IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Considerato che da oltre venti anni la l-carnitina viene ampiamente
usata nel trattamento acuto e a lungo termine in pazienti affetti  da
errore congenito del metabolismo degli acidi organici e  degli  acidi
grassi; 
  Considerato,  altresi',  che  diversi  studi  multicentrici   hanno
dimostrato che la supplementazione con  l-carnitina,  associata  agli
altri presidi terapeutici, ha portato  a  evidenti  benefici  clinici
prevenendo  il  deficit   secondario   di   carnitina   e   influendo
favorevolmente sulla progressione neurologica della malattia; 
  Atteso che specialita' medicinali a base di  levocarnitina,  seppur
registrate per  altre  indicazioni,  possono  costituire  una  valida
alternativa terapeutica per il trattamento dell'aciduria  organica  e
difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale  patologia
la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 27  e  28  luglio  2010,
come da stralcio verbale n. 8; 
  Ritenuto pertanto di includere  la  levocarnitina  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito  ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  per
l'indicazione  terapeutica:  aciduria  organica   e   difetti   della
beta-ossidazione degli acidi grassi; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale levocarnitina e'  inserito,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  dalla
legge  23  dicembre  1996,  n.   648,   nell'elenco   istituito   col
provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.