IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2010, con il quale e'  stato
modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di
origine controllata e garantita  «Barolo»  ed  il  relativo  Allegato
delle menzioni geografiche aggiuntive; 
  Vista la nota n. 328/10- 3 novembre 2010, del Consorzio  di  tutela
Barolo Barbaresco Alba  Langhe  e  Roero  con  la  quale  sono  state
evidenziati alcuni refusi in merito ad  alcune  menzioni  geografiche
aggiuntive contenute nell'articolo 8 del predetto disciplinare e  nel
relativo Allegato; 
  Ritenuto  necessario,  in  accoglimento  alla   predetta   istanza,
apportare le apposite rettifiche formali al citato disciplinare ed al
relativo Allegato (approvati con  il  citato decreto  ministeriale 30
settembre 2010),  ed  inoltre  di  sostituire  per  intero  il  testo
dell'Allegato  in  questione,  al  fine  di  assicurare  la   massima
chiarezza agli operatori; 
 
                               Decreta 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A titolo di rettifica, l'articolo 8 del disciplinare di  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Barolo»
ed  il  relativo  Allegato  delle  menzioni  geografiche  aggiuntive,
approvati con il D.M. 30 settembre 2010 richiamato in premessa,  sono
sostituiti con i rispettivi testi annessi al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 novembre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno