IL PRESIDENTE 
 
    Visto: 
      Il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  «Codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
      il comunicato del Presidente dell'Autorita' in  data  4  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21  aprile  2008,
con  il  quale  sono  state  rese  note  le  modalita'  per   l'invio
all'Osservatorio delle informazioni relative  ai  contratti  pubblici
aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture
di importo superiore a 150.000 euro; 
      il rinvio operato dal predetto  comunicato  in  data  4  aprile
2008, a successive comunicazioni con le quali  sarebbero  state  rese
note le modalita' di trasmissione dei dati  relative  alle  ulteriori
fattispecie contrattuali previste dal decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163. 
 
                             Considerato 
 
    Che, al fine di assicurare  la  vigilanza  del  mercato,  occorre
estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie: 
      a)  contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000; 
      b) contratti  «esclusi»  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo  superiore  ai  150.000  euro  rientranti  nelle  particolari
casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21,  22,  23,  24  e  26  del
Codice dei contratti pubblici; 
      c)  accordi  quadro,  contratti   attivati   da   Centrali   di
committenza, convenzioni e fattispecie consimili; 
      d) contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nei  settori
ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di  cui  al  punto
c). 
 
                              Comunica 
 
ferma  restando  la   validita'   del   Comunicato   del   Presidente
dell'Autorita' del  4  aprile  2008  che  disciplina  il  sistema  di
comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo  superiore  a
150.00 euro, 
    1. Che l'invio alla Sezione  centrale  dell'Osservatorio,  ovvero
alle Sezioni regionali competenti, da parte dei  soggetti  obbligati,
dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2),
dovra' essere assicurato mediante le apposite procedure  informatiche
rese disponibili sui  siti  web  dell'Autorita'  e  delle  Regioni  e
Province Autonome, secondo le seguenti modalita': 
      1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o  speciali,
affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito  statale  e/o
di interesse nazionale o sovra regionale,  dovra'  essere  assicurata
ricorrendo all'uso  delle  procedure  telematiche  che  saranno  rese
disponibili    sul    sito    web    dell'Autorita'     all'indirizzo
http://www.avcp.it/entro gennaio 2011; 
      1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o  speciali,
di  interesse  regionale,  provinciale  e  comunale   dovra'   essere
assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno
rese disponibili sui siti delle Regioni e  delle  Province  Autonome,
ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale  dell'Osservatorio  non
sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure  telematiche
di cui al precedente punto 1.1). A  tal  fine  le  Sezioni  regionali
dell'Osservatorio provvedono, entro il 31  dicembre  2010,  a  render
note con apposito avviso le modalita' operative con cui  le  stazioni
appaltanti di interesse regionale, provinciale  e  comunale  dovranno
trasmettere i dati sui contratti pubblici. 
    2. Che l'obbligo dell'invio dei dati riguarda: 
      2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di
importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro,  e  i  contratti  di
servizi e forniture, nei settori  ordinari  e  speciali,  di  importo
compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si  e'  pervenuti
all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio  2011;
per i contratti di  lavori,  nei  settori  ordinari  e  speciali,  di
importo compreso tra i  40.000  ed  i  150.000  euro,  aggiudicati  o
affidati  fino  a  dicembre   2010,   rimane   l'obbligo   dell'invio
dell'elenco riassuntivo trimestrale con  le  precedenti  modalita'  e
tempistiche; 
      2.2) i contratti di lavori, servizi e  forniture,  nei  settori
ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti
nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  i  quali
si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far  data  dal
1° gennaio 2011; per gli stessi  contratti  non  e'  piu'  necessario
l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011. 
      2.3) gli accordi quadro, i contratti attivati  da  Centrali  di
committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le  quali
si e' pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; 
      2.4) i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture,  nei
settori ordinari  e  speciali,  discendenti  da  accordi  quadro,  da
contratti attivati da  Centrali  di  committenza,  da  convenzioni  e
fattispecie consimili (aggiudicate o  affidate  a  far  data  dal  1°
gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3). 
    3. Che i dati concernenti i  contratti  di  lavori,  nei  settori
ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000  ed  i  150.000
euro, e i contratti di servizi e forniture, nei  settori  ordinari  e
speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro di cui al
precedente punto 2.1) vanno  comunicati  unicamente  con  riferimento
alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata)  e
di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di  stipula  del
contratto stesso. 
    4. Che i dati  concernenti  i  contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo  superiore  ai
150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate  agli
articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24  e  26  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  di  cui  al  precedente  punto  2.2),  vanno
comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione  (o
definizione di procedura  negoziata)  e  di  stipula  del  contratto;
l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7,  comma
8, lettera b), secondo periodo, del Codice dei contratti  pubblici  -
entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in  cui
si e' pervenuti al relativo affidamento. 
    5. Che i dati concernenti gli accordi quadro  conclusi  ai  sensi
dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attvita' delle Centrali  di
committenza  di  cui  all'art  33  del  Codice  dei   contratti,   le
convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99,  e  le  fattispecie
consimili,  vanno  comunicati,  allo  stato,  con  riferimento   alla
relativa fase di  aggiudicazione,  entro  30  giorni  dalla  data  di
perfezionamento  della  stessa,  e  con  riferimento  alla  eventuale
stipula del contratto entro  60  giorni  dalla  sottoscrizione  dello
stesso. Le  modalita'  di  rilevazione  delle  fasi  successive  alla
stipula verrano rese note con successivi comunicati. 
    6. Che i dati  concernenti  i  contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture, nei settori ordinari e speciali,  discendenti  da  accordi
quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni
e fattispecie consimili, che risultano affidati a  far  data  dal  1°
gennaio 2011, vanno comunicati: 
      6.1) se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro,  con  le
modalita' di cui al precedente punto 3) e,  quindi,  con  riferimento
alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60
giorni dalla data di stipula del contratto stesso; 
      6.2) se di importo superiore ai 150.000 euro, con le  modalita'
ordinarie  di   cui   al   precedente   comunicato   del   Presidente
dell'Autorita' in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione  dei
dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento  alle  diverse
fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste. 
    7. Che ai sensi dell'articolo 7, comma 8,  ultimo  capoverso  del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  soggetto  che  ometta
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti
precedenti, o che non rispetti i termini di invio o fornisca dati non
veritieri  e'  sottoposto  con  provvedimento   dell'Autorita'   alla
sanzione amministrativa. 
    Alla data del 31 dicembre  2010  cessano  di  produrre  i  propri
effetti  i  precedenti  comunicati   dell'Autorita'   relativi   alla
trasmissione dei dati concernenti i  contratti  pubblici  di  importo
inferiore  o  uguale  alla  soglia  dei  150.000   euro.   Gli   enti
aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalita'
- elenco riassuntivo trimestrale - avvii e conclusioni degli  appalti
di  lavori  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2010,   nonche'   le
conclusioni intervenute  successivamente  al  31  dicembre  2010,  ma
riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data. 
    Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le  variazioni  che
saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in  relazione  alle
ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge,  avvalendosi
delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse. 
      Roma,  14 dicembre 2010 
 
                                               Il Presidente: Brienza