L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 22 novembre 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.  2,  che  affida  all'Autorita'
l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi  del  Ministero  delle
comunicazioni, dei piani nazionali di  assegnazione  delle  frequenze
per  la  radiodiffusione  sonora   e   televisiva   e   la   relativa
approvazione; 
  Visto il decreto legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato  dal
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con  legge  n.  51
del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito con legge 29 novembre 2007,  n.  222  e,  in  particolare,
l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale "le  trasmissioni  televisive
dei programmi e  dei  servizi  multimediali  su  frequenze  terrestri
devono essere irradiate  esclusivamente  in  tecnica  digitale  entro
l'anno 2012. A tal fine sono individuate  aree  all  digital  in  cui
accelerare la completa conversione"; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme  di  principio
in materia di assetto radiotelevisivo  e  della  RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione" e, in particolare, l'art. 14, comma 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  44,  rinominato
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; 
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  recante   "Approvazione   del
regolamento  relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in   tecnica
digitale" e le sue successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 15/03/CONS  recante  "Approvazione  del  piano
nazionale di assegnazione  delle  frequenze  per  la  radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)"; 
  Vista la delibera n. 399/03/CONS recante  "Approvazione  del  piano
nazionale  integrato  di  assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione  televisiva  terrestre  in  tecnica  digitale   (PNAF
DVB-T)"; 
  Vista la delibera n. 163/06/CONS,  recante  "Atto  di  indirizzo  -
Approvazione  di  un  programma  di  interventi  volto   a   favorire
l'utilizzazione  razionale  delle  frequenze  destinate  ai   servizi
radiotelevisivi nella  prospettiva  della  conversione  alla  tecnica
digitale"; 
  Visti  gli   atti   finali   della   Conferenza   Regionale   delle
Radiocomunicazioni (RRC-06), che si e' tenuta a Ginevra dal 15 maggio
al   16   giugno   2006,    nell'ambito    dell'ITU    (International
Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto  la  pianificazione
del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T)  che
sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle  Regioni  1  e  3,
nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora
e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva); 
  Vista  la  delibera  n.  414/07/CONS  del  2  agosto  2007  recante
"Revisione del piano nazionale di assegnazione  per  il  servizio  di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T -  Consultazione
dei soggetti interessati ai sensi di legge"; 
  Vista la delibera n. 603/07/CONS  del  21  novembre  2007,  recante
"Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della
Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al  1°  marzo
2008"; 
  Vista la delibera n. 53/08/CONS del  23  gennaio  2008  recante  il
"Piano  di  assegnazione  delle  frequenze   per   il   servizio   di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna
in previsione dello switch-off"; 
  Vista la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante "Piani
di assegnazione delle frequenze per la  digitalizzazione  delle  reti
televisive  nelle  aree  all  digital:  avvio  dei  procedimenti   ed
istituzione dei tavoli tecnici"; 
  Vista la delibera n. 506/08/CONS del 29  luglio  2008,  recante  il
"Piano  di  assegnazione  delle  frequenze   per   il   servizio   di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma
Valle d'Aosta in previsione dello switch-off"; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
"Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri", ed in particolare i criteri  di  conversione  delle  reti
analogiche  e  di  pianificazione  delle  reti   digitali   riportati
nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza
previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai  fini
della loro piena conformazione al diritto comunitario; 
  Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata  dalla  legge
n. 88 del 2009 ed in particolare l'art. 8-novies, comma 4, secondo il
quale nel corso della progressiva attuazione del piano  nazionale  di
assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per  le
reti televisive digitali sono assegnati "in conformita' ai criteri di
cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni del 7  aprile  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   10
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni  e
integrazioni, con il quale,  in  ottemperanza  all'articolo  8-novies
della citata legge n.  101/2008,  e'  stato  definito  il  calendario
nazionale per il passaggio definitivo  alla  trasmissione  televisiva
digitale  terrestre  con  l'indicazione   delle   aree   territoriali
interessate e delle rispettive scadenze; 
  Viste le delibere: 
    n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano  di  assegnazione
delle frequenze per il  servizio  di  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica  digitale  nell'area  tecnica   del   Piemonte   occidentale,
corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo": 
    n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano  di  assegnazione
delle frequenze per il  servizio  di  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica  digitale  nell'area  tecnica  del  Trentino  e  Alto   Adige
corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano"  cosi'
come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14  settembre  2009
recante  "Modifica  dell'allegato  2  alla  delibera  n.  295/09/CONS
recante il piano di assegnazione delle frequenze per il  servizio  di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica  del
Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento
e Bolzano"; 
    n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante "Piano di assegnazione
delle frequenze per il  servizio  di  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica digitale nell'area corrispondente al territorio della regione
Lazio esclusa la provincia di Viterbo"; 
    n.  615/09/CONS  del  12  novembre  2009,   recante   "Piano   di
assegnazione delle  frequenze  per  il  servizio  di  radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale nell'area  tecnica  corrispondente  al
territorio della regione Campania"; 
    n.  475/10/CONS  del  16  settembre  2010,  recante   "Piano   di
assegnazione delle  frequenze  per  il  servizio  di  radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale nell'area  tecnica  corrispondente  al
territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti,  Biella,
Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Bergamo,  Brescia,   Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia,  Sondrio,
Varese, Piacenza e Parma"; 
  Vista la delibera n. 664/09/CONS  del  26  novembre  2009,  recante
"Regolamento recante la nuova disciplina della fase  di  avvio  delle
trasmissioni  radiofoniche  terrestri  in  tecnica  digitale"  e,  in
particolare, i criteri indicati dall'articolo 13,  comma  5,  lettere
b), c) e d) del suddetto regolamento; 
  Vista la delibera n. 614/09/CONS  del  12  novembre  2009,  recante
"Approvazione  delle  linee-guida  sul  contenuto   degli   ulteriori
obblighi del servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4, della  legge  3  maggio  2004,  n.  112  e
dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione"; 
  Visto  l'articolo  42  del  Testo  unico  dei  servizi   di   media
audiovisivi e radiofonici, e, in particolare: 
    il comma 5, ai sensi del quale l'Autorita' adotta  e  aggiorna  i
Piani  nazionali  di  assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e
televisive in tecnica digitale, garantendo  su  tutto  il  territorio
nazionale  un   uso   efficiente   e   pluralistico   della   risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una  razionale  distribuzione
delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale,  in
conformita' ai principi del Testo unico; 
    il comma 6 ai sensi del quale l'Autorita', nella  predisposizione
dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale
utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo  le  risorse
in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo  di  norma  per
l'emittenza  nazionale  reti  isofrequenziali  per  macro   aree   di
diffusione; 
    il comma 11 ai sensi del quale l'Autorita' definisce il programma
di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica  digitale,  valorizzando  la  sperimentazione  e   osservando
criteri di gradualita' e  di  salvaguardia  del  servizio,  a  tutela
dell'utenza; 
  Visti  i  criteri  per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti
televisive terrestri dettati dall'Autorita' con la citata delibera n.
