Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
     Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma  Sardegna
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  Campidano  di   Terralba   o
Terralba; 
    Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e  24  settembre  2010,
presente il funzionario della  Regione  Sardegna,  parere  favorevole
alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del
relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione  secondo
il testo di seguito annesso. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione dovranno, in regola  con  le  disposizioni
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX
settembre n. 20 - 00187 Roma - entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta  di
disciplinare di produzione.