IL DIRETTORE GENERALE 
                 per le politiche per l'orientamento 
                           e la formazione 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante  «Legge  quadro  in
materia di formazione professionale»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia  di
promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»   e   in
particolare l'art. 68; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16 e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3  recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 marzo 2006,  n.  68  convertito  con
modificazioni dalla legge 24  marzo  2006,  n.  127  recante  «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori  ultracinquantenni  e  proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in
particolare l'art. 1, comma 10; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, assegnando  allo  stesso  una  quota  delle
risorse nazionali  disponibili  del  Fondo  aree  sottoutilizzate,  e
disponendo inoltre che  vi  affluiscano  le  risorse  del  Fondo  per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla  normativa
vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2, comma 154  che  destina
il 20% delle risorse relative  all'annualita'  2010  prioritariamente
all'attuazione degli articoli 48 e  50  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 del  Ministro
dell'istruzione universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di   recepimento
dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni  e  province
autonome riguardante il primo anno  di  attuazione  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27,  comma  2
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto il decreto direttoriale n. 7524  del  4  ottobre  2010  della
direzione  generale  degli   ammortizzatori   sociali   e   incentivi
all'occupazione che destina per l'annualita' 2010 euro 100.000.000,00
al  finanziamento  delle  attivita'  di   formazione   nell'esercizio
dell'apprendistato previste dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto  e  al  trasferimento  delle
risorse  relative  all'annualita'   2010   nella   misura   di   euro
100.000.000,00; 
  Acquisita la nota n. 219/C del 3 novembre 2010 della IX Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale  si  concorda
la ripartizione di dette risorse, calcolata per  il  30%  sulla  base
degli apprendisti formati e per il 70% sulla base  degli  apprendisti
occupati prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per  ciascuna
regione; 
  Premesso tutto quanto sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Come  previsto  dalle  norme  richiamate   in   premessa,   con
riferimento all'annualita' 2010, sono destinati, ai  sensi  dell'art.
118, comma 16  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  da  ultimo
modificato con l'art. 2, comma 154 della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, euro 100.000.000,00 per  il  finanziamento  delle  attivita'  di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di eta' e secondo  le  modalita'  di
cui alla normativa vigente. 
  2. Le somme di cui al precedente comma  sono  poste  a  carico  del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,  comma
1, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni  e
le province autonome di Trento e Bolzano,  per  il  70%  in  base  al
numero degli apprendisti occupati e per il restante  30%  sulla  base
del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo  di
euro 516.000,00  per  ciascuna  regione.  Le  risorse  ripartite  per
ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1,
sulla base dei dati indicati in tabella 2: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  
   4. Una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse di cui
alla tabella 1 e'  destinata  prioritariamente  all'attuazione  degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. 
  5. Una quota fino al 10% del  totale  delle  risorse  di  cui  alla
tabella 1 puo' essere utilizzata per il finanziamento  di  azioni  di
sistema e di accompagnamento collegate all'attivita'  formativa.  Con
le risorse  di  cui  al  presente  decreto  non  e'  rimborsabile  la
retribuzione degli apprendisti.