181/09/CONS, e, in particolare, l'allegato A, punto  6,  lettere  a),
b), c), d), e), f); 
  Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre  2008,
che attribuisce al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva le
bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V; 
  Considerato che il numero dei canali attribuiti dal Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze,  a  seguito  dell'adozione,  per  la
banda VHF-III, della canalizzazione prevista negli atti finali  della
Conferenza di Ginevra '06, e' pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III  e
48 in banda UHF-IV e V; 
  Vista, altresi', la  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, prot. n. 1676 del 9 novembre 2009 con la quale  lo  stesso
ha comunicato che si rende al  momento  disponibile,  ai  fini  della
pianificazione delle risorse per  la  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica digitale, anche il canale 69 della  banda  UHF-V  e  rilevato
che, pertanto, il numero complessivo di canali  disponibili  ai  fini
della pianificazione e' pari a 57; 
  Considerato che le frequenze  della  banda  VHF-III  attribuite  al
T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al  servizio  di
radiodiffusione sonora in tecnica digitale e non possono piu'  essere
utilizzate, a partire dalla data di switch-off di ogni  singola  area
tecnica per il servizio di radiodiffusione televisiva; 
  Considerato che  il  procedimento  per  la  definizione  del  piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione   televisiva    in    tecnica    digitale,    avviato
dall'Autorita' ai sensi  dell'art.  42,  commi  5  e  6  del  decreto
legislativo n. 177/05, e' finalizzato ad identificare, sulla base dei
criteri di pianificazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  dei
criteri  per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri  dettati  dalla  delibera  n.   181/09/CONS,   le   risorse
frequenziali  utilizzabili  per  il  servizio  radiotelevisivo  e  le
relative condizioni di uso al fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
vincoli di interferenza nazionali ed internazionali; 
  Tenuto conto che a  seguito  dell'intervenuta  modifica  del  Piano
nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  e'   stata   assegnata
all'emittente Centro  Europa  7,  in  esecuzione  del  giudicato  del
Consiglio di Stato n. 2624/2008, la frequenza relativa  al  canale  8
della banda  VHF-III  al  fine  del  suo  esercizio  in  tecnica  sia
analogica che digitale; 
  Visto  l'accordo  integrativo  ai  sensi  della  legge  n.  241/90,
stipulato tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  societa'
Centro Europa 7 a r.l. in data  9  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.102 del 4 maggio 2010, al fine della  definitiva
cessazione della materia del contendere; 
  Visto  il  verbale  sottoscritto  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico, dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dalla
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in  data  17  maggio  2010,  nel
quale si  identificano  le  esigenze  di  configurazione  delle  reti
televisive digitali terrestri della  Rai  ai  fini  dell'assolvimento
degli  obblighi  di  servizio   pubblico   generale   radiotelevisivo
stabiliti dalla legge, dalle linee guida  di  cui  alla  delibera  n.
614/09/CONS e dal contratto di servizio; 
  Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante "Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione televisiva terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri
generali"; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della  delibera  n.
300/10/CONS, e' stato avviato il procedimento  per  l'identificazione
di dettaglio delle frequenze nelle aree tecniche 5, 6 e  7,  nel  cui
ambito e' stato convocato, con lettera della Direzione Reti e servizi
di comunicazione elettronica prot. n. 61950 del 25 ottobre  2010,  il
Tavolo Tecnico, successivamente rinviato al 12 novembre 2010 con nota
prot. n. 63512 del 2 novembre 2010,  a  cui  sono  stati  chiamati  a
partecipare  tutti  i  soggetti  legittimamente  operanti   esercenti
impianti di radiodiffusione televisiva ubicati  nelle  suddette  aree
tecniche e  nei  confronti  dei  quali  il  provvedimento  finale  e'
destinato a produrre effetti. 
  Considerato che il previsto Tavolo Tecnico si e' riunito il  giorno
12 novembre 2010, ed i lavori si sono svolti nell'ambito  del  quadro
delineato dall'art. 8-novies comma 3, della legge 6 giugno  2008,  n.
101, cosi' come modificato dall'art. 45 della legge  7  luglio  2009,
n.88, recante "Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2008", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.161  del  14
luglio 2009; 
  Visto il resoconto dei lavori del Tavolo Tecnico relativo alle aree
tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti rispettivamente alla Regione Emilia
Romagna escluse le Province di Parma e Piacenza, alla Regione  Veneto
incluse le Province di Mantova e Pordenone  ed  alla  Regione  Friuli
Venezia Giulia; 
  Considerato che,  antecedentemente  alla  convocazione  del  Tavolo
Tecnico relativo alle aree tecniche 5, 6 e 7, le associazioni  FRT  e
Aeranticorallo, a nome delle emittenti  locali  operanti  nelle  aree
medesime,  avevano  avanzato  un'istanza,  acquisita  al   protocollo
dell'Autorita'  n.  52535  del  3  settembre  2010,  in  cui   veniva
richiesto, tra l'altro, la messa  a  disposizione  alle  reti  locali
delle  frequenze  32  e  42  nelle  aree  tecniche  nn.  5,  6  e  7,
radioelettricamente connesse all'area tecnica  3,  dove  le  medesime
frequenze sono pianificate per le reti locali; 
  Vista la lettera prot. n. 77277 del 12 novembre 2010, con la  quale
il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni,  in  riscontro
alla richiesta dell'Autorita' di cui alla lettera prot. 65226 del  10
novembre 2010,  ha  comunicato  che  "pur  non  potendo  dare  alcuna
certezza sull'esito finale della procedura di coordinamento  avviata,
ritiene che si possa procedere alla pianificazione dei canali 42 e 32
per l'emittenza locale con la condizione che un  esito  negativo  del
coordinamento potrebbe comportare  la  necessita'  di  assegnare  due
canali non incompatibili con le  assegnazioni  slovene  o  croate  in
sostituzione  del  33  e  del  57  o  di  uno  dei  due  qualora   il
coordinamento avesse successo per uno solo"; 
  Considerato  che  la  tabella  in  allegato  1  alla  delibera   n.
