IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche, recante modalita'  di  applicazione  del
Reg.  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  relativo  alla   produzione
biologica e all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  per  quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione  dell'8  dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006,  modificato  dal
decreto ministeriale del 20 febbraio 2007,  relativo  all'obbligo  di
comunicazione al Ministero da parte  degli  Organismi  di  controllo,
autorizzati ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  220/1995,  delle
variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  27   novembre   2009   sulle
disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE)  n.  834/2007,  n.
889/2008,  n.  1235/2008  e  successive  modifiche   riguardanti   la
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Considerato, in particolare l'art. 65, paragrafo 2, del  Reg.  (CE)
n. 889/08, sulle finalita' del prelievo di campioni da analizzare per
la ricerca di prodotti non autorizzati  nella  produzione  biologica,
per verificare la conformita' delle tecniche  di  produzione  con  le
norme di produzione biologica, per rilevare eventuali  contaminazioni
da prodotti non autorizzati nella produzione biologica; 
  Considerato, inoltre, che il richiamato art. 65, paragrafo  2,  del
Reg. (CE) n. 889/08, dispone l'obbligatorieta' delle analisi  qualora
si  sospetti  l'utilizzazione  di  prodotti  non  autorizzati   nella
produzione biologica; 
  Considerato che e' opportuno prevedere che il prelievo dei campioni
venga  eseguito  anche  per   valutare   l'efficacia   delle   misure
precauzionali adottate  dall'operatore  per  ridurre  il  rischio  di
contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate  lungo
tutta la sua filiera di produzione; 
  Considerato che il numero di quattro aliquote per campione potrebbe
nel tempo risultare eccessivo e pertanto e' necessario  prevedere  un
periodo transitorio alla fine del quale e' prevista  la  possibilita'
di riesaminare il numero delle aliquote; 
  Considerato  necessario  garantire  l'applicazione   omogenea   sul
territorio nazionale delle disposizioni comunitarie  e  nazionali  in
materia di produzione biologica; 
  Considerato che le procedure di prelievo di  campioni  di  prodotti
biologici  da  analizzare  in   attuazione   della   regolamentazione
comunitaria e nazionale saranno adottate dagli Organismi di controllo
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95; 
  Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per  consentire
di adeguare alle  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  la
documentazione degli organismi di controllo autorizzati ai sensi  del
decreto legislativo n. 220/95; 
  Sentito  il  Comitato  Consultivo  per  l'Agricoltura  Biologica  e
Ecocompatibile nella riunione del 13 aprile 2010; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nella riunione del 7 ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  presente  decreto  disciplina  l'individuazione  dei  requisiti
minimi nelle procedure di prelievo di campioni di prodotti  biologici
da analizzare in attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007,  e  successive
modifiche, dei relativi  regolamenti  comunitari  di  applicazione  e
delle disposizioni nazionali. 
  L'individuazione dei requisiti minimi delle procedure  di  prelievo
di campioni  di  prodotti  biologici  da  analizzare  sono  contenute
nell'allegato I al presente decreto.