IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
    Visto l'art. 5, comma 5-ter, della legge  24  febbraio  1992,  n.
225, il quale prevede,  al  primo  capoverso,  che  a  seguito  della
dichiarazione dello stato di emergenza,  i  soggetti  interessati  da
eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni  riconducibili
all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli  immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o  del
differimento, per un periodo fino a sei mesi,  dei  termini  per  gli
adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali; e, al  secondo  capoverso,
che la  sospensione  ovvero  il  differimento  dei  termini  per  gli
adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti
con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal  punto
di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura  finanziaria,
e  disciplinati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  nonche',
per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  5
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  269  del  17
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della regione Veneto  nei  giorni  dal  31  ottobre  al  2
novembre 2010; 
    Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  n.
3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 20 novembre 2010, con la quale sono  stati  individuati  i  primi
interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare  i
danni  conseguenti  gli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno
colpito il territorio della regione del  Veneto  nei  giorni  dal  31
ottobre al 2 novembre 2010 e che  ha  nominato  il  Presidente  della
Regione quale commissario delegato per il superamento dell'emergenza; 
    Visto l'art. 11 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 3906 del 2010, il quale prevede che al fine di fornire  i
necessari elementi istruttori  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  la
sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e  la  possibile
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali,  il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei
comuni,   predispone   l'elenco   delle   imprese   che    a    causa
dell'esondazione dei fiumi abbiano  subito  il  fermo  della  propria
attivita' economica e siano stati oggetto di ordinanza di sgombero da
parte della  competente  autorita'  comunale,  nonche'  l'elenco  dei
cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni; 
    Vista  la  nota  del  commissario  delegato  per  il  superamento
dell'emergenza del 25 novembre 2010, n.  620337/63.12  con  la  quale
sono stati inviati gli elenchi delle  imprese  che  hanno  subito  il
fermo  della  propria  attivita'  economica  nonche'   l'elenco   dei
cittadini  costretti  allo  sgombero  ovvero  all'evacuazione   dalle
proprie abitazioni; 
    Vista  la  nota  del  commissario  delegato  per  il  superamento
dell'emergenza del 30 novembre 2010, n. 628095/63.12,  con  la  quale
sono stati inviati ulteriori elenchi delle imprese che  hanno  subito
il fermo della propria  attivita'  economica  nonche'  dei  cittadini
costretti  allo  sgombero  ovvero   all'evacuazione   dalle   proprie
abitazioni; 
    Visto il proprio decreto 26 novembre  2010,  con  il  quale,  nei
confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati alla  nota  del
25 novembre 2010, n. 620337/63.12 del  commissario  delegato  per  il
superamento dell'emergenza, sono stati sospesi i termini relativi  ai
versamenti del secondo  o  unico  acconto  delle  imposte  dirette  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    Visto il proprio decreto 30 novembre  2010,  con  il  quale,  nei
confronti dei soggetti inclusi negli  stessi  elenchi  allegati  alla
nota del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12 del  commissario  delegato
per il superamento  dell'emergenza,  sono  stati  sospesi  i  termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed  assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  e
le malattie professionali; 
    Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere,  ora,  anche  nei
riguardi dei  soggetti  inclusi  nei  predetti  ulteriori  elenchi  e
ritenuta altresi' l'opportunita', nell'occasione,  di  stabilire  una
disciplina omogenea nei riguardi di tutti i  soggetti  inclusi  negli
elenchi allegati  alle  due  note  di  trasmissione  del  commissario
delegato per il superamento dell'emergenza innanzi citate; 
    Sentita la Presidenza  del  Consiglio  de  Ministri,  nonche'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Sospensione di versamenti tributari e contributivi 
 
    1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati  sub
A al  presente  decreto,  e  che  dello  stesso  costituiscono  parte
integrante, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20  dicembre  2010,
senza diritto al rimborso di quanto gia' versato, sono sospesi: 
      a) i termini relativi  ai  versamenti  anche  rateizzati  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive scadenti nello stesso periodo; 
      b)  i   termini   relativi   ai   versamenti   dei   contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
    2. I versamenti di cui al comma 1 sono  effettuati  entro  il  22
dicembre 2010. 
    3. I soggetti inclusi negli elenchi allegati sub  A  al  presente
decreto fruiscono della sospensione di cui al comma 1  qualora  entro
il 10 dicembre 2010 producano ai  sindaci  dei  comuni  di  residenza
ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione, resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, in ordine al fatto che  gli  eventi  alluvionali  hanno
prodotto  il  fermo  della   propria   attivita'   economica   ovvero
determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero
o di evacuazione. 
    4. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  in  data
26 novembre 2010 e in data 30 novembre 2010,  indicati  in  premessa,
sono abrogati. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 1ยบ dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti