IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in
pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che
prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di
conformita';
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che
individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli
articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza acquisita in atti il 30 giugno 2010 al n. 80806 con
la quale la societa' STI Srl con sede legale in via Tofaro, 42/b -
03039 Sora (Frosinone), ha comunicato che il decreto di
autorizzazione concesso in data 17 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2008 n. 263, riportava
parzialmente quanto dalla stessa richiesto con la domanda di rinnovo
dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature
a pressione;
Considerato che per mero errore materiale l'autorizzazione
pubblicata in data 10 novembre 2008 non contemplava i moduli relativi
ai sistemi di qualita' effettivamente richiesti in sede di rinnovo;
Ritenuto necessario procedere ad integrare l'autorizzazione di cui
ai punti precedenti;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' STI Srl con sede legale in via Tofaro, 42/b - 03039
Sora (Frosinone), e' autorizzata, in conformita' all'art. 12 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere
certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per le attrezzature a pressione applicando le procedure di
valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art.
10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le
procedure previste dai seguenti moduli:
Modulo D - garanzia qualita' produzione;
Modulo D1 - garanzia qualita' produzione;
Modulo E - garanzia qualita' prodotti;
Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti;
Modulo H - garanzia qualita' totale;
Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della
progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.