IL DIRETTORE GENERALE 
 
  VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
 
  VISTO  l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
 
  VISTO il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTA la  legge
15 luglio 2002, n.145 
 
  VISTA la legge 289/2002 (finanziaria 2003); 
 
  VISTO il Decreto del Ministro del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche  Sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n.  803,  in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido  Rasi
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
 
  VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
 
  VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
  VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
 
  VISTO l'ad.  5  della  legge  222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
 
  VISTO il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
 
  VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio-2001; 
 
  VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 dei 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
 
  VISTA la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
 
  VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
 
  VISTA la determina con la quale la societa' ORPHAN EUROPE  S.A.R.L.
ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale CYSTADANE; 
 
  VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione
del prezzo del medicinale; 
 
  VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 28 settembre 2010; 
 
  VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta  del  2
novembre 2010; 
 
  VISTA la deliberazione n. 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                              DETERMINA 
 
                                ART.1 
 
  (classificazione ai fini della rimborsabilita') 
 
  Il medicinale CYSTADANE (betaina) e' rinegoziato alle condizioni di
seguito indicate: 
 
  Confezione 
 
  1 g polvere orale - uso orale flacone (HDPE) 180  g  +  3  cucchiai
dosatori (1g, 150 mg, 100 mg) 
 
  AIC N. 037797014/E (in base 10) 141 H4Q (in base 32) 
 
  Classe di rimborsabilita' 
 
  A 
 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
 
  € 448,00 
 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
 
  € 739,38 
 
  Validita' del contratto: 12 mesi 
 
  Tetto di spesa: € 960.000 Ex Factory