300/10/CONS prevede, con riferimento ai multiplex n. 11  e  19  nelle
aree tecniche nn. 5, 6 e 7, che l'utilizzo delle  frequenze  indicate
nella medesima tabella,  rispettivamente  33  e  57,  e'  subordinato
all'esito positivo del coordinamento internazionale e che nelle  note
(5) e (7)  della  stessa  tabella  e'  previsto  l'uso  di  frequenze
alternative, rispettivamente 42 e 32, ovvero di un canale di  analoga
copertura indicato dall'Autorita' sentito il Ministero dello sviluppo
economico-Comunicazioni; 
  Ritenuto, sulla base della  predetta  comunicazione  del  Ministero
dello sviluppo economico - Comunicazioni del  12  novembre  2010,  di
poter pianificare - allo stato - per i predetti multiplex n. 11 e 19,
le frequenze indicate, rispettivamente 33  e  57,  anche  nelle  aree
tecniche nn. 5, 6 e 7 e che tale pianificazione  e'  rivedibile  alla
luce della condizione indicata dal Ministero dello sviluppo economico
-  Comunicazioni  di  assegnare,  in  caso  di  esito  negativo   del
coordinamento  internazionale,  "canali  non  incompatibili  con   le
assegnazioni slovene o croate in sostituzione del 33 e del  57  o  di
uno dei due qualora il coordinamento avesse successo per uno solo"; 
  Considerato che i canali 32 e  42  sono  pianificati  per  le  reti
locali nell'area tecnica n. 3 e che eventuali modifiche  relative  ai
canali in questione nell'aree tecniche  nn.  5,  6  e  7  sono  state
valutate  nell'ambito  del  procedimento  per  l'identificazione   di
dettaglio delle reti da destinare all'emittenza locale nelle suddette
aree; 
  Considerato  che  l'assegnazione  di  diritti  di  uso  nelle  aree
tecniche 5, 6 e 7 deve intendersi di natura temporanea, soggetta alle
condizioni espresse dalla  richiamata  lettera  del  Ministero  dello
sviluppo economico nonche' rivedibile dall'Autorita'  in  esito  alle
trattative di coordinamento internazionale; 
  Considerato  che  l'Autorita',  a  conclusione  del   procedimento,
definisce  le  reti  digitali  terrestri  da  realizzare  nelle  aree
tecniche 5,  6  e  7,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  al  presente
provvedimento, e che, solo successivamente all'approvazione del piano
di  assegnazione  delle  frequenze,  il  Ministero   dello   sviluppo
economico-Comunicazioni adotta i provvedimenti  di  attribuzione  dei
diritti d'uso temporanei delle frequenze; 
  Considerato, in particolare, che i canali  di  cui  all'allegato  1
sono pianificati in ambito regionale e che quelli di cui all'allegato
2  sono  pianificati  per   l'utilizzo   in   ambito   sub-regionale,
provinciale o locale, nelle aree tecniche 5, 6 e 7; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 42,  comma  7,  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "... i piani  di  assegnazione  di
cui al comma 5 e  le  successive  modificazioni  sono  sottoposti  al
parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli  impianti  e,  al
fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni
autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia  Giulia  e  con  le  province
autonome di Trento e Bolzano"; 
  Considerato, altresi', che ai sensi dell'articolo 42, comma 9,  del
decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177  "L'Autorita'  adotta  e
aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze  anche  in
assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli  -  Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  qualora
detta intesa non sia raggiunta entro il termine  di  sessanta  giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' allo scopo
promuove   apposite   iniziative   finalizzate   al    raggiungimento
dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di  assegnazione
delle  frequenze,  l'Autorita'  indica  i  motivi  e  le  ragioni  di
interesse pubblico che hanno determinato la  necessita'  di  decidere
unilateralmente"; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione delle frequenze di cui
al presente provvedimento, sono stati considerati, in accordo  con  i
parametri di flessibilita',  i  siti  gia'  assentiti  dalle  Regioni
interessate alle aree tecniche 5, 6, e 7 nonche'  ulteriori  siti  la
cui utilizzazione e' subordinata al parere delle  rispettive  Regioni
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e  8,  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
  Considerato  che  la  scelta   dei   siti   da   utilizzare   nella
pianificazione attraverso le  reti  di  riferimento  e'  giustificata
dalla necessita' di conseguire la massima estensione  delle  aree  di
copertura delle medesime reti di riferimento nonche' dalla necessita'
di garantire la continuita'  del  servizio  reso  all'utenza  con  la
transizione alla tecnologia digitale; 
  Ritenuto che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla
citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori  possono  utilizzare  un
qualsiasi insieme di siti,  purche'  compresi  tra  quelli  assentiti
dalle rispettive Regioni, senza escludere  comunque  la  possibilita'
per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a  condizione
che vengano acquisite preventivamente  le  necessarie  autorizzazioni
dalle competenti autorita' regionali e che siano rispettati i criteri
ed   i   parametri   tecnici   nonche'   i   vincoli   di   emissione
elettromagnetica previsti; 
  Ritenuto  necessario   che,   sulla   scorta   delle   ipotesi   di
flessibilita'  utilizzate  per   l'individuazione   delle   frequenze
utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, si provveda a condurre  le
negoziazioni internazionali con i Paesi interessati; 
  Considerato  che  il  definitivo  utilizzo   delle   frequenze   e'
condizionato all'esito delle relative negoziazioni  internazionali  e
della pianificazione delle aree  confinanti,  e  che  l'Autorita'  si
riserva di adottare conseguentemente le necessarie  modificazioni  ed
integrazioni al presente provvedimento; 
  Considerata,  pertanto,  l'opportunita'  che  l'attribuzione   agli
operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal  presente
provvedimento venga disposta dal Ministero dello  sviluppo  economico
in via temporanea, in attesa del  completamento  delle  azioni  sopra
indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione  delle
frequenze e per un  periodo  di  tempo  limitato  in  relazione  alla
conclusione delle negoziazioni internazionali, all'esito delle  quali
le attribuzioni dei diritti d'uso potranno essere riviste; 
  Considerato che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto  legislativo
n. 177 del 2005,  i  diritti  d'uso  delle  frequenze  devono  essere
attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del
servizio a tutela dell'utenza. L'attribuzione dei  diritti  d'uso  e'
comunque   subordinata   alla   restituzione   delle   frequenze   di
radiodiffusione  televisiva   esercite   in   tecnologia   analogica,
contestualmente all'attivazione degli impianti assegnati. In caso  di
mancata utilizzazione delle risorse  trasmissive  si  applica  quanto
previsto dall'art. 52, comma 3, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005 n. 177; 
  Considerato che, ai fini della configurazione delle  reti  digitali
terrestri  di  cui  alla  presente  delibera  e   della   conseguente
attribuzione dei diritti  di  uso  delle  frequenze  si  applicano  i
criteri di cui all'allegato A della delibera  n.  181/09/CONS  del  7
aprile 2009, che costituisce modifica della delibera  n.  603/07/CONS
richiamata dall'articolo 8-novies della Legge n.101 del 2008, criteri
elevati a norma primaria dalla dall' art. 45  della  Legge  n.88  del
2009, recante "Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee,   Legge
comunitaria 2008"; 
  Considerata la necessita', nel rispetto dei  criteri  della  citata
delibera n.  181/09/CONS,  di  pianificare  le  frequenze  necessarie
all'assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella  nuova
articolazione  dell'offerta  digitale,  assicurando   un   grado   di
copertura coerente con gli obblighi  di  servizio  universale,  anche
tenendo conto degli obblighi  di  programmazione  regionale,  nonche'
delle risorse necessarie  ad  attuare  l'art.  28  del  contratto  di
servizio 2007-2009; 
  Considerato che relativamente alla  conversione  delle  reti  delle
emittenti televisive locali la citata delibera n. 181/09/CONS prevede
il seguente criterio: "La conversione delle esistenti reti televisive
locali  analogiche  in  reti  digitali  pianificate,  dovra'   essere
necessariamente effettuata nel rispetto  delle  previsioni  normative
che prevedono, come sopra detto, l'assegnazione di  almeno  un  terzo
delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Cio'  comporta
che regole di conversione analoghe a  quelle  previste  per  le  reti
