IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                 con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
 
  Visto l'art. 7 del  decreto  legislativo 2  agosto  2007,  n.  144,
recante «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente  l'obbligo
per i vettori aerei  di  comunicare  i  dati  relativi  alle  persone
trasportate», che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, su conforme parere del  Garante  per
la protezione dei dati personali, di stabilire le modalita'  tecniche
ed operative per  la  comunicazione,  da  parte  del  vettore,  delle
informazioni relative alle persone trasportate  che  attraversano  il
valico di frontiera autorizzato dallo Stato italiano; 
  Visto l'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n.  189,  che  prevede,
tra l'altro, l'istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.  159,  recante
«Codice dell'Amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242,   recante   «Regolamento   per   la   razionalizzazione   e   la
interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in
materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 2  agosto  1977,
riguardante l'organizzazione dei servizi di polizia di frontiera; 
  Vista la direttiva del Ministro  dell'interno  in  data  28  aprile
2006, in materia di riassetto dei comparti di specialita' delle Forze
di polizia; 
  Su conforme parere dell'Autorita' Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, espresso nella riunione del 22 luglio 2010. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 7 del  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 144, le modalita' tecniche ed operative
per la trasmissione anticipata  da  parte  dei  vettori  aerei  delle
informazioni relative alle persone trasportate  che  attraversano  il
valico di frontiera aerea esterna autorizzato per fare  ingresso  nel
territorio dello Stato italiano. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «vettore»: ogni  persona  fisica  e  giuridica  che  trasporta
persone a titolo professionale per via aerea; 
    b) «frontiere esterne»: le frontiere esterne dello Stato italiano
con i Paesi terzi; 
    c)  «controllo  alla  frontiera»:  controllo,   effettuato   alla
frontiera,   esclusivamente   come   reazione   alla   richiesta   di
attraversamento  di  tale  frontiera,  senza  tener  conto  di  altra
considerazione ; 
    d) «valico di frontiera»: ogni  valico  di  frontiera  presidiata
dagli uffici di  polizia,  nonche'  dagli  uffici  doganali  e  dalla
Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati  dei  controlli
di polizia di frontiera; 
    e) «uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera»:  le
autorita' responsabili  delle  attivita'  relative  ai  controlli  di
polizia di frontiera.