IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la
quale la sig.ra  Anrather  Johanna,  cittadina  italiana,  chiede  il
riconoscimento  del  titolo  di   Heilbademeister   und   Heilmasseur
conseguito in Austria il giorno 14 aprile 2000 presso la «Schule  fur
Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund - Scuola per
bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund
- di St. Radegund, al fine dell'esercizio, in Italia,  dell'attivita'
professionale di massaggiatore  e  capo  bagnino  degli  stabilimenti
idroterapici; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di  servizi  prevista
dall'art. 16, comma 3 del suddetto  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 luglio 2008; 
  Ritenuto   che   la   formazione   della   richiedente    necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
206,  che  disciplina  le  modalita'  di  applicazione  delle  misure
compensative; 
  Vista la nota DGRUPS/IV/0042855/P in data 7  ottobre  2008  con  la
quale e'  stato  comunicato  alla  sig.ra  Anrather  Johanna  che  il
riconoscimento  del  precitato  titolo  professionale  sanitario   e'
subordinato al superamento di una misura compensativa consistente,  a
scelta dell'interessato, in una prova attitudinale nel settore  della
idro e balneoterapia, oppure,  in  alternativa  in  un  tirocinio  di
adattamento della durata di 6 (sei) mesi; 
  Preso atto che la sig.ra Anrather Johanna, ha dichiarato  con  nota
datata 4 marzo 2010, di voler effettuare, come  misura  compensativa,
la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22,  comma  2,  del  citato
decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il decreto dirigenziale in data 4 agosto 2010, con  il  quale
e' stato disciplinato lo  svolgimento  della  prova  attitudinale  in
conformita' a quanto stabilito dall'art.  22,  comma  1  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto  l'esito   della   prova   attitudinale   effettuata   presso
l'«Ospedale di Merano - Franz Tappeiner» - Reparto di  riabilitazione
- di Merano (Bolzano - Italia), in data 16 settembre 2010,  ai  sensi
dell'art. 22, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, a seguito del  quale  la  sig.ra  Anrather  Johanna  e'
risultata idonea; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal massaggiatore  e  capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di studio Heilbademeister un  Heilmasseur  conseguito  in
Austria  il  giorno  14   aprile   2000   presso   la   «Schule   fur
Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St.  Radegund»  -  Scuola
per bagnini e massaggiatori terapeutici nella  casa  di  cura  a  San
Radegund - di St. Radegund, dalla  sig.ra  Anrather  Johanna  nata  a
Bolzano (Italia) il giorno 23  luglio  1976,  e'  riconosciuto  quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  dell'attivita'   di
massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici; 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi