IL DIRETTORE GENERALE 
                     del dipartimento del tesoro 
 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna», ed in particolare l'art.
1, con il quale «per il proseguimento dei programmi di intervento per
la  salvaguardia  di  Venezia  e  il  suo  recupero   architettonico,
urbanistico, ambientale  e  socio-economico  di  cui  alla  legge  29
novembre 1984, n. 798 e successive  modificazioni,  sono  autorizzati
limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi  con  decorrenza
dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994»; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per  il
finanziamento di interventi e opere di  interesse  pubblico»,  ed  in
particolare  l'art.  3,  comma  2,  che  stabilisce   che   «per   la
prosecuzione dei programmi  di  intervento  per  la  salvaguardia  di
Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico,  ambientale  e
socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali  di
lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10  miliardi
dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire  nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da  ripartire,
sulla base dello stato di attuazione degli interventi  risultanti  da
motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su  proposta  del
comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,  con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo»,  ed  in  particolare
l'art.  50,  comma  1,  lettera  b)  che  stabilisce  che   «per   la
prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia  di  cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime
modalita' di ripartizione di cui alla legge 3 agosto  1998,  n.  295,
limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire  70  miliardi
dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e  lire  30  miliardi
dall'anno 2001. I soggetti beneficiari  ivi  compresi  i  destinatari
degli stanziamenti previsti dall'art.  3,  comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 295,  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  secondo
criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto  del  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge  finanziaria  2000)
e, in particolare, l'art. 54, comma 1, il quale prevede che, «Al fine
di agevolare  lo  sviluppo  dell'economia  e  dell'occupazione,  sono
autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti di impegno  di  cui  alla
tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza  e  l'anno
terminale ivi indicati»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e,
in particolare, l'art. 144, comma 1, il quale prevede che,  «Al  fine
di agevolare  lo  sviluppo  dell'economia  e  dell'occupazione,  sono
autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno  di  cui  alla
tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza  e  l'anno
terminale ivi indicati»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e,
in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di
agevolare  lo  sviluppo  dell'economia   e   dell'occupazione,   sono
autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno  di  cui  alla
tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza  e  l'anno
terminale ivi indicati»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in  particolare  l'art.
2, comma 291, che per le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 139, e successive  modificazioni,  ha  autorizzato  un  contributo
quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica  9  marzo  1999  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999, recante «Criteri e  modalita'  per
la contrazione dei mutui di cui all'art. 50,  comma  1,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  destinati  alla  prosecuzione
degli interventi per la salvaguardia di Venezia»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Direttore generale del tesoro 23 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003, che ha
aggiornato le modalita' e le condizioni per la contrazione dei  mutui
di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) della  legge  n.  448/1998  e
successive integrazioni, fissate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 9 marzo 1999; 
  Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
quale stabilisce che «in deroga a quanto  eventualmente  previsto  da
normative in vigore, anche a  carattere  speciale,  per  i  mutui  da
stipulare con onere a totale carico dello Stato, di  importo  pari  o
inferiore a 100 miliardi di lire, il  tasso  di  interesse  non  puo'
essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla  base  delle
condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con  apposita  comunicazione  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui  di  importo  superiore  a  100
miliardi di lire, il tasso  di  interesse  massimo  applicabile  deve
essere  previamente  concordato  dai  soggetti  interessati  con   il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
Qualora le predette modalita' non risultassero applicate  l'eventuale
maggior costo gravera' sui soggetti stessi»; 
  Visto l'art. 4  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  ed,  in
particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art.  1,
comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito  dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005,
n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno  iscritti  nel
bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche   disposizioni
legislative; 
  Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4  della  legge
n. 350/2003, introdotto  dall'art.  1,  comma  512,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in  materia  di
contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che  il  relativo
utilizzo e' autorizzato  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Visto l'art. 19 della legge  3  gennaio  1978,  n.  1,  concernente
adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo; 
  Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n.  311
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005); 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -  n.  15  del  28
febbraio  2007  recante  «Procedure  da  seguire  per  l'utilizzo  di
contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512; 
  Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica) concernente il «Ricorso  al  mercato
delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  il  comma  1  il
quale  prevede  che:  «Nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie  che  costituiscono  quale  debitore   un'amministrazione
pubblica e' inserita apposita clausola che  prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile.»; 
  Vista  la  circolare  24  maggio  2010,  n.   2276   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di  cui  all'art.
48 della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica); 
  Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento delle modalita'  e
delle condizioni per la contrazione dei mutui fissati  con  i  citati
decreti 9 marzo 1999  e  23  gennaio  2003,  per  tener  conto  delle
intervenute modifiche normative sopra citate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 1 del decreto 9 marzo 1999 di cui al  preambolo,  dopo  le
parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte
le seguenti: «, con la Cassa depositi  e  prestiti  e  con  la  Banca
europea per gli investimenti».