IL DIRIGENTE 
              DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE 
 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di Dirigente  dell'ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,  n.  219  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del 31 marzo 2010; 
  Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 15 luglio  2010,  pubblicato
nel portale internet dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset  Clause  in
data 16 luglio 2010; 
  Viste   le   comunicazioni   dei   titolari   di    AIC    relative
all'accettazione della decadenza per mancata  commercializzazione  di
taluni medicinali; 
  Vista la determinazione n. 2154  del  26  ottobre  2010  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  256  del  2
novembre  2010,  concernente  «Medicinali   la   cui   autorizzazione
all'immissione in commercio risulta decaduta ai  sensi  dell'art.  38
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni»  ed  il  relativo  allegato,  che  si
rettifica con la presente determinazione; 
  Viste le  «Linee  Guida  "Sunset  Clause"  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009, dove e'  specificato  che  per  i  medicinali  autorizzati  con
procedura centralizzata, in base al  regolamento  (EC  726/2004)  del
Parlamento europeo e della Commissione, le  previsioni  di  decadenza
dell'AIC per mancata commercializzazione sono di specifica competenza
dell'EMA (Agenzia europea per la valutazione dei medicinali ex EMEA); 
  Considerato che i medicinali Helicobacter Test Infai -  Urea  13  C
A.I.C. n. 034133, Orlaam A.I.C. n. 033939, Panretin A.I.C. n. 035711,
Patrex n. 034077,  Prandin  A.I.C.  n.  035252,  Primavax  A.I.C.  n.
033310, Pylobactell 13C-Urea A.I.C. n. 033100, Pylori Chec A.I.C.  n.
034230, Rayzon A.I.C. n. 035634, Regranex A.I.C. n. 034526,  Taluvian
A.I.C. n. 035218, Tecnemab-K-1 A.I.C. n.  033069,  Uprima  A.I.C.  n.
035210,  Vitravene  A.I.C.  n.  034816,  Xapit  A.I.C.   n.   035635,
autorizzati  con  procedura  centralizzata,   erroneamente   inseriti
nell'allegato  alla  determinazione  n.  2154  del  26  ottobre  2010
succitata, vanno esclusi da siffatto elenco  di  medicinali  decaduti
per mancata commercializzazione; 
  Ritenuto necessario l'inserimento del medicinale Epitrast A.I.C. n.
037453 nell'allegato di cui sopra, in quanto l'AIFA  ha  respinto  la
domanda di esenzione dalla decadenza per mancata  commercializzazione
presentata dalla societa' Ecupharma S.r.l.; 
  Considerato che i medicinali Itraconazolo Qualiti e Silvercef  sono
stati inseriti nell'allegato alla determina n. 2154  del  26  ottobre
2010 con un erroneo codice di A.I.C.; 
  Ritenuto necessario espellere dall'allegato della determinazione n.
2154 del 26 ottobre 2010 i medicinali Fluodeossiglucosio  (18-F)  FDG
IBA A.I.C. n. 036946 e Paclitaxel Emmepi-Pharma A.I.C. n. 036414,  in
ragione  della  documentazione  depositata  agli  atti   dell'ufficio
valutazione   e   autorizzazione,   che   ne   comprova    l'avvenuta
commercializzazione nel  territorio  italiano  prima  della  data  di
presunta decadenza e cioe', rispettivamente, del 25  ottobre  2009  e
del 30 ottobre 2009; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' rettificata la determinazione n. 2154  del  26  ottobre  2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  256
del 2 novembre 2010, concernente «Medicinali  la  cui  autorizzazione
all'immissione in commercio risulta decaduta ai  sensi  dell'art.  38
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni ed integrazioni», ed il relativo allegato.