IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28
maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il
decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14
luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la
legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo
2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Jutta Valentini;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre
2010, n. 81, e' esentata dalla presentazione della certificazione
relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la
formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane
con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano e' studiato come
lingua seconda;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l'interessata e' qualificata nello stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di
conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata
ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il seguente titolo di formazione professionale:
diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Künste,
Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung (Lehramt an höheren Schulen);
Unterrichtsfach Textiles Gestalten (Lehramt an höheren Schulen)»
(Magistra delle belle arti, materia didattica educazione artistica e
creazioni tessili) comprensivo della formazione didattico pedagogica,
conseguito presso la «Kunstuniversität» di Linz (Austria) il 3 maggio
2007;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über
Zurücklegung des Unterrichtpraktikums gemaß § 24 des
Unterrichtsspraktikumsgesetzes» (tirocinio come insegnante praticante
sostenuto nell'a.s. 2007/2008) rilasciato dall'istituto «Georg von
Peuerbach Gymnasium» di Linz il 5 settembre 2008,
posseduto dalla cittadina italiana Jutta Valentini nata a Brunico
(Bolzano) l'11 luglio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di
abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o di
abilitazione:
25/A - Disegno e storia dell'arte;
28/A - Arte e immagine.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2010
Il direttore generale: Dutto