IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 54 comma 1, lettera g); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 203, comma 2 lettera m); Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli», e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la norma europea UNI EN 1789 relativa ai veicoli medici e loro attrezzature -Autoambulanze-, ed in particolare il certificato di conformita' di cui all'allegato C alla stessa norma; Considerata la necessita' di certificare la rispondenza ai requisiti previsti dall'allegato C) alla norma UNI EN 1789; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto si applica agli autoveicoli ad uso speciale ambulanze rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.