delle  emittenti  nazionali  si  applicano  anche  alle  reti   delle
emittenti locali, con l'obbligo della  restituzione  delle  frequenze
all'atto  dello  switch-off  e   dell'utilizzo   di   reti   digitali
isofrequenziali"; 
  Considerato  che  i  limiti   al   numero   delle   concessioni   e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica
relativi alle emittenti televisive locali sono dettati  dall'articolo
2, comma 1, lettera p) e  dall'articolo  23,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati del decreto  legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29
novembre 2007, n. 222; 
  Considerato che, con le delibere  nn.  294/09/CONS  e  295/09/CONS,
sono  stati  individuati,  nell'ambito  della  cornice  normativa   e
regolamentare  concernente  le  emittenti  televisive   locali,   gli
specifici  criteri  che,  in  accordo  con  la  citata  delibera   n.
181/09/CONS, devono essere in concreto  applicati  nella  conversione
delle esistenti reti  televisive  esercite  dalle  emittenti  locali,
criteri peraltro egualmente riportati nella delibera n.  426/09/CONS,
nel  rispetto  della  riserva  di  almeno  un  terzo  delle   risorse
trasmissive da assegnare a tale comparto; 
  Considerata la fissazione  del  19  dicembre  2008  quale  data  di
riferimento   per   l'applicazione   dei   predetti    criteri    per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree  tecniche
n. 1, n. 4, n. 12, n. 13 e n. 3, riferite  al  Piemonte  Occidentale,
alle Provincie autonome di  Trento  e  Bolzano,  alla  Regione  Lazio
esclusa la Provincia di Viterbo, alla Campania, ed alle  province  di
Alessandria, Asti, Biella,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza  e  della
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma; 
  Ritenuto di confermare la  predetta  data  per  l'applicazione  dei
criteri all'assegnazione dei diritti nelle aree tecniche 5, 6 e 7,  e
nelle restanti  aree  tecniche,  al  fine  di  considerare  un  unico
riferimento temporale che non dia  luogo  a  discriminazioni  tra  le
differenti aree tecniche e consenta quindi una applicazione  omogenea
dei medesimi criteri; 
  Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei  diritti  di  uso  delle
frequenze pianificate con il presente  provvedimento  alle  emittenti
locali avvenga  conformemente  ai  seguenti  criteri,  in  ordine  di
priorita': 
    a) l'assegnazione dei diritti di uso delle  frequenze  garantisce
un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive
tenendo  conto  delle  aree  di  servizio  relative   agli   impianti
legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre  2008,  riscontrate
attraverso i dati comunicati al  catasto  dell'Autorita'  e  validati
dagli organi competenti; 
    b) alle reti esercite in tecnica  analogica  viene  riconosciuta,
per  quanto  possibile  in  relazione   alle   risorse   pianificate,
l'assegnazione dei diritti di  uso  delle  frequenze  nelle  aree  di
servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente  punto
c). Le aree di servizio  di  eventuali  reti  esercite  dallo  stesso
soggetto  in  tecnica  digitale  che  non  rientrino  nell'ambito  di
applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree
di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini
dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete; 
    c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per
quanto   possibile   in   relazione   alle    risorse    pianificate,
l'assegnazione dei diritti di  uso  delle  frequenze  nelle  aree  di
servizio di cui al punto a) nei seguenti casi: 
      1. rete digitale derivante dalla integrale conversione  di  una
rete analogica; 
      2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o piu' reti
analogiche, che diffonda, alla data di cui  al  punto  a),  programmi
televisivi che non siano  esclusivamente  simulcast  di  trasmissioni
analogiche  e  che  abbia,  alla  stessa  data,  una   copertura   di
popolazione superiore al 50% nelle rispettive aree  tecniche  di  cui
alla presente delibera,  se  operante  in  ambito  regionale,  ovvero
superiore al 75% della  provincia  servita,  se  operante  in  ambito
provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso  soggetto
abbiano una copertura di popolazione non inferiore a  quella  che  le
stesse reti avevano alla data di cui  al  punto  a).  Ai  fini  della
