IL CONSIGLIO Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in seguito denominata «Autorita'», ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione; Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per l'anno 2011) che prevede, in tabella «C», il trasferimento, dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorita', di € 177.000,00 per l'anno 2011 e € 180.000,00 per gli anni 2012 e 2013; Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene stabilito che per gli anni 2011 e 2012 dovra' essere attribuita ad altre autorita' una quota parte delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari, cosi' come modificata dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2011, i costi di funzionamento dell'Autorita', per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo le modalita' e l'entita' previste dal presente provvedimento nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Sentiti gli operatori del settore nelle audizioni del 18 e 19 ottobre 2010; Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; Delibera: Art. 1 Obbligo di richiesta del CIG 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente: a) richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato «Numero gara», attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile nell'area servizi del sito dell'Autorita' all'indirizzo www.avcp.it; b) provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG. 2. La richiesta del CIG e' obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006; 3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.