IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 che autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell' autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002; Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21 aprile 2004; Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha modificato ed integrato il citato decreto ministeriale n. 592/2010 al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie di trasporti contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' di incentivare nuovi traffici ferroviari; Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione delle modalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro; Ritenuta l'opportunita', al fine di non creare pregiudizi o difformita' di trattamento, di uniformare i periodi temporali di svolgimento dei servizi ferroviari utili alla quantificazione del contributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera b) del decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010. E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato o trasbordato di seguito «Imprese»: le imprese cosi' come definite dall'art. 2082 del codice civile (1) che commissionino o abbiano commissionato, a imprese ferroviarie, attraverso contratti, di servizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere, Trasportatore, Spedizioniere-vettore, caricatore- proprietario, Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (2) _]; b) impresa ferroviaria : qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 - la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il container (UTI) effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia; d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; e) treno completo deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli e/o delle UTI; f) treni*chilometro: per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali. (1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». (2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o trasbordato l'Impresa che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto forma spot le stesse, organizzando le operazioni terminali, utilizzando propri vagoni, ecc. per