IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 che
autorizza investimenti al fine  dell'innovazione  del  sistema  dell'
autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e  del
potenziamento dell'intermodalita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.
205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle
somme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002; 
  Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25,  che  permette
di utilizzare le risorse di cui  al  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 205/2006 anche per  interventi  di  sostegno  del
trasporto combinato e trasbordato su ferro  e  per  gli  investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; 
  Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  in
particolare il Regolamento  (CE)  n.  659  del  22  marzo  1999,  del
Consiglio,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93   del
Trattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21
aprile 2004; 
  Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010  n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010,  i  provvedimenti
attuativi  per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al decreto   del
Presidente della Repubblica n. 205/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati  definiti
i criteri generali per la concessione dei benefici di cui  al  citato
art. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha  modificato  ed  integrato  il
citato decreto  ministeriale n.  592/2010  al  fine  di  incrementare
l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie
di trasporti contribuibili  e  prevedendo  in  particolare  riduzioni
tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la  possibilita'  di
incentivare nuovi traffici ferroviari; 
  Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto  ministeriale
n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del
14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generale
per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione  delle
modalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche
e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse  residue
di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  205/2006  e
destinate  ad  interventi  a  sostegno  del  trasporto  combinato   e
trasbordato su ferro; 
  Ritenuta  l'opportunita',  al  fine  di  non  creare  pregiudizi  o
difformita' di trattamento, di  uniformare  i  periodi  temporali  di
svolgimento dei servizi ferroviari  utili  alla  quantificazione  del
contributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera  b)  del
decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010. 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato o
trasbordato di seguito «Imprese»:  le  imprese  cosi'  come  definite
dall'art. 2082 del codice civile  (1)  che  commissionino  o  abbiano
commissionato,  a  imprese  ferroviarie,  attraverso  contratti,   di
servizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere,
Trasportatore,   Spedizioniere-vettore,   caricatore-   proprietario,
Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (2) _]; 
    b) impresa ferroviaria : qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio  2003
n. 188 - la cui attivita' principale consiste  nella  prestazione  di
servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e  che  ne
garantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione; 
    c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei quali
l'autocarro, il rimorchio,  il  semirimorchio  con  o  senza  veicolo
trattore, la cassa mobile o il container (UTI)  effettuano  la  parte
iniziale e/o terminale del tragitto su strada  e  l'altra  parte  per
ferrovia; 
    d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti  nei  quali  le
cose effettuano la parte  iniziale  e/o  terminale  del  tragitto  su
strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; 
    e) treno completo deve intendersi quello acquistato in  tutta  la
sua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa  ed  utilizzato  per
l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per il
riposizionamento dei veicoli e/o delle UTI; 
    f)  treni*chilometro:  per  treni*chilometro   si   intendono   i
treni*chilometro convenzionali. 

(1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore  chi
    esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata  al
    fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». 

(2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o  trasbordato
    l'Impresa  che,  avendo  acquistato  dalle  imprese   ferroviarie
    ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto  forma  spot
    le stesse,  organizzando  le  operazioni  terminali,  utilizzando
    propri vagoni, ecc. per