IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
 
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina  l'ordinamento
della professione di psicologo e fissa i  requisiti  per  l'esercizio
dell'attivita' psicoterapeutica e,  in  particolare  l'art.  3  della
suddetta legge, che subordina l'esercizio  della  predetta  attivita'
all'acquisizione, successivamente alla  laurea  in  psicologia  o  in
medicina e  chirurgia,  di  una  specifica  formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
                       tal fine riconosciuti; 
 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive  modificazioni,
con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai
sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il  quale  l'«Istituto
di psicologia clinica 
  Rocca-Stendoro» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visti i decreti in data 25  marzo  2004  e  28  settembre  2007  di
trasferimento della sede didattica di Milano; 
  Vista l'istanza del  14  maggio  2010  con  la  quale  il  predetto
istituto chiede  l'autorizzazione  a  cambiare  la  denominazione  in
«Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto di psicologia  clinica  Rocca-Stendoro»  abilitato  con
decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare, nella sede
di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi  del
regolamento adottato con decreto ministeriale 11  dicembre  1998,  n.
509,  e'  autorizzato  a  cambiare  la  denominazione  in  «Psiche  e
immaginario - Istituto di psicologia clinica». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2010 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi