IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della Finanza Locale 
 
  Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Vista l'intesa n. 936  del  1°  marzo  2006,  sancita  in  sede  di
Conferenza unificata con  la  quale  sono  stati  convenuti  i  nuovi
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale,  dove  tra  l'altro,  all'art.  8,  e'
riservata al ministero dell'interno la  gestione  delle  risorse  per
l'esercizio associato di funzioni e servizi di  competenza  esclusiva
dello Stato; 
  Vista l'ulteriore intesa n. 74 del 29 luglio 2010, con la quale  e'
stato  concordato,  per  l'anno  2010,  di  fissare  nel   6,50%   la
percentuale riservata al ministero dell'interno,  da  destinare  alla
gestione  delle  risorse  per  l'esercizio  associato  di  competenza
esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del ministero stesso; 
  Considerato che per l'anno 2010, con l'intesa n. 28  del  6  maggio
2010, le regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte,
Sicilia, Toscana, Umbria ,Veneto,  Calabria  e  Sardegna  sono  state
individuate  quali  destinatarie  delle  rimanenti  risorse  statali,
mentre, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa nei territori  delle
regioni  che  non  sono  individuate  nell'anno  di  riferimento,  si
applicano, in via sussidiaria, ai sensi  dell'art.  7,  della  citata
intesa  936/2006,  i  criteri  contenuti  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato  dal  decreto
del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del  richiamato  decreto  ministeriale  n.
289/2004, in base al quale le unioni di comuni e le comunita' montane
trasmettono la richiesta  di  contributo  entro  il  termine  del  30
settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello  di
ampliamento delle  stesse  o  di  conferimento  di  nuovi  servizi  e
nell'anno  di  primo  conferimento  in  forma  associata  di  servizi
comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti. 
  Tenuto conto , che ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge  23
dicembre 2009 n. 191, dall'anno 2010 lo Stato cessa di concorrere  al
finanziamento delle  comunita'  montane  previsto  dall'art.  34  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  504   e   dalle   altre
disposizioni di legge; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale  n.  326/2010  con  la
quale la medesima ha espresso  con  decisione  del  3  novembre  2010
l'illegittimita'    costituzionale     dell'articolo     sopracitato,
relativamente alla parte:  «e  dalle  altre  disposizioni  di  legge»
riconoscendo cosi' le comunita' montane come soggetti destinatari dei
fondi statali; 
  Visto il successivo art.  5  del  citato  decreto  ministeriale  n.
289/2004 il quale prevede che le unioni  di  comuni  e  le  comunita'
montane che  svolgono  l'esercizio  associato  di  funzioni  comunali
trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute  in
relazione ai servizi conferiti in  gestione  associata,  al  fine  di
determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti; 
  Considerato, in particolare,  che  il  comma  2  dell'art.  5,  del
decreto n.  289/2004,  demanda  ad  apposito  decreto  del  ministero
dell'interno  la  definizione  dei  modelli  per  le  certificazioni,
nonche' la fissazione dei parametri di misurazione del  miglioramento
dei servizi; 
  Visto il comma 5 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, in  base  al
quale la quota di contributo indicata al comma 1 del medesimo art.  5
e' rideterminata ogni triennio sulla  base  dei  dati  relativi  alle
spese  correnti  ed  in  conto  capitale  impegnate  per  i   servizi
esercitati in forma associata, attestate dalle  unioni  di  comuni  e
dalle comunita' montane; 
  Considerato  che   non   sono   intervenute   modifiche   normative
concernenti  le  certificazioni  per  i  servizi  gestiti  in   forma
associata da parte delle unioni di comuni e comunita' montane; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le comunita' montane utilizzano i modelli approvati con decreto del
Ministro dell'interno  17  maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007, ai fini della
certificazione relativa ai servizi gestiti  in  forma  associata  per
l'anno 2010.