individuazione  delle  emittenti  operanti  in  ambito  regionale   o
provinciale si fa riferimento alle definizioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
      d) ai fini della conversione delle reti  televisive  analogiche
esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive  aree  tecniche  di
cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art.  23,
comma  3  del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  come
modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito  con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
      e) qualora piu'  soggetti  eserciscano  nelle  rispettive  aree
tecniche di cui  alla  presente  delibera  distinte  reti  televisive
analogiche  e/o  distinte   reti   televisive   digitali   rientranti
nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto c),  con  aree
di servizio in  parte  sovrapponibili,  gli  stessi  soggetti,  prima
dell'assegnazione  dei  diritti  di  uso  delle   frequenze   possono
costituire societa' o consorzi ovvero stipulare intese  tra  loro  ai
fini  dell'ottenimento  di  una  singola  rete  televisiva   digitale
pianificata isofrequenziale con copertura analoga  alla  somma  delle
singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e); 
      f) eventuali estensioni delle reti digitali locali,  convertite
secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in
considerazione solo  all'avvenuta  transizione  delle  aree  tecniche
limitrofe; 
  Considerato che, alla luce della situazione orografica  delle  aree
tecniche  5,  6  e  7,  e   dell'attuale   stato   delle   trattative
internazionali, sono identificate per l'utilizzo nell'area tecnica le
frequenze in banda riportate in allegato 1, con riferimento ai canali
utilizzabili  in  area  regionale,  ed  in  allegato  2  al  presente
provvedimento,  con  riferimento  ai  canali  utilizzabili  in   aree
sub-regionale; 
  Considerato che le frequenze di cui al presente provvedimento  sono
utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici,  specifici  per
ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti  di
riferimento, che assicurano la compatibilita' con le assegnazioni  di
GE06 dei paesi confinanti nonche' con le aree tecniche limitrofe, con
particolare riferimento ai canali di cui all'allegato 2; 
  Considerato che l'utilizzo dei canali dell'allegato  2  nelle  aree
tecniche 5, 6  e  7  e  soggetto  alla  condizione  di  non  arrecare
interferenze nocive all'utilizzo dei medesimi canali  nel  territorio
del Paesi esteri e nelle  aree  tecniche  confinanti  nel  territorio
nazionale nelle quali sono utilizzati per reti nazionali o regionali,
tenendo conto, in particolare, per il canale 23, delle  utilizzazioni
per il servizio pubblico televisivo per cui  deve  esserne  assegnato
l'utilizzo in limitate zone; 
  Considerato che  il  documento  di  pianificazione  delle  reti  di
riferimento per le frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6  e
7 e' a disposizione presso la sede dell'Autorita' ed e' trasmesso  al
Ministero dello sviluppo economico,  ai  fini  dell'assegnazione  dei
diritti d'uso delle frequenze nelle medesime aree tecniche; 
  Considerato che l'elenco delle  frequenze  e'  da  considerarsi  di
natura  temporanea  e  rivedibile  alla  luce  della  necessita'   di
compatibilizzazione  con  la  prossima  pianificazione   delle   aree
limitrofe  e  dell'evoluzione  delle  trattative   di   coordinamento
internazionale; 
  Considerato  che  la  pianificazione   delle   frequenze   adottata
dall'Autorita' tiene conto degli sviluppi relativi alla utilizzazione
delle frequenze  della  banda  800  MHz  per  servizi  diversi  dalla
radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le
frequenze  non  assegnate  concorrono  alla  riorganizzazione   dello
spettro per l'assegnazione al dividendo digitale esterno; 
  Considerato che in caso di controversie in merito  all'applicazione
del presente provvedimento l'Autorita', ai sensi di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art.  23
del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma
14, del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  si  pronuncia
secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la  delibera
n. 352/08/CONS; 
  Considerato che e' opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi
inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo  utile  al
fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione  dello
switch-off nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e a tal  fine,  e'  altresi'
opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per  attivare  il
necessario coordinamento delle autorita' preposte al  rilascio  delle
autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e  ambientali  previste  dalla
normativa vigente, promuovendo,  ove  necessario,  le  conferenze  di
servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo switch-off; 
  Considerato che l'assegnazione agli  operatori  dei  diritti  d'uso
delle frequenze e' disposta in via definitiva  solo  all'esito  delle
negoziazioni internazionali, della compatibilizzazione  con  le  aree
limitrofe  e  dopo  l'adozione  da  parte  dell'Autorita'  del  piano
definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7; 
  Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria,
relatori  ai  sensi  dell'articolo  29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Piano di assegnazione delle  frequenze  per  il  servizio  televisivo
  digitale terrestre nelle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti  al
  territorio rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna escluse  le
  Province di parma e Piacenza, Veneto incluse le Province di Mantova
  e Pordenone e Friuli Venezia Giulia. 
  1. Il presente provvedimento reca il piano  di  assegnazione  delle
frequenze per il servizio televisivo digitale  terrestre  nelle  aree
tecniche 5, 6 e 7, corrispondente al territorio rispettivamente delle
Regioni Emilia Romagna escluse  le  Province  di  parma  e  Piacenza,
Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone  e  Friuli  Venezia
Giulia al fine di  consentire  l'attuazione  dello  switch-off  nella
medesima area e la conclusione degli accordi  internazionali  con  le
amministrazioni estere interessate,  nel  rispetto  del  criterio  di
salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza. 
  2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la  radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7
e'  costituito  dall'elenco  delle   frequenze   utilizzabili   nelle
rispettive  aree  tecniche  riportato  in  allegato  1  al   presente
provvedimento,  relativamente  alle  frequenze  pianificabili   sulle
intere aree tecniche ed in allegato 2  relativamente  alle  frequenze
pianificabili  nelle  specifiche  aree  tecniche  per  coperture  sub
regionali o provinciali;. 
  3. Le  reti  sono  realizzate  in  tecnica  isofrequenziale,  fermo
restando che in presenza di particolari e limitate  situazioni,  puo'
essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di
cui agli allegati 1 e 2 sono utilizzabili nel  rispetto  dei  vincoli
radioelettrici,  specifici  per  ogni  frequenza  e  definiti   dalla
pianificazione delle singole reti di riferimento, che  assicurano  la
compatibilita' con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con
le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti
di riferimento per le frequenze utilizzabili nell'aree tecniche 5,  6
e 7 e' a disposizione presso la sede dell'Autorita' ed  e'  trasmesso
al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'assegnazione  dei
diritti d'uso delle frequenze nelle medesime aree tecniche. 
  4. L'elenco delle frequenze e' da considerarsi di natura temporanea
e rivedibile alla luce della necessita' di compatibilizzazione con la
successiva   pianificazione   delle   aree   tecniche   limitrofe   e
dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale. 
  5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui  alla  delibera
n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi  insieme
di  siti,  purche'  compresi  tra  quelli  assentiti  dalle   Regioni
interessate, ovvero  anche  altri  siti,  a  condizione  che  vengano
acquisite  preventivamente   le   necessarie   autorizzazioni   dalle
competenti autorita' regionali. 
  6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di  equivalenza  dei
siti devono progettare la rete in modo da non superare  i  limiti  di
interferenza prodotti all'esterno delle aree servite. 
  7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono  utilizzare
ogni System Variant descritta negli atti finali della  Conferenza  di
Ginevra '06,  nel  rispetto  delle  soglie  stabilite  dai  punti  di
verifica nazionali ed esteri.