IL CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza  sui
lavori pubblici, in seguito denominata  «Autorita'»,  ai  fini  della
copertura dei costi  relativi  al  proprio  funzionamento,  determina
annualmente l'ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai  soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla  propria  vigilanza,  nonche'  le
relative modalita' di riscossione; 
  Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone  le  spese
di funzionamento dell'Autorita' a carico del mercato  di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 8, comma  12,  dello  stesso  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti
l'Autorita' fa fronte senza nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il  disegno  di  legge  contenente  le  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita'  per  l'anno  2011)  che  prevede,  in  tabella  «C»,   il
trasferimento, dal bilancio dello Stato a favore  dell'Autorita',  di
€ 177.000,00 per l'anno 2011 e € 180.000,00 per gli anni 2012 e 2013; 
  Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
con il quale viene stabilito che per gli  anni  2011  e  2012  dovra'
essere attribuita ad altre autorita' una quota parte delle entrate di
cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  per
un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di  tracciabilita'
dei  flussi  finanziari,  cosi'  come  modificata  dall'art.  7   del
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  che  prevede  l'obbligo  di
riportare  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  su   ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e  dagli  altri
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2011,  i  costi  di
funzionamento  dell'Autorita',  per  la  parte  non  finanziata   dal
bilancio dello Stato,  mediante  ricorso  al  mercato  di  competenza
secondo le modalita' e l'entita' previste dal presente  provvedimento
nel rispetto comunque del limite massimo  dello  0,4  per  cento  del
valore complessivo del mercato di  competenza  cosi'  come  previsto,
dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Sentiti gli operatori del settore  nelle  audizioni  del  18  e  19
ottobre 2010; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i  termini
e le modalita'  di  versamento  sono  sottoposte  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per l'approvazione con proprio decreto  entro  venti  giorni
dal ricevimento e che, decorso tale termine  senza  che  siano  state
formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Obbligo di richiesta del CIG 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori,  di  cui  agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  che
intendono avviare una procedura  finalizzata  alla  realizzazione  di
lavori  ovvero  all'acquisizione  di  servizi  e   forniture   devono
obbligatoriamente: 
  a)  richiedere  il  rilascio  del  numero  identificativo  univoco,
denominato  «Numero  gara»,  attraverso  il  Sistema  informativo  di
monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile  nell'area  servizi  del
sito dell'Autorita' all'indirizzo www.avcp.it; 
  b) provvedere all'inserimento dei lotti (o  dell'unico  lotto)  che
compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un  codice
identificativo denominato CIG. 
  2. La richiesta del CIG  e'  obbligatoria  per  tutti  i  contratti
pubblici  indipendentemente  dalla   procedura   di   selezione   del
contraente adottata e dal valore del contratto con  esclusione  delle
gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle  per
l'acquisto di acqua all'ingrosso, di  cui  all'art.  25  del  decreto
legislativo n. 163/2006; 
  3. I soggetti di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  devono
riportare il CIG nell'avviso pubblico,  nella  lettera  di  invito  o
nella richiesta di offerta comunque denominata.