IL MINISTRO 
                    dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
prevede  l'unificazione  del  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie  nel  cosiddetto  «Cedolino  unico»  a  decorrere  dal  30
novembre 2010; 
  Visto l'art. 4, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 31 maggio
2010, n.78, convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.122  recante
disposizioni  in  materia  di  pagamento  di  stipendi  e  competenze
accessorie; 
  Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.
2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo  regolamento  emanato  con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono,  rispettivamente,
il pagamento degli stipendi e degli  assegni  fissi  mediante  ruoli,
ovvero   mediante   ordinativi   sulle   Tesorerie    emessi    dalle
amministrazioni centrali; 
  Visto il Capo V, articoli 356  e  seguenti  del  Regio  decreto  23
maggio 1924,  n.  827  concernenti  «Ruoli  di  spese  fisse»  e,  in
particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi
e le modalita' di riscossione di stipendi e pensioni e la facolta' di
riscossione a mezzo delegato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1984,
n. 21 recante ªModalita' agevolative per la riscossione dei titoli di
spesa dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n.
138 concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere
a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto  1985,
n. 428 in materia di  semplificazione  delle  procedure  relative  al
pagamento di stipendi e pensioni»; 
  Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli
stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni  e
integrazioni recante  disposizioni  in  materia  di  giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti; 
  Visti  gli  articoli  5  e  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recanti la disciplina  secondo  cui
sono effettuati mediante  mandati  informatici  i  pagamenti  per  le
retribuzioni al personale dipendente dalle  amministrazioni  centrali
dello Stato; 
  Visto l'art. 14 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367 concernente il pagamento di stipendi e pensioni; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro  in  data  4  aprile  1995
recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi  e  altri  assegni
fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»; 
  Visto l'art. 40, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448
secondo  cui  la  societa'  Poste  italiane  Spa  e'  autorizzata  ad
effettuare  incassi  e  pagamenti  per  conto  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n. 469 recante norme  di  semplificazione  del  procedimento  per  il
versamento di somme  all'entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto in particolare l'art. 58 del citato decreto legislativo n.165
del 2001 concernente la realizzazione di un piu'  efficace  controllo
della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante
acquisizione dei  flussi  finanziari  relativi  alle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n.
123 recante modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  8
luglio 1986, n. 429  in  materia  di  modalita'  di  pagamento  delle
pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
31 ottobre 2002 che ha previsto l'erogazione degli stipendi  e  degli
assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse  mediante  ordini
collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata; 
  Visto il protocollo  d'intesa  26  maggio  2003  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per  la  disciplina
degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli  ordini
di spesa telematici su ruoli di spese fisse; 
  Visto l'accordo di servizio 30 giugno 2004  per  lo  scambio  delle
informazioni   fra   i   sistemi   informativi    del    Dipartimento
dell'amministrazione generale del  personale  e  dei  servizi  e  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare
concreta attuazione al disposto dell'art. 58 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
29 maggio 2007 concernente le istruzioni sul  Servizio  di  tesoreria
dello Stato; 
  Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della
Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Pagamento unificato 
 
  1. Il presente decreto, emanato in esecuzione  dell'art.  2,  comma
197, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  concerne  la  disciplina
dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse  e
accessorie al personale centrale e periferico  delle  amministrazioni
dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico». 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. 
  3. Per il Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  di
seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano  a  tutto  il
personale  delle  istituzioni  scolastiche  e  al   personale   delle
istituzioni per l'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
fatta eccezione  per  il  personale  supplente  breve,  nominato  dai
responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse,  ad
esclusione dei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del  decreto-legge
7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad  essere  pagate  a
carico dei bilanci delle predette Istituzioni. 
  4. Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti,  e'
disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di  tutte  le
competenze erogate,  compresi  gli  oneri  fiscali,  previdenziali  e
assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su
un'unica distinta mensile.