IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25,  che  permette
di utilizzare le risorse di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per  interventi  di  sostegno
del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; 
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  in
particolare il Regolamento  (CE)  n.  659  del  22  marzo  1999,  del
Consiglio,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93   del
Trattato CE; 
  Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010  n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010,  i  provvedimenti
attuativi  per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 205/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti
n 592 del 4 agosto 2010 in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la
concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies  del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; 
  Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010
con il quale parte delle  risorse  residue  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  205/2006  vengono   destinate   ad
interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro; 
  Visto  l'art.  3,  del  gia'  menzionato  decreto  ministeriale  n.
592/2010, il  quale  individua  i  criteri  per  la  concessione  dei
contributi  destinati  al  sostegno   del   trasporto   combinato   e
trasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della  Direzione
Generale  per  il  Trasporto  Stradale  e  per  l'Intermodalita,   la
previsione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse; 
  Considerata la necessita' di  modificare  ed  integrare  il  citato
decreto ministeriale n. 592/2010, al fine di  incrementare  l'effetto
incentivante  degli  interventi  per  lo   sviluppo   del   trasporto
ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie
di trasporto contribuibili  e  prevedendo  in  particolare  riduzioni
tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la  possibilita'  di
incentivare nuovi traffici ferroviari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 - 1 . Nelle more della quantificazione di cui  all'art.  1,
comma 3, la Direzione  Generale  per  il  trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi  entro  30  giorni
dalla data del presente decreto, provvedera' a dettare  le  modalita'
operative per l'erogazione delle risorse residue di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro. 
  2. La disciplina delle modalita' di concessione dei  contributi  di
cui  al  presente  articolo,  da  effettuare  tenendo  conto  -   ove
applicabili - delle disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 aprile 2006, n.  205,  avverra'  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) la destinazione  dovra'  avvenire  nei  confronti  di  imprese
utenti di  servizi  di  trasporto  ferroviario  che  commissionino  o
abbiano commissionato, dal  15  ottobre  2010  al  14  ottobre  2011,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni  completi  (1)
effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su  strada  e
l'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si  intendono
i trasporti nei quali  le  cose  effettuano  la  parte  iniziale  e/o
terminale del tragitto su strada e l'altra  parte  per  ferrovia  con
rottura di  carico;  per  «treno  completo»  deve  intendersi  quello
acquistato in tutta la  sua  capacita'  di  prestazioni  da  un'unica
impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato  e/o
trasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli o delle  UTI.
mantenendo in essere un volume di traffico, in  termini  di  treni*Km
percorsi sulla rete nazionale,  non  inferiore  all'  80%  di  quello
effettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e si
impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi; 
    b) potranno accedere ai contributi anche  le  imprese  utenti  di
servizi  di  trasporto  ferroviario  che  non  abbiano  commissionato
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni  completi  nel
corso del 2009, ma commissionino tali  servizi  nel  periodo  dal  1°
ottobre 2010  al  30  settembre  2011.  L'accesso  ai  contributi  e'
subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie  di
treni completi ed all'impegno a mantenere  il  volume  di  almeno  48
coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi; 
    c) I requisiti relativi al traffico ferroviario  dovranno  essere
comprovati - nel corso del biennio - con l'acquisizione di  contratti
conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di  trasporto
combinato o trasbordato con treni completi; nonche'  con  l'ulteriore
documentazione di dettaglio che  sara'  definita  dal  Ministero  nel
decreto di cui al comma 1; 
    d) il  Ministero  procedera'  a  quantificare,  entro  30  giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante
in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un  anticipo,
sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  nella  misura  del  20%  del
contributo stesso.  L'anticipazione  sara'  concessa  ai  richiedenti
previo  rilascio   di   garanzia   fidejussoria   di   importo   pari
all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in
caso di mancato rispetto delle  prescrizioni  del  presente  decreto,
ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita'  della  Commissione
Europea ai sensi del successivo art. 4; 
    e) le imprese beneficiarie dei contributi che  non  siano  utenti
del trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri  clienti
una riduzione delle tariffe almeno pari  al  40%  dell'ammontare  dei
contributi percepiti, ad eccezione della quota  parte  riferita  alla
premialita' di cui alla successiva lettera g); 
    f) l'ammontare del contributo e' fissato in un  massimo  di  euro
2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato  o  trasbordato
effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12  mesi  decorrenti
dal 15 ottobre 2010 e sara' liquidato a  consuntivo  dell'annualita',
entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui
ai precedenti punti a) o b); 
    g)  in  relazione  alle  effettive   disponibilita'   finanziarie
potranno  essere  previste  ipotesi  di  premialita',  a   consuntivo
dell'anno  oggetto  di  contributo,  fino   ad   un   ulteriore   30%
dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle  imprese
di cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionati
rispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010; 
    h) nel caso di altri interventi comunitari,  statali,  regionali,
la contribuzione complessiva, tenuto conto anche  di  tali  ulteriori
contributi,  non  potra'  eccedere  il  30%  del   costo   sostenuto,
comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno  e
manovra; 
    i) il Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  verifica,
per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei  contributi,  il
mantenimento in termini di treni*km  dei  contratti  di  servizio  di
trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto  al
periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre  2011  provvedera'  al  recupero
proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui  al  comma  1
stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche
- anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo  del
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventuale
recupero del contributo. 
  3 . Per  i  profili  connessi  all'espletamento  dell'attivita'  di
istruttoria  e  di  gestione  dell'intervento,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti potra'  avvalersi,  mediante  apposita
convenzione, della Societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  p.A,  ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009  convertito
nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi  oneri  sono  a  carico
delle somme di cui all'art. 2, comma  2,  nel  limite  del  2%  delle
risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.». 

(1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti  di  cose  nei
    quali l'autocarro, il rimorchio, il  semirimorchio  con  o  senza
    veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI