L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della  Commissione  per  i  servizi  ed  i  prodotti
dell'11 novembre 2010, in particolare nella sua prosecuzione  del  15
novembre 2010; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 177 del 31 luglio 1997  e,  in  particolare  l'art.  1,  comma  6,
lettera b), nn. 1, 9 e 13; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed,  in
particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Visto  l'Atto  di  indirizzo  sulle  garanzie  del  pluralismo  nel
servizio  pubblico  radiotelevisivo   approvato   dalla   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003; 
  Vista  la  deliberazione   della   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
recante «Comunicazione politica e messaggi  autogestiti  nei  periodi
non interessati da campagne  elettorali  o  referendarie»,  approvata
nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella  seduta  del  29
ottobre 2003; 
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e  7  del  citato  Testo
unico costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi  di
media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della liberta' e del
pluralismo    dei    mezzi    di    comunicazione    radiotelevisiva,
l'obiettivita',  la  completezza,  la   lealta'   e   l'imparzialita'
dell'informazione  e  che,  l'attivita'  di   informazione   mediante
servizio  di  media   audiovisivo   o   radiofonico   radiotelevisiva
costituisce un servizio di interesse generale che deve  garantire  la
presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in  modo  tale
da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti
i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda
elettorale  in  condizioni   di   parita'   di   trattamento   e   di
imparzialita', nelle forme e  secondo  le  modalita'  indicate  dalla
legge; 
  Considerato, altresi', che il citato art. 7,  comma  3,  del  Testo
unico prevede che l'Autorita'  stabilisce  ulteriori  regole  per  le
emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei citati principi  nei
programmi  di  informazione   e   di   propaganda   delle   emittenti
radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio  2000,
n. 28 le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici  con
imparzialita'  ed   equita'   l'accesso   all'informazione   e   alla
comunicazione politica e che, ai sensi del comma  2,  «S'intende  per
comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui
mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e  valutazioni
politiche. Alla comunicazione politica si applicano  le  disposizioni
dei commi successivi.  Esse  non  si  applicano  alla  diffusione  di
notizie nei programmi di informazione»; 
  Considerato,  altresi',  che  la  deliberazione  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi   recante   «Comunicazione   politica   e    messaggi
autogestiti nei periodi non  interessati  da  campagne  elettorali  o
referendarie»,  approvata  nella  seduta  del  18  dicembre  2002  ed
integrata nella seduta del 29 ottobre 2003,  prevede,  con  specifico
riferimento  all'informazione,  che  «1.  I  programmi  di  contenuto
informativo  sono   caratterizzati   dalla   correlazione   ai   temi
dell'attualita' e della  cronaca.  2.  Nel  rispetto  della  liberta'
d'informazione, ogni direttore responsabile di testata e'  tenuto  ad
assicurare   che   i   programmi   di   informazione   a    contenuto
politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione  di  tutte  le
opinioni   politiche   assicurando   la   parita'    di    condizioni
nell'esposizione  di  opinioni  politiche  presenti  nel   Parlamento
nazionale e nel Parlamento europeo»; 
  Considerato che con la sentenza n. 155 del 24  aprile/7maggio  2002
la  Corte  Costituzionale  ha  posto  in  rilievo  come  «il  diritto
all'informazione, garantito dall'art. 21  della  Costituzione,  venga
qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal  pluralismo  delle
fonti cui  attingere  conoscenze  e  notizie  -  cosi'  da  porre  il
cittadino in condizione di compiere  le  proprie  valutazioni  avendo
presenti  punti  di  vista  e  orientamenti  culturali   e   politici
differenti - sia  dall'obiettivita'  e  dall'imparzialita'  dei  dati
forniti, sia infine dalla  completezza,  dalla  correttezza  e  dalla
continuita' dell'attivita' di informazione erogata» e che «Il diritto
alla completa ed obiettiva informazione del cittadino  appare  dunque
tutelato in via  prioritaria  soprattutto  in  riferimento  a  valori
costituzionali primari, che non sono  tanto  quelli.......della  pari
visibilita' dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto
svolgimento  del  confronto  politico  su  cui   in   permanenza   si
fonda....il sistema democratico». In base a tali criteri la Corte  ha
osservato  come  le  regole  piu'  stringenti  che  valgono  per   la
comunicazione politica non si attaglino «alla diffusione  di  notizie
nei  programmi  di  informazione».   La   Corte   Costituzionale   ha
sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non
comporta la trasposizione dei criteri dettati  per  la  comunicazione
politica nei programmi di informazione «che certamente  costituiscono
un  momento  ordinario,  anche  se   tra   i   piu'   caratterizzanti
dell'attivita' radiotelevisiva,» e ha  soggiunto  che  «l'espressione
diffusione di notizie» va...intesa, del  resto  secondo  un  dato  di
comune esperienza, nella sua portata piu' ampia,  comprensiva  quindi
della  possibilita'   di   trasmettere   notizie   in   un   contesto
narrativo-argomentativo   ovviamente   risalente    alla    esclusiva
responsabilita' della testata"; 
  Considerato che il TAR del Lazio - Sezione  Terza  Ter  -,  con  le
recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze
n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con  riferimento  alla
disciplina regolamentare adottata dall'Autorita' per  lo  svolgimento
delle  campagne  elettorali   relative   alle   elezioni   regionali,
provinciali e comunali del  28  e  29  marzo  2010,  ha  ribadito  il
distinguo  operato  dal  giudice  delle  leggi  tra   «programmi   di
informazione»  e  «comunicazione  politica  radiotelevisiva»  ed   ha
ritenuto non conforme al dettato dell'art. 2 della legge 28 del  2000
una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda; 
  Considerato che i telegiornali, caratterizzati  dalla  correlazione
ai  temi  dell'attualita'  e   della   cronaca,   essendo   programmi
informativi identificabili per  impostazione  e  realizzazione,  sono
suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto
delle norme in materia di pluralismo; 
  Considerato  che  la  rappresentazione  delle   diverse   posizioni
politiche nei  telegiornali  non  e'  regolata,  a  differenza  della
comunicazione   politica,    dal    criterio    della    ripartizione
matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi
al  criterio  della  parita'  di  trattamento,  il  quale  va  inteso
propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorita', nel
senso che situazioni analoghe  debbano  essere  trattate  in  maniera
analoga,  al  fine   di   assicurare   in   tali   programmi   l'equa
rappresentazione di  tutte  le  opinioni  politiche  ed  il  corretto
svolgimento del  confronto  politico  su  cui  si  fonda  il  sistema
democratico; 
  Considerato che, al fine di far conoscere  le  posizioni  politiche
espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e  favorire  la
libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto  del
pluralismo politico e istituzionale  nei  telegiornali  e'  opportuno
attribuire peso prevalente al  parametro  costituito  dal  «tempo  di
parola», ossia il tempo in cui il soggetto politico  o  istituzionale
parla  direttamente  in  voce,  che  costituisce  l'indicatore   piu'
sintomatico del grado di pluralismo; 
  Considerato che l'Autorita'  verifica  il  pluralismo  politico  ed
istituzionale  nei  telegiornali  attraverso  il  monitoraggio  delle
trasmissioni radiotelevisive irradiate in  ambito  nazionale,  i  cui
dati sono resi pubblici sul proprio sito internet; 
  Rilevato che, ai fini della massima conoscenza  e  trasparenza,  e'
opportuno rendere noti i criteri per la vigilanza  e  la  valutazione
del  rispetto  del   pluralismo   politico   ed   istituzionale   nei
telegiornali che l'Autorita' esercita d'ufficio sulla base  dei  dati
di monitoraggio pubblicati dall'Autorita'; 
  Udita la relazione dei Commissari Sebastiano  Sortino  e  Gianluigi
Magri, relatori ai sensi dell'art.  29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modalita' e frequenza del monitoraggio 
 
  1. L'Autorita' effettua la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   sulle   reti
televisive nazionali attraverso il monitoraggio delle edizioni andate
in onda nell'intero arco di ciascuna giornata  di  programmazione.  I
dati dei telegiornali monitorati sono resi pubblici sul sito internet
dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata. 
  2. Nel corso dei periodi non interessati da campagne  elettorali  o
referendarie l'Autorita' pubblica i dati di monitoraggio  di  cui  al
comma 1 con cadenza mensile, di norma il giorno 12  di  ciascun  mese
successivo a quello oggetto della rilevazione. 
  3.  Nel  corso  nelle  campagne  elettorali  o  referendarie,  come
definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorita' pubblica  i
dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza  quindicinale  nel
periodo che  intercorre  tra  la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature e con cadenza
settimanale nel periodo che intercorre tra la data  di  presentazione
delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale.