Determinazione/C 463/2010 
 
  Regime di rimborsabilita' e prezzo  di  vendita  della  specialita'
medicinale   Docefrez   (docetaxel)-   autorizzata   con    procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione  del
10 maggio 2010 ed inserita nel registro  comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
  EU/1/10/630/001 20 mg polvere (20mg flaconcino vetro) e solvente (1
ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino 
  EU/1/10/630/002 80 mg polvere (80mg flaconcino vetro) e solvente (4
ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino 
  Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 28 settembre 2010; 
  Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale Docefrez (docetaxel)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
  Confezione 
  20 mg polvere (20mg flaconcino vetro) e solvente (1  ml  flaconcino
vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1
flaconcino + 1 flaconcino 
  AIC N. 039915018/E (in base 10) 1623JB (in base 32) 
  Confezione 
  80 mg polvere (80mg flaconcino vetro) e solvente (4  ml  flaconcino
vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1
flaconcino + 1 flaconcino 
  AIC N. 039915020/E (in base 10) 1623JD(in base 32) 
  Indicazioni terapeutiche: 
Tumore della Mammella 
  Docefrez in  associazione  con  doxorubicina  e  ciclofosfamide  e'
indicato per il trattamento adiuvante di pazienti  con  tumore  della
mammella operabile linfonodo positivo. 
  Docefrez in  associazione  con  doxorubicina  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato
o  metastatico  che  non  hanno  ricevuto  una   precedente   terapia
citotossica per questa patologia. 
  Docefrez in monoterapia e' indicato per il trattamento di  pazienti
con tumore della mammella localmente  avanzato  o  metastatico,  dopo
fallimento di una terapia citotossica.  La  precedente  chemioterapia
dovrebbe aver compreso una antraciclina o un agente alchilante. 
  Docefrez  in  associazione  con  trastuzumab  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore della  mammella  metastatico,  con
iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto  in  precedenza  una
terapia chemioterapica per malattia metastatica. 
  Docefrez in  associazione  con  capecitabina  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato
o metastatico dopo fallimento di una  chemioterapia  citotossica.  La
precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina. 
Tumore non a piccole cellule del polmone 
  Docefrez e' indicato per il trattamento di pazienti con tumore  non
a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo
fallimento di un precedente trattamento chemioterapico. 
  Docefrez  in  associazione  con  cisplatino  e'  indicato  per   il
trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del  polmone
non operabile,  localmente  avanzato  o  metastatico  che  non  hanno
ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione. 
Carcinoma prostatico 
  Docefrez in associazione con prednisone o prednisolone e'  indicato
nella terapia dei pazienti con carcinoma della  prostata  metastatico
ormono-refrattario. 
Adenocarcinoma gastrico 
  Docefrez  in  associazione  con  cisplatino  e  5-fluorouracile  e'
indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma  gastrico
metastatico,    compreso     l'adenocarcinoma     della     giunzione
gastroesofagea, che non hanno in  precedenza  ricevuto  chemioterapia
per la malattia metastatica. 
Tumore della testa e del collo 
  Docefrez  in  associazione  con  cisplatino  e  5-fluorouracile  e'
indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a
cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.