prevede,  fra
l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei  limiti
di 100.000 euro per ciascun obbligazionista  e  di  50.000  euro  per
ciascun azionista: 
    per  gli  importi  superiori  a   mille   euro,   avvengono   con
arrotondamento per difetto al migliaio di euro; 
    per gli importi inferiori a mille euro si provvede  ad  assegnare
provvisoriamente un titolo di Stato del taglio  minimo  al  conto  di
deposito   titoli   relativo   ai   titoli   menzionati,    a    nome
dell'intermediario   finanziario   che   ne   cura    la    gestione;
l'intermediario finanziario lo  detiene  in  nome  e  per  conto  del
soggetto  interessato  e  provvede,  alla   scadenza,   a   riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore  del
titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e  delle  azioni
trasferite  dall'interessato  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2010,  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal Direttore generale del tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore generale del  tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
novembre 2010 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a  104.621  milioni  di  euro  e  tenuto  conto  dei
rimborsi ancora da effettuare; 
  Vista la lettera  n.  313881  del  23  novembre  2010  con  cui  la
Direzione VII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze ha  comunicato  i  dati  relativi  all'operazione  di
scambio dei titoli «Alitalia»  con  titoli  di  Stato,  prevista  dal
citato decreto-legge n. 5 del 2009, trasmettendo appositi elenchi con
l'indicazione  degli  intermediari  finanziari  cui  dovranno  essere
attribuiti i titoli di Stato, per  essere  successivamente  assegnati
agli aventi diritto; 
  Ritenuto che occorre disporre, per le finalita' di  cui  al  citato
decreto-legge n. 5 del 2009, due distinte  emissioni  di  certificati
del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ») per l'ammontare  nominale
complessivo di 312.910.000 euro, di cui una,  per  245.649.000  euro,
destinata alle assegnazioni di titoli a  fronte  di  importi  pari  o
superiori a mille euro, e l'altra, per 67.261.000 euro, a  fronte  di
importi inferiori a mille euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, e per le finalita' di cui all'art.
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  come  modificato
dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,
tutti citati nelle premesse, sono disposte due distinte emissioni  di
«CTZ», per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000  euro,  da
attribuire  agli  intermediari  finanziari  indicati  negli   elenchi
allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni: 
    decorrenza: 25 novembre 2010; 
    scadenza: 31 dicembre 2012; 
    prezzo d'emissione: alla pari; 
    rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012; 
    taglio minimo unitario: mille euro. 
  Negli articoli 2 e 3  del  presente  decreto  vengono  indicate  le
caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di
titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte  di  importi  pari  o